Indagini in sito: lo strano caso dei laboratori fantasma

Esistono laboratori che seppur autorizzati ed esistenti dal 2022, risultano sconosciuti o non opportunamente considerati nell’ambito di propria (esclusiva) competenza

di Giacomo Mecatti - 21/11/2022

Una recente gara indetta da Autostrade per l’Italia, avente ad oggetto: “Servizio di prove di laboratorio e indagini in sito” fornisce lo spunto di riflessione su quelli che potremmo definire i laboratori “fantasma”, cioè quei laboratori che seppur autorizzati ed esistenti ormai da inizio 2022 (si veda l’elenco dei laboratori autorizzati al 03/08/2022), di fatto ancora troppe volte risultano sconosciuti o non opportunamente considerati nell’ambito di propria (specifica) competenza e quindi, paradossalmente, impossibilitati ad operare proprio nel campo di attività per cui lo Stato li ha creati: ne è esempio, nella fattispecie, il bando citato, ma è una prassi ancora quasi costante da parte delle Stazioni Appaltanti.

I Laboratori Autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture

Parliamo infatti del ruolo dei Laboratori Autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture ai sensi della Circ.633/2019 competenti nel settore delle prove “in situ”.

Facendo un breve riepilogo dell’attuale panorama autorizzativo dei laboratori prove, è utile ricordare infatti che il DPR 380 (art.59) così recita:

“(…) 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) lettera soppressa dalla L. 7 AGOSTO 2012, N. 134;
c) prove di laboratorio su terre e rocce;
c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti
3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità
”.

I Laboratori di cui all’art.59 lett.c-bis sono stati poi effettivamente autorizzati, a partire da inizio 2022, da parte del Ministero secondo i dettami della Circolare 633/2019 che ha per oggetto appunto: “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all’art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001”.

Ricapitolando, quindi, tali laboratori sono a tutti gli effetti autorizzati ad effettuare le prove e, aspetto da sottolineare, gli unici autorizzati a certificarlesu strutture e costruzioni esistenti” in cui, tale terminologia, è stata più volte richiamata e sottolineata dallo stesso Ministero proprio per differenziare e specificare la loro funzione rispetto a quella dei precedenti laboratori di cui alla lett.a (autorizzati nel rispetto della circ.7617/2010 “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001”) già operanti da molti anni ma con altro scopo e competenza.

I liberi professionisti

Ulteriore tassello da aggiungere, per completare il panorama attualmente vigente, è quello rappresentato dalla figura dei liberi professionisti che, in virtù del proprio titolo di studio, possono asseverare (non certificare) prove ed indagini sul costruito (nuovo o esistente che sia).

Appare quindi essenziale in questo panorama, variegato ma comunque chiaro, che siano finalmente e definitivamente chiariti ruoli, compiti e responsabilità e quindi conseguentemente ridefiniti anche i criteri di ammissione a tali bandi da cui discendono poi effettivamente candidati e quindi esecutori correttamente individuati per l’esecuzione delle prove.

Dirimente in tal senso quanto sottolineato dal Servizio Tecnico Centrale nella stessa Circ. 633 in cui, parlando dei nuovi laboratori autorizzati sull’esistente, conferisce loro un’importante investitura dichiarando che: “Al fine di garantire la massima credibilità ai parametri di progetto, non si può prescindere da un sistema di controllo e certificazione, al quale conferire valore di legge. Tale sistema di certificazione della conoscenza dei materiali e delle strutture finora pienamente attuato per le nuove costruzioni, come previsto dal disposto comunitario e dal Regolamento 305/2011 (UE), si completa così anche per i materiali da costruzione già impiegati sulle strutture e le costruzioni esistenti, dando attuazione ai principi di cui al Capitolo 8 delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni”.

Affinché tali “laboratori lett.c-bis”, oltre che essere autorizzati, siano anche ufficialmente riconosciuti ad operare nel settore di loro specifica competenza e quindi rimessi al centro dello scopo stesso per cui sono stati creati, si auspica una precisazione su tale tema sia da parte del Ministero delle Infrastrutture che, come ente autorizzante è garante verso tutti della rispondenza di tali laboratori ai vari necessari requisiti richiesti (in breve: certificazione della specifica formazione degli sperimentatori, periodica taratura delle strumentazioni, gestione in qualità di ogni procedura di prova, stabile composizione organizzativa); sia da parte dei soggetti che poi materialmente redigono i vari bandi sul territorio nazionale, che devono essere a loro volta garanti verso gli utenti finali, della sicurezza di strade, autostrade, edifici e costruzioni esistenti in genere.

A cura di Ing. Giacomo Mecatti
Direttore Laboratorio Sicuring

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