Legge delega Codice dei contratti: Esame dei principi e dei criteri direttivi

Lettera a) del comma 2: Perseguimento di obiettivi di coerenza e aderenza alle direttive europee

di Paolo Oreto - 04/07/2022

Dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” sono trascorsi 10 gorni dei 6 mesi previsti a disposizione del Governo per adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

Nell’attesa di conoscere lo stato dell’arte sul decreto legislativo che, in linea di massima, dovrebbe essere pronto entro la fine dell’anno, iniziamo oggi l’esame dei principi e criteri direttivi riportati alle lettere dalla a) alla ll) dell’articolo 1, comma 2 che il Governo deve utilizzare per la stesura dei decreti legislativi.

Il principio ed il criterio direttivo contenuto alla lettera a)

Iniziamo oggi dalla lettera a) e nel rispetto della stessa il Governo deve garantire il perseguimento di obiettivi di coerenza e aderenza alle direttive europee attraverso l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse con l’obiettivo di assicurare l’apertura alla concorrenza e il confronto competitivo tra i diversi operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture. In merito a tale principio viene precisato come, nell'attuazione della delega, si dovrà tenere conto delle specificità dei contratti nel settore dei beni culturali. Viene precisato che restano ferme ed inderogabili le misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza, nonché che l’obiettivo di assicurare l’apertura alla concorrenza e il confronto competitivo tra i diversi operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture deve considerarsi con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

Nella citata lettera a) è stato, anche, precisato che nell’attuazione della delega si dovrà tenere conto anche delle specificità dei contratti nei settori speciali (si tratta dei settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica) e che l’apertura alla concorrenza e al confronto competitivo tra i diversi operatori deve includere anche le micro imprese.

Il divieto di gold plating

Sembra, quindi, che il nuovo Codice dei contratti, per il rispetto del c.d. divieto di gold plating nel recepimento del diritto comunitario debba attenersi nel maggior modo possibile, alle norme comunitarie di cui alla direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei cd. “settori ordinari”, la direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei cd. “settori speciali” (acqua, energia, trasporti, servizi postali) e la direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.

In verità la lettera a) della nuova legge delega è un approfondimento ed mpliamnento della lettera a) della precedente legge delega in cui era scritto più semplicemente “divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246”. Oggi, anche per il nuovo clima che si respira, crediamo che la nuova lettera a) sarà abbondantemente utilizzata per la riscrittura del Nuovo Codice dei contratti che dovrebbe, effettivamente, diventare un canovaccio rispettoso e senza alcun incremento dei livelli di regolazione dettati dalle 3 direttive europee.

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