Incentivi funzioni tecniche: chiarimenti dal MIMS

Il supporto giuridico del Ministero fornisce alcuni pareri sull'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici

di Redazione tecnica - 12/10/2022

Gli incentivi per funzioni tecniche sono disciplinati dall’art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici, il quale prevede che gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi oppure alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del d.Lgs. n. 81/2008 ,alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

Per tali oneri le SA destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara.

La norma è stata recentemente oggetto di alcune richieste al Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIMS, che ha fornito chiarimenti relativamente a:

Vediamoli nel dettaglio.

Accantonamento e previsione dell'incentivo nel quadro economico

La questione affrontata con il parere del 26 agosto 2022, n. 1481 riguarda l’art. 5, c. 10 del D.L. 121/2021, che prevede il riconoscimento dell’incentivo di cui all’art. 113 del Codice anche alle attività relative ad appalti eseguiti prima dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 113 comma 3, purché inerenti a procedure avviate dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016. Il diritto del dipendente all’incentivo resta condizionato al preventivo accantonamento delle relative somme in sede di redazione del quadro/prospetto economico dell’intervento?

Sul punto il MIMS ha ricordato che secondo consolidata giurisprudenza, l’incentivo per funzioni tecniche ha carattere retributivo, da riconoscersi a fronte della prestazione dell’attività incentivata da parte del dipendente; ne consegue che gli atti che la Stazione Appaltante deve adottare svolgono una funzione meramente ricognitiva della prestazione svolta.

È necessario che:

  • a) l’ente sia dotato di un apposito regolamento interno, il quale costituisce condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate nel fondo;
  • b) le risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell’art. 113, comma 2, siano ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa decentrata;
  •  c) l’impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse già accantonate nel quadro economico dell’appalto, attraverso la costituzione del fondo nei limiti percentuali indicati dal legislatore;
  • d) la liquidazione dell’incentivo sia preceduta dall’accertamento delle specifiche attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio.

Attività incentivabili: la programmazione della spesa per investimenti

Il secondo quesito, contenuto nel parere del 30 agosto 2022, n. 1483, attiene una richiesta di interpretazione della locuzione "attività di programmazione della spesa per investimenti" inserita nel comma 2 dell’art. 113 quale attività incentivabile.

Spiega il MIMS che le attività inserite tra quelle incentivabili rappresentano un elenco tassativo, di stretta interpretazione e non suscettibile di estensione analogica. Per “attività di programmazione della spesa per investimenti” si intendono le attività di predisposizione dei programmi di cui all’art. 21 del Codice. In particolare tra le spese per investimenti, rientra l’acquisto di beni che determinano un accrescimento del patrimonio dell’ente. Non rientrano in questa tipologia le attività svolte per l’acquisto di beni diversi o per l’acquisto di servizi.

Diritto all'incentivo e condizione di incentivabilità delle funzioni tecniche

Infine un quesito sul diritto del dipendente alla corresponsione dell'incentivo: esso sorge a seguito del mero accertamento dell'effettivo svolgimento di una delle attività di cui al comma 2 dell’art. 113, oppure esso è condizionato al raggiungimento di una determinata fase della procedura di acquisizione, come ad esempio in riferimento alle attività svolte dal soggetto incaricato della programmazione di un investimento a cui non si sia dato seguito, oppure alle attività del RUP e degli incaricati della predisposizione di una procedura di gara che sia, successivamente, andata deserta?

Sul punto, il MIMS ha nuovamente ricordato che le risorse del fondo sono ripartite, sulla base di apposito regolamento che le Stazioni appaltanti devono adottare, tra i dipendenti che hanno svolto le attività per le quali è riconosciuto l’incentivo. Qualora manchi tale regolamento, l’erogazione dell’incentivo è comunque subordinata al completamento dell’opera o all’esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell’appalto nel rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti. Questo perché, come si evince dallo stesso comma 3 dell’art. 113 del Codice, l’amministrazione aggiudicatrice ha l’obbligo di stabilire i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle disposizioni di legge.

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