Guida al Bonus verde 2023: nuove indicazioni dal Fisco

La nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce i termini per utilizzare il bonus previsto per la sistemazione a verde e realizzazione di giardini (bonus verde)

di Redazione tecnica - 28/06/2023

Tra i bonus è il meno conosciuto ma è certamente tra le possibilità da considerare qualora interessasse sistemare a verde aree scoperte private di edifici esistenti o realizzare coperture a verde e giardini pensili. Stiamo parlando del "bonus verde" di cui all'art. 1, commi da 12 a 15, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, utilizzabile fino al 31 dicembre 2024 e su cui l'Agenzia delle Entrate ha dedicato un intero paragrafo della sua ultima "supercircolare".

Bonus verde: la circolare dell'Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 17/E del 26 giugno 2023 il Fisco ha fornito puntuali indicazioni che riguardano l'utilizzo del bonus verde e che trattano:

  • gli aspetti generali;
  • i limiti di detraibilità;
  • le modalità di pagamento;
  • la documentazione da controllare e conservare.

Soprattutto su quest'ultima, la circolare dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito in premessa che l'elenco tassativo dei documenti è quello che serve per i controlli da parte dei CAF e dei professionisti abilitati per l'apposizione del visto di conformità. In sede di controllo documentale potranno essere richiesti soltanto tali documenti, salvo il verificarsi di fattispecie non previste.

Gli aspetti generali

Il bonus verde è stato istituito per la prima volta con la Legge di bilancio per il 2018 che ha previsto una detrazione fiscale del 36% da applicare alle spese documentate e sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Tale bonus è stato prorogato al 31 dicembre 2023 dalla Legge di Bilancio per il 2022 (la Legge n. 234/2021) che ha contestualmente portato a questa data la maggior parte degli altri bonus edilizi (bonus casa, ecobonus e sismabonus ordinari).

Come la maggior parte delle detrazioni edilizie, anche il bonus verde può essere utilizzato dai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi e ai familiari conviventi dei predetti possessori o detentori.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del codice civile; in tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condòmino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Spese ammissibili

Sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. È, pertanto, agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale.

La detrazione non spetta per le spese sostenute per:

  • la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati;
  • i lavori in economia. Tale circostanza non esclude, tuttavia, che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento, fermo restando che l’agevolazione spetta a condizione che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.

La realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali.

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi in questione.

Limiti di detraibilità

La detrazione del 36% è calcolata su una spesa massima di 5.000 euro per unità immobiliare residenziale. Pertanto, la detrazione massima è di euro 1.800 (36% di euro 5.000) per immobile.

Il predetto limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento. Al contribuente che esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte. In caso di interventi di “sistemazione a verde” eseguiti sulle le parti comuni di edifici la detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa di euro 5.000 per ciascuna unità immobiliare.

Volendo fare un esempio, il contribuente proprietario di una unità immobiliare facente parte di un condominio che effettua lavori di sistemazione a verde sia sulla propria unità immobiliare sia sulle parti condominiali, ha diritto a calcolare la detrazione su un importo pari a 5.000 euro per le spese effettuate sul proprio immobile e euro 5.000 per la parte di competenza delle spese condominiali.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto ed è fruita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Se gli interventi di “sistemazione a verde” e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%.

La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ridotte nella misura del 50%.

In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Modalità di pagamento

Diversamente dagli altri bonus edilizi, i pagamenti potranno essere effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. In particolare, tali pagamenti possono essere effettuati a mezzo di assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, bonifici, bancari o postali, carte di credito o debito.

Nel documento di spesa deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione; inoltre, la descrizione dell’intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.

Per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro la detrazione spetta se nell'atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 1, comma 43-bis della legge di bilancio 2022).

La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura emessa.

Documentazione da controllare e conservare

Di seguito la lista di documenti da controllare e conservare:

  • Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili;
  • Documentazione attestante il pagamento tracciabile: assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, bonifici, bancario o postale, carte di credito o debito;
  • Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile;
  • Dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, documentazione inerente la spesa sostenuta;
  • In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.
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