Legge sulla concorrenza: Governo delegato alla riforma delle rinnovabili

La Legge n. 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) prevede molte deleghe al Governo per la riforma di molti settori chiave come le rinnovabili

di Redazione tecnica - 02/09/2022

Con la pubblicazione della Legge 5 agosto 2022, n. 118 recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" (Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2022, n. 188) arrivano anche uno dei principali provvedimenti collegati alla manovra di bilancio 2022-2024 ed una delle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

All'originario disegno di legge composto da 32 articoli, la legge annuale per la concorrenza arriva in Gazzetta Ufficiale con 36 articoli suddivisi in 9 capi:

  • Capo I Finalità - art. 1;
  • Capo II Rimozione di barriere all'entrata dei mercati, regimi concessori - artt. 2-7;
  • Capo III Servizi pubblici locali e trasporti - artt. 8-11;
  • Capo IV Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale - artt. 12-14;
  • Capo V Concorrenza e tutela della salute - artt. 15-21;
  • Capo VI Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica - artt. 22-25;
  • Capo VII Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori - artt. 26-31;
  • Capo VIII Rafforzamento dei poteri in materia di attività antitrust - artt. 32-35;
  • Capo IX Clausola di salvaguardia - art. 36.

Le deleghe al Governo

Nel dettaglio, la Legge n. 118/2022 prevede alcune importanti deleghe al Governo:

  • per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici (art. 2) - Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza;
  • in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive (art. 4) - il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all’acquacoltura e alla mitilicoltura;
  • in materia di servizi pubblici locali (art. 8) - Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l’adozione di un apposito testo unico;
  • per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili (art. 26) - Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l’individuazione delle attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso nonché di quelle per le quali è necessario il titolo espresso o è sufficiente una comunicazione preventiva;
  • in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche (art. 27) - Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi volti a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dei princìpi e criteri direttivi definiti nell'art. 27 stesso della presente legge;
  • per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per la semplificazione e il riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato (art. 30) - Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, nonché per la razionalizzazione e la semplificazione di tale sistema di vigilanza, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi specifici indicati nella presente legge, oltre che, ove compatibili, di quelli di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili

L'obiettivo della delega di cui all'art. 26 è individuare l’elenco dei nuovi regimi amministrativi delle attività private, della semplificazione e della reingegnerizzazione in digitale delle procedure amministrative, al fine di eliminare le autorizzazioni e gli adempimenti non necessari, eventualmente anche modificando la disciplina generale delle attività private non soggette ad autorizzazione espressa, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto dei princìpi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi e in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, anche tenendo conto dell’individuazione di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

La legge definisce i princìpi e i criteri direttivi che dovranno ispirare il Governo

  1. tipizzare e individuare le attività soggette ad autorizzazione, giustificata da motivi imperativi di interesse generale, e i provvedimenti autorizzatori posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti;
  2. tipizzare e individuare le attività soggette ai regimi amministrativi di cui agli articoli 19, 19 -bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelle soggette a mero obbligo di comunicazione, individuando gli effetti della presentazione della comunicazione e i poteri che possono essere esercitati dalla pubblica amministrazione in fase di controllo;
  3. eliminare i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica non indispensabili, fatti salvi quelli previsti dalla normativa dell’Unione europea o quelli posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti;
  4. semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure non eliminati ai sensi delle lettere a) , b) e c) , in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni coinvolte, anche eliminando e razionalizzando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei e individuando discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti, anche prevedendo la possibilità di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere agli adempimenti presso la pubblica amministrazione;
  5. estendere l’ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione;
  6. semplificare e reingegnerizzare le procedure e gli adempimenti per la loro completa digitalizzazione, anche prevedendo la possibilità di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere agli adempimenti presso la pubblica amministrazione;
  7. eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa dell’Unione europea;
  8. ridurre i tempi dei procedimenti autorizzatori per l’avvio dell’attività di impresa;
  9. ridefinire i termini dei procedimenti amministrativi dimezzandone la durata, salva la possibilità di individuare, d’intesa con le amministrazioni competenti, quelli esclusi da tale riduzione, prevedendo che tra i criteri base di valutazione della performance individuale e organizzativa sia compreso, ove applicabile, il monitoraggio dei tempi di trattazione dei procedimenti e il livello di soddisfazione dell’utenza;
  10. introdurre misure per consentire la tracciabilità digitale dei procedimenti;
  11. armonizzare, attraverso l’adozione di moduli unificati e standardizzati da approvare mediante accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la modulistica per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni o delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, anche relative alle attività commerciali;
  12. promuovere lo sviluppo della concorrenza nell’esercizio della libera professione mediante le opportune semplificazioni di carattere procedimentale e amministrativo.

Il Governo è delegato, altresì, ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell’adeguamento della normativa vigente al diritto dell’Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese. In questo caso, il Governo dovrà rispettare i seguenti princìpi e criteri direttivi:

  1. ricognizione e riordino della normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili, al fine di conseguire una significativa riduzione e razionalizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari e di assicurare un maggior grado di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, in considerazione degli aspetti peculiari della materia;
  2. coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la coerenza della normativa medesima sotto il profilo giuridico, logico e sistematico;
  3. assicurare l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina in materia di fonti energetiche rinnovabili concernente ciascuna attività o ciascun gruppo di attività;
  4. semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l’obiettivo di agevolare, in particolare, l’avvio dell’attività economica nonché l’installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico;
  5. aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa;
  6. adeguamento dei livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell’Unione europea.
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