Credito d’imposta Industria 4.0: Procedure semplici e senza consulenti

Per importi maggiori di 300.000 euro necessario un ingegnere o un perito industriale o un ente di certificazione accreditato

di Paolo Oreto - 30/06/2021

Si parla alcune volte a sproposito in tema di Industria 4.0 e di Transizione 4.0 ma siamo abbastanza certi che i più non conoscono meccanismi del tutto semplici alla base degli stessi. In questo approfondimento proveremo a fare il punto e a definire nel dettaglio tutte le procedure richieste dalla normativa.

Il Piano Industria 4.0 oggi Transizione 4.0

L’ex Piano Nazionale Industria 4.0 (oggi Transizione 4.0), offre alle aziende italiane incentivi e strumenti per cogliere le opportunità dell’innovazione e del digitale legate alla quarta rivoluzione industriale. Il Piano prevede misure specifiche, che tengono conto della neutralità tecnologica, intervenendo con azioni orizzontali e fattori abilitanti. Per il 2021 vengono potenziate le misure efficaci e inserite di nuove.

Non occorre alcuna istanza o comunicazione

Relativamente al credito d’imposta Transizione 4.0 (ex Industria 4.0) con il quale è possibile, nell’anno 2021, accedere al beneficio in credito d’imposta pari al 50% dell’imponibile, dei beni strumentali acquistati, da recuperare in 3 annualità (ciò significa che per un bene del costo di 100.000,00 euro è possibile ottenere un credito d’imposta pari a 50.000,00 euro da recuperare in un minimo di tre annualità estendibili ad un numero maggiore di 3), preliminarmente è giusto precisare che per accedere allo stesso non occorre inoltrare alcuna istanza o comunicazione che dir si voglia ed è necessario soltanto che i beni strumentali abbiamo le caratteristiche per le quali sia possibile inserire nella fattura (come per altro previsto nella Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 438 del 5 ottobre 2020) degli stessi una dizione del tipo “Bene rientrante :

  • nel campo di applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1,commi 184-197,della legge 27 dicembre 2019, n.160 (Industria 4.0);
  • nel campo di applicazione dell'articolo 1 commi da 1051 a 1063 della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Transizione 4.0)".

Ovviamente i beni strumentali devono essere conformi a quanto disposto all’allegato A (articolo 1, comma 9) alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e tale condizione è essenziale per potere evitare problematiche future.

Tutte le fatture devono essere, ovviamente, veritiere e devono essere conservate per un eventuale controllo.

F24 e codici tributo

Acquistato il bene è possibile, immediatamente, utilizzare il credito d’imposta in compensazione inserendo nel modello F24 il Codice tributo contenuto nella Risoluzione  13 gennaio 2021, n. 3/E e nel dettaglio:

  • il codice tributo 6935 in caso di beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B;
  • il codice tributo 6936 in caso di beni di cui all’allegato A,
  • il codice tributo 6937 in caso di beni di cui all’allegato B.

Perizia asseverata o attestato di conformità

Così come, poi, disposto al comma 1062 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021, le imprese sono inoltre tenute a produrre, nel caso di importi superiori a 300.000,00 euro, una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; tale perizia non deve essere inviata a nessuno ma deve essere, unitamente alle fatture, conservata per eventuali successivi controlli.

Comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico

C’è da aggiungere, anche, che, così come disposto al comma 1059 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021, al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico con la precisazione che tale comunicazione dovrà essere fatta in riferimento di un  apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico con cui sarà predisposto il modello e verranno definiti il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione stessa in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile. Sino ad oggi di tale modello non si ha traccia ed anzi nel sito del MISE nell' l'Avvertenza 20 dicembre 2020  è scritto testualmente “Si ricorda che, come espressamente previsto dalla norma, la comunicazione è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del Ministero dello Sviluppo economico delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative; in tal senso, è previsto che l’invio della comunicazione avvenga da parte delle imprese su base volontaria e in ottica collaborativa.

Pertanto, come già chiarito da questo Ministero in una precedente “Avvertenza” pubblicata nella sezione del portale istituzionale dedicata al Piano, si ribadisce che sia il diritto all’applicazione delle discipline agevolative e sia l’utilizzo in compensazione dei relativi crediti non sono in alcun modo subordinati al suddetto invio”.

Sino ad ora, quindi, le uniche verifiche che è necessario fare sono quelle:

  • di accertarsi che i beni siano conformi a quanto disposto negli allegati A e B della legge n. 232/2016
  • di controllare se le fatture ricevute per i beni acquistati siano state predisposte conformemente a quanto disposto dalla norma con la relativa dizione prescritta nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate;
  • di inserire il codice tributo corretto per utilizzare il credito d’imposta previsto per l’anno 2021, in compensazione nel modello F24;
  • di inviare il modello F24 in cui è esposto l’importo compensato direttamente all’Agenzia delle Entrate per mezzo del servizio F24web che gli utenti registrati su Fisconline o Entratel possono utilizzare direttamente e senza scaricare alcun software.

Sono necessari consulenti?

Quali sono, quindi, i consulenti che potrebbero essere necessari all’impresa per accedere al credito d’imposta?

La semplice risposta è che nel caso di investimenti al di sotto di 300.00,00 euro potrebbe non essere interessato nessun consulente ma nel caso non l’impresa non sia in grado di conrollare la conformità dei macchinari agli allegati A e B, l’unico consulente potrebbe essere un ingegnere o  un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali che affianchi l’impresa nella scelta dei macchinari al fine di controllare che gli stessi siano conformi agli allegati A o B mentre è necessaria una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura

L’ulteriore risposta nel caso di investimenti al di sopra di 300.000,00 euro è che l’unico consulente potrebbe essere un ingegnere o un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali che affianchi l’inpresa nella sceta dei macchinari al fine di controllare che gli stessi siano conformi agli allegati A o B e che, dopo l’acquisto, predisponga una perizia asseverata da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura con la precisazione che al posto della perizia asseverata potrebbe essere utilizzato un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, che esponga le stesse cose che avrebbe dovuti esporre la periai asseverata.

È consigliabile, quindi, nel caso in cui l’impresa desideri non occuparsi di nulla né del controllo che i beni strumentali siano conformi a quanto disposto agli allegati A e B della legge n. 232/2016, né del controllo della conformità delle fatture, né dell’invio degli F24 che si affidi ad una società di consulenza con cui definire gli oneri della stessa e l’importo pattuito per il lavoro da svolgere.

Tutto qui come di seguito riassunto

  • Percentuale: 50% per attrezzature adeguate alla 4.0 (Tabella A della norma) e 10% per altro non ricompreso nelle Tabelle A o B)
  • Annualità di recupero: 3 anni con un massimo di un terzo dell’importo totale per ogni anno
  • Fatture: con esatta dizione del riferimento ad alcune norme così come previsto nella Risposta 5/10/2020, n. 438 dell’Agenzia delle Entrate
  • Comunicazione o domanda: NO
  • Utilizzazione del credito d’imposta: Immediata senza attendere nulla
  • Inserimento importo in F24: Sezione Erario (Imposte Dirette - Iva - Ritenute alla fonte -Altri tributi e interessi) Codice tributo 6936 per attrezzature adeguate alla 4.0 e codice 6935 per beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B senza particolari problematiche tranne il fatto che trattandosi di importi in compensazione il modello F24 deve essere presentato con il servizio dell’Agenzia delle Entrate F24 web
  • Perizia asseverata o attestato di conformità: predisposta da un ingegnere o da un Ente certificatore da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
  • Autodichiarazione: Nel caso di importo inferiore a 300.000 euro la perizia è sostituita da un’autodichiarazione predisposta dal legale rappresnetante della stessa azienda acquirente
  • Comunicazione al Ministero post lavori: Non obbligatoria e non vincolante
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