Appalti privati e inadempimento dell’appaltatore: quando il risarcimento per perdita di chance non è dovuto

La Corte d’Appello di Venezia chiarisce i limiti della responsabilità contrattuale e i requisiti per ottenere un risarcimento nei contratti di appalto

di Pietro Adami - 05/06/2025

Cosa succede se un appaltatore non rispetta il contratto e il committente non riesce a dimostrare di aver subito un danno concreto? È sufficiente l’inadempimento per ottenere un risarcimento o serve qualcosa di più?

La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 732/2025, ha risposto in modo chiaro a queste domande, affrontando un caso emblematico in cui si discuteva anche della cosiddetta “perdita di chance”.

Il giudizio di primo grado

La vicenda riguardava un contratto di appalto per lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi su un immobile, con l’obiettivo di beneficiare delle agevolazioni fiscali del cosiddetto bonus facciate.

Il committente agiva in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento e la condanna dell’impresa esecutrice al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in oltre 69.000 euro.

L’impresa appaltatrice si difendeva sostenendo che il ritardo nell’avvio dei lavori fosse imputabile al committente stesso, che avrebbe attivato le comunicazioni necessarie con notevole ritardo rispetto alla data prevista contrattualmente. Ciò avrebbe determinato un inevitabile slittamento temporale e, quindi, l’applicazione di una nuova normativa fiscale meno favorevole.

Il Tribunale di primo grado accoglieva parzialmente la domanda del committente, dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento dell’impresa, ma rigettava entrambe le domande risarcitorie, compensando le spese tra le parti.

Il ricorso in appello

Sia il committente che l’appaltatore impugnavano la sentenza.

Il committente lamentava il mancato riconoscimento del danno, ritenendo che la riduzione dell’aliquota fiscale dal 90% al 60% (introdotta dalla legge n. 234/2021) costituisse un danno patrimoniale diretto e imputabile all’inadempimento contrattuale. Sosteneva inoltre che vi fosse una perdita di chance legata all’impossibilità di accedere alla detrazione fiscale nella misura originaria.

L’appaltatore, a sua volta, contestava la dichiarazione di inadempimento e chiedeva il riconoscimento del mancato guadagno per la mancata esecuzione dell’opera.

Perdita di chance e onere della prova: la linea della Corte

La Corte d’Appello ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, ribadendo alcuni principi fondamentali in materia di responsabilità contrattuale.

1. Nessun danno patrimoniale dimostrato

Il committente non ha fornito prova di un danno patrimoniale concreto: non risultano eseguiti lavori, né sostenute spese, né effettuati pagamenti. In mancanza di una lesione patrimoniale effettiva (danno emergente o lucro cessante), la domanda è stata rigettata.

Il patrimonio del committente non ha subito alcuna diminuzione […] risultando pacifico che nessun pagamento è stato effettuato”.

2. La perdita di chance non può essere ipotetica

Secondo la Corte, il danno da perdita di chance non può essere meramente prospettico. È necessario allegare e dimostrare:

  • che l’inadempimento ha reso impossibile procedere all’affidamento dell’opera a terzi;
  • che, se il contratto fosse stato adempiuto, il committente avrebbe avuto titolo per accedere effettivamente alla detrazione fiscale nella misura più favorevole;
  • oppure che i lavori siano stati successivamente realizzati con costi superiori, documentando così il maggior onere subito.

In assenza di tali elementi, neppure è possibile ricorrere a una valutazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c.

Anche l’appaltatore ha torto

Quanto alle pretese dell’impresa appaltatrice, la Corte ha ritenuto infondato ogni tentativo di spostare sul committente la responsabilità dell’inadempimento.

Il ritardo nelle comunicazioni preliminari non è stato ritenuto causale né determinante: l’omessa esecuzione dei lavori è stata imputata integralmente all’impresa, che aveva comunicato la propria indisponibilità quando ormai i lavori avrebbero già dovuto essere conclusi.

Conclusioni

La sentenza fornisce importanti spunti per committenti, tecnici e giuristi che si trovano a dover gestire contenziosi contrattuali nel settore degli appalti privati:

  • la sola responsabilità dell’appaltatore non è sufficiente a ottenere un risarcimento: serve la prova di un danno effettivo e quantificabile;
  • il danno da perdita di chance non può fondarsi su ipotesi o proiezioni teoriche, ma richiede elementi concreti e verificabili;
  • in assenza di prova sul danno, il giudice non può procedere a una liquidazione equitativa.

Una lezione chiara: l’onere della prova rimane saldamente a carico di chi agisce per il risarcimento, anche quando l’inadempimento è pacifico.

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