Locazioni e credito di imposta: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Dall’Agenzia delle Entrate chiarimenti sul credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo in caso di esercizio di attività di commercio al dettaglio

di Giorgio Vaiana - 01/05/2021

Una risposta per tre società. Ecco che l'Agenzia delle Entrate torna a fare chiarezza sul credito di imposta sui canoni di locazione previsto dal Decreto Rilancio. Le tre società, però, non effettuano solo vendita al dettaglio (anche se quest'ultima rappresenta la maggioranza dei ricavi, superiori ai cinque milioni di euro). Gli uffici hanno scritto la risposta n. 287/2021.

L'articolo 28 del Decreto Rilancio

Nel maggio 2020 il Governo italiano, per contrastare l'emergenza economica causata dalla pandemia da coronavirus, ha emanato il D.L. n. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio), poi convertito nella legge n.77/2020. In particolare, dobbiamo analizzare l'articolo 28. Viene riconosciuto "ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto", un credito d'imposta "nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo". Il credito d'imposta, "in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni". In sede di conversione del decreto in legge, è stato riconosciuto un canone, rispettivamente del 20 e del 10 per cento, alle "imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore".

Calo del fatturato

Il credito di imposta è commisurato all'importo versato nel periodo di imposta 2020, "con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente". Successivamente questo periodo è stato esteso anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume dei ricavi e compensi registrati nel periodo di imposta precedente, ma solo alle imprese con codici Ateco specifici.

Credito di imposta sì, ma...

Per l'Agenzia le tre società possono beneficiare del credito di imposta previsto dal Decreto Rilancio. Ma dicono gli uffici: solo per la locazione dei locali in cui vengono svolte in esclusiva le attività di vendita al dettaglio, ovvero dei locali in cui vengono svolte contestualmente attività di commercio al dettaglio e altre attività. Ma, aggiunge l'Agenzia, "le tre società non potranno usufruire del credito d'imposta con riferimento ai canoni versati per la locazione degli immobili in cui non è svolta, nemmeno in maniera contestuale, l'attività di commercio al dettaglio". Se le loro attività risultassero comprese nell'elenco del D.L. 137/2020, le società potranno beneficiare del credito di imposta anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. In questo caso avrebbero diritto al credito sia per i locali in cui viene effettuata la vendita al dettaglio, che per quella in cui si svolgono altre attività.

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