Legge di Bilancio 2023: tutte le novità per i professionisti

Regime forfetario, flat tax incrementale, prestazioni occasionali, pagamenti con POS e tetto del contante. Ecco tutte le modifiche presenti nel disegno di legge

di Redazione tecnica - 30/11/2022

Manca un mese al massimo al varo ufficiale della legge di Bilancio 2023 e il disegno di legge inizia già a circolare, portando con sé alcune importanti novità, alcune delle quali strettamente legate all’attività dei professionisti. 

Legge di Bilancio 2023: le novità per i professionisti

Analizzando la bozza del provvedimento, salta sicuramente all’occhio la suddivisione in Titoli, Capi e Articoli, in luogo del consueto articolo 1 con centinata di commi.

Tra questi, risultano di particolare interesse per i professionisti:

  • Art. 12 - Modifiche al regime forfetario
  • Art. 13 - Flat tax incrementale
  • Art. 64 - Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali
  • Art. 69 - Misure in materia di mezzi di pagamento

Legge di Bilancio 2023: modifiche al regime forfetario

Ricordiamo che, ai sensi della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), il regime forfetario è destinato a operatori economici di ridotte dimensioni, prevedendo rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili. Due le principali caratteristiche: la determinazione forfettaria del reddito assoggettabile a un’unica imposta, che sostituisce quelle ordinariamente previste, e l’accesso per le imprese a un regime contributivo opzionale.

Nel 2023 il limite di reddito assoggettabile al regime forfetario sale ulteriormente, passando da 65mila euro a 85mila euro. Inoltre secondo le nuove disposizioni, il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100mila euro. In questo caso è dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Le modifiche alla Flat tax 

Ulteriore misura per i lavoratori autonomi è quella prevista all’art. 13 “Flat tax incrementale”: essa dispone che i contribuenti diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possano utilizzare, al posto delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del T.U.I.R. (d.P.R. n. 917/1986) un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali calcolata con un’aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40mila euro, corrispondente alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare. 

Inoltre l’articolo stabilisce che:

  • se le vigenti disposizioni si riferiscono a requisiti reddituali per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, bisogna tenere conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva;
  • nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF e relative addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni precedentemente indicate nella norma.

Legge di bilancio 2023: le novità per pagamenti elettronici e alle prestazioni occasionali

All’art. 69, il disegno di Legge di Bilancio 2023 prevede l’innalzamento del tetto nell’uso del contante, che passa da 1.000 a 5mila euro. Non solo: l’obbligo di utilizzo del POS per qualsiasi importo viene adesso modificato, prevedendo una soglia di 60 euro sotto la quale è possibile non utilizzare i pagamenti elettronici.

Nuovo limite anche per le prestazioni occasionali: l’art. 64 infatti dispone la modifica all’art. 54-bis, comma 1, lettera b) del D.L. n. 50/2017, raddoppiando la soglia di 5mila euro a 10mila euro.

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