IRPEF 2024: le nuove aliquote

Il Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 ha previsto una riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi

di Redazione tecnica - 05/01/2024

Tra i diversi provvedimenti normativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli ultimi giorni del 2023, vi è il Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 recante "Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi".

La struttura del D.Lgs. n. 216/2023

Il nuovo Decreto Legislativo, in attuazione della Legge 9 agosto 2023, n. 111 recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", prevede un importante pacchetto di riforme che riguardano le imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Il D.Lgs. n. 216/2023 si compone di 7 articoli e un allegato:

  • Art. 1 - Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
  • Art. 2 - Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali
  • Art. 3 - Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
  • Art. 4 - Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
  • Art. 5 - Abrogazioni
  • Art. 6 -  Disposizioni finanziarie
  • Art. 7 - Entrata in vigore
  • Allegato 1 - Categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela

IRPEF 2024: le nuove aliquote

In luogo delle aliquote previste dall'art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), il nuovo Decreto Legislativo prevede per l'anno 2024, per la determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche (IRPEG), le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • fino a 28.000 euro - 23%;
  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro - 35%;
  • oltre 50.000 euro - 43%.

Sempre per l'anno 2024 viene innalzata a 1.955 euro la detrazione fiscale prevista all'art. 13, comma 1, lettera a) del TUIR per il quale:

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
(...)
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