Immobili danneggiati da eventi calamitosi e detrazioni fiscali: la risposta del Fisco

L'Agenzia delle Entrate risponde sulla fruizione della detrazione fiscale prevista dall'art. 16-bis, comma 1 lettera c) del TUIR - Detrazioni per interventi di demolizione e ricostruzione su Immobili danneggiati da eventi calamitosi nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza

di Redazione tecnica - 04/06/2021

Demolizione e ricostruzione di un edificio danneggiato da eventi calamitosi nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Siamo in zona paesaggisticamente vincolata e per questo l'intervento è stato classificato come nuova costruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. e) del decreto DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Domanda: è possibile fruire della detrazione fiscale prevista dall' art. 16-bis, comma 1, lett. c) del TUIR?

Immobili danneggiati da eventi calamitosi e detrazioni fiscali: nuova risposta del Fisco

A chiarire il dubbio ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 389 del 3 giugno 2021 che ci consente di fare il punto sulla detrazione fiscale prevista per interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

In particolare, nel caso sottoposto al giudizio dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente istante dichiara che:

  • il Comune rilascerà un titolo edilizio di nuova costruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, "poiché l'intervento non può essere identificato come ristrutturazione edilizia ai sensi del DPR 380/2001, articolo 3, comma 1, lett. d, in quanto l'edificio si trova in zona paesaggisticamente vincolata";
  • l'edificio è soggetto al vincolo "paesaggistico" ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;
  • non ha ancora ricevuto alcun contributo per la ricostruzione post-sisma.

È possibile fruire dell'agevolazione prevista dall'art. 16-bis, comma 1, lett. c) del TUIR per la parte eccedente il contributo, ancorché l'intervento di ricostruzione rientri nella categoria edilizia della "nuova costruzione"?

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha preliminarmente ricordato che l'art. 16-bis del TUIR disciplina una detrazione dall'imposta lorda delle persone fisiche per le spese sostenute, tra l'altro, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c), e d) dell'articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.

Per quanto concerne la detrazione di cu all'art. 16-bis, comma 1, lett. c) del TUIR, per effetto delle modiche operate dall'articolo 1, comma 58, lett. b), n. 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), l'articolo 16, comma 1 del decreto legge 4 giugno 2013. n. 63 prevede che "per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021".

Per accedere a questa detrazione, è stato chiarito che in relazione ai lavori necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi l'agevolazione spetta a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza e concerne tutti gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di un immobile danneggiato a seguito di un evento calamitoso, indipendentemente dalla categoria edilizia alla quale appartengono.

Tenuto conto della formulazione letterale della disposizione, l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'ambito di applicazione dell'agevolazione non sia circoscritto ai soli interventi qualificabili nelle lettere da a) a d) dell'articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001.

Nel caso di specie si parla di un intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente mediante demolizione e ricostruzione con pari volumetria, ma con diversa sagoma e prospetti. Nel presupposto, non verificabile in sede di interpello, che gli stessi siano eseguiti su edifici esistenti, danneggiati e resi inutilizzabili da eventi calamitosi per i quali è intervenuta una dichiarazione dello stato di emergenza, l'Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lett. c) del TUIR per la parte che eccede il contributo post-sisma, compresi quindi gli interventi qualificati come "nuova costruzione" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. 380 del 2001, purché all'interno dei limiti e nel rispetto di quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti. Resta fermo che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche.

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