Incentivi funzioni tecniche: il decreto della Presidenza del Consiglio

Pubblicato in Gazzetta il regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche al personale, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici

di Redazione tecnica - 20/01/2022

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2022, n. 13, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2021, n. 239Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche al personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Il provvedimento che, disciplina la ripartizione delle risorse da destinare agli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice dei Contratti, entrerà in vigore il prossimo 2 febbraio 2022 ed è così articolato:

  • Art. 1 – Definizioni
  • Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione
  • Art. 3 - Misura degli incentivi
  • Art. 4 - Individuazione del personale
  • Art. 5 - Termini per le prestazioni
  • Art. 6 – Definizione delle percentuali effettive
  • Art. 7. - Determinazione degli importi
  • Art. 8 - Responsabilità per ritardo nei tempi previsti
  • Art. 9 - Altre ipotesi di responsabilità
  •  Art. 10 - Accertamento della responsabilità
  •  Art. 11 - Disposizioni finali

Vediamone alcuni tra gli aspetti più importanti.

DPCM Incentivi funzioni tecniche: ambito di applicazione 

Il regolamento disciplina la ripartizione delle risorse da destinare agli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici. Esso si applica ai dipendenti pubblici, di qualifica non dirigenziale, in servizio presso la Presidenza per l’effettivo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice, relative a procedure di gara indette dalla Presidenza, oppure relative a procedure di gara effettuate in seguito all’adesione ad accordi quadro indetti da centrali di committenza, aventi a oggetto l’acquisizione di lavori, servizi e forniture e i contratti misti di lavori, servizi e forniture.

Sono incentivabili anche le funzioni tecniche connesse alle modifiche o varianti di cui all’articolo 106 del Codice che determinino un incremento dell’importo a base di gara, ad eccezione delle modifiche contrattuali derivanti da errori progettuali di cui all’articolo 106, comma 2, del medesimo Codice.  

Restano esclusi gli incentivi nei casi di affidamento diretto o per somma urgenza, mera adesione a una convenzione CONSIP e informale consultazione del mercato.

Importo degli incentivi

Gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice sono costituiti da una quota non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara nella procedura di scelta del contraente, al netto dell’IVA, secondo i seguenti scaglioni e relative aliquote:

  • a) 2 per cento per importi fino a cinque milioni di euro;
  • b) 1,8 per cento per la parte di importo eccedente cinque milioni di euro e fino a dieci milioni di euro;
  • c) 1,5 per cento per la parte di importo eccedente dieci milioni di euro e fino a venti milioni di euro;
  • d) 1 per cento per la parte di importo eccedente venti milioni di euro.

L’80 per cento delle risorse è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all’articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori. gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della Presidenza.

Individuazione del personale

Per ogni lavoro, servizio o fornitura di diretta gestione della Presidenza, il RUO:

  • nomina il RUP, nell’ambito del personale in servizio, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 del Codice;
  • individua gli incaricati delle funzioni tecniche di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice, nonché i collaboratori tecnici e amministrativi, sia del RUP, sia degli incaricati, nell’ambito del personale in servizio, di norma, nella stessa unità organizzativa, salvo la necessità di avvalersi di specifiche competenze non presenti nell’ambito della medesima unità organizzativa.

Termini per le prestazioni

Nel provvedimento di conferimento dell’incarico, o con atto successivo, sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni:

  • nel caso di direzione dei lavori, i termini coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all’impresa per l’esecuzione dei lavori;
  • nel caso di collaudo, i termini coincidono con quelli previsti dalle norme del Codice e dalle relative norme attuative.

Incentivi funzioni tecniche: determinazione degli importi 

La determinazione degli importi spettanti al personale incaricato avviene con provvedimento del RUO. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

  • a) per la direzione lavori, con l’emissione del certificato di ultimazione lavori;
  • b) per il collaudo tecnico amministrativo, con l’emissione del certificato di collaudo finale;
  • c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l’emanazione del relativo provvedimento;
  • d) per la verifica dei progetti, con l’invio al responsabile unico del procedimento della relazione finale di verifica;
  • e) per le procedure di bando, con la pubblicazione dell’aggiudicazione;
  • f) per l’esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l’espletamento delle verifiche periodiche;
  • g) per le verifiche di conformità, con l’emissione della certificazione di regolare esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, quinto periodo, del Codice, gli incentivi per funzioni tecniche, complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo e sono calcolati secondo il criterio di competenza, in relazione alle attività svolte nell’anno di riferimento.

In caso di ritardo dei tempi previsti per l’espletamento delle attività, l’incentivo da corrispondere è ridotto di una penale pari all’1 per cento dell’importo spettante, per ogni settimana di ritardo o frazione di settimana superiore a tre giorni. L’incarico è revocato e non è corrisposto alcun incentivo qualora il ritardo di cui al comma 1 sia tale da determinare una decurtazione superiore al 20 per cento dell’importo spettante al dipendente.

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