Lavori pubblici e verifica interesse archeologico: in Gazzetta Ufficiale le Linee Guida

In Gazzetta il DPCM che disciplina la procedura di verifica in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico

di Redazione tecnica - 22/04/2022

Sono state approvate, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2022, n. 88, le Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico.

Procedura di verifica interesse archeologico: il DPCM con le Linee Guida

Le linee guida disciplinano la procedura di verifica prevista dall’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall’art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, con l’obiettivo di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura.

Il Decreto è così articolato:

  • Art. 1 - Finalità della verifica preventiva dell’interesse archeologico
  • Art. 2 - Campo di applicazione
  • Art. 3 - Termini per lo svolgimento della procedura
  • Art. 4 -  Articolazione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico
  •  Art. 5 - Approvazione delle linee guida
  •  Art. 6 - Procedimenti semplificati

Il provvedimento comprende anche l’Allegato 1 - Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro cui sono incluse le seguenti tabelle:

  • Tabella 1 - Ambito di applicazione dell’articolo 25 del Codice dei contratti;
  • Tabella 2 - Requisiti dei professionisti abilitati allo svolgimento delle procedure di Verifica preventiva dell’interesse archeologico, ai sensi della legge n. 110 del 2014 e del relativo regolamento (DM n. 244 del 2019);
  • Tabella 3 – Attività di indagine prodromica di cui all’articolo 25, comma 1, Codice dei contratti;
  • Tabella 4 – Metodi di indagine di cui all’articolo 25, comma 8, Codice dei contratti.

Le Linee Guida 

Come disposto dall’art. 1 del decreto, la verifica preventiva dell’interesse archeologico è volta a valutare l’impatto della realizzazione di un’opera pubblica o di interesse pubblico disciplinata dal Codice dei Contratti rispetto alle esigenze di tutela del patrimonio archeologico, riorientandone eventualmente le scelte progettuali ed esecutive.

La procedura si applica a tutti i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico disciplinati dal Codice dei Contratti Pubblici, compresi i lavori afferenti ai settori speciali di cui all’art. 3, comma 3, lettera hh) dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, qualora sulla base delle indagini di cui all’art. 25, comma 1, possa presumersi un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione.

Sono esclusi gli interventi che non comportano nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle impegnate dai manufatti esistenti, mutamenti nell’aspetto esteriore o nello stato dei luoghi oppure movimentazioni di terreno.

Termini per lo svolgimento della procedura

All’art. 3, il decreto dispone che il termine per la conclusione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico è fissato dal soprintendente secondo l’estensione dell’area interessata, nell’ambito dell’accordo con la stazione appaltante, utilizzando i seguenti criteri:

  • a) nel caso di esecuzione di carotaggi, prospezioni geofisiche o geochimiche e saggi archeologici, il termine è stabilito da un minimo di trenta a un massimo di sessanta giorni, elevabile a novanta giorni nei casi di particolare complessità; nel caso di opere o lavori a rete, il termine è stabilito da un minimo di sessanta a un massimo di novanta giorni, elevabile a centoventi giorni nei casi di particolare complessità;
  • b) nel caso di esecuzione di sondaggi e scavi, il termine è stabilito da un minimo di trenta a un massimo di sessanta giorni, elevabile a novanta giorni nei casi di particolare complessità; nel caso di opere o lavori a rete, il termine è stabilito da un minimo di sessanta a un massimo di novanta giorni, elevabile a centoventi giorni nei casi di particolare complessità, decorrenti, in entrambi i casi, dalla scadenza del termine di cui alla lettera a) .

I termini decorrono dalla consegna del cantiere alla ditta incaricata dell’esecuzione degli interventi di archeologia preventiva. Essi non comprendono l’invio alla soprintendenza della documentazione archeologica relativa alle attività svolte, che deve comunque essere effettuato entro venti giorni dalla chiusura del cantiere.

Il soprintendente è tenuto all’approvazione della relazione archeologica definitiva redatta ai sensi dell’art. 25, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 entro i venti giorni successivi alla consegna della documentazione.

Inoltre i termini possono subire le seguenti modifiche:

  • proroga una sola volta per ulteriori novanta giorni in caso di motivate e cogenti esigenze di completamento delle  indagini;
  • sospensione fino alla rpresa delle attività in caso di interruzione delle attività del cantiere per motivi di forza maggiore;
  • riduzione di un terzo nel caso di interventi compresi nel piano nazionale di ripresa e resilienza.

Articolazione della procedura

La procedura di verifica si articola in fasi funzionali e i suoi esiti integrano la progettazione di fattibilità dell’opera. Ogni fase funzionale si attiva a seguito di esito positivo della fase precedente.

Per favorire una rapida conclusione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, gli interventi di scomposizione, ricomposizione, rimozione, demolizione, ricopertura e di spostamento dei beni rinvenuti nell’ambito delle indagini di archeologia preventiva sono autorizzati con atto motivato del soprintendente, che informa contestualmente il segretario regionale del Ministero della cultura.

Procedimenti semplificati

Infine, l’art. 6 disciplina gli interventi semplificati: per i progetti di opere puntuali il cui importo dei lavori posti a base d’asta, al netto dell’IVA, sia inferiore a 50.000 euro non è richiesta la redazione della documentazione archeologica di cui all’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e il soprintendente può prescrivere l’assistenza archeologica in corso d’opera.

Se il soprintendente richiede comunque l’avvio della procedura ai sensi dell’art. 25, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, i termini sono ridotti di un quarto.

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