Mancata indicazione costi della manodopera: gli effetti

Il Consiglio di Stato chiarisce quali sono gli effetti della mancata indicazione dei costi della manodopera all'interno dell'offerta economica

di Giorgio Vaiana - 25/05/2021

Uno degli argomenti più discussi e affrontati dalla giurisprudenza in riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) riguarda gli effetti dell'art. 95, comma 10. Stiamo parlando dell'obbligo di indicare nell'offerta economica i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza.

Mancata indicazione costi della manodopera

Un obbligo che non prevede effetti direttamente all'interno dell'articolato del Codice dei contratti e che si intreccia con quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs n.50/2016. Articolo che prevede la possibilità di sanare le carenze formali della domanda di partecipazione alle gare di appalto pubbliche.

Cosa accade se un partecipante non inserisce i costi della manodopera all'interno dell'offerta? la risposta più appropriata è "dipende". Ed in effetti dipende da tanti fattori, molti dei quali sono stati risolti e tipizzati dalla giurisprudenza. Ed è proprio di questo di cui si parla nella sentenza n. 3699 dell'11 maggio 2021 con la quale il Consiglio di Stato ci permette nuovamente di fare il punto e chiarire gli effetti della mancata indicazione dei costi della manodopera nell'offerta.

Il caso

Il nuovo caso sottoposto alla lente dei giudici del Consiglio di Stato riguarda una procedura negoziata d'urgenza per la fornitura di apparecchiature per contrastare la pandemia Covid-19. A proporre ricorso è una società arrivata seconda nel bando di gara. La società contesta, tra le altre cose, la mancanza nell'offerta economica relativa proprio all'indicazione dei costi della manodopera.

La censura, però, non sarebbe stata accolta dai giudici di primo grado e da qui la decisione di ricorrere al Consiglio di Stato.

Il costo della manodopera

I giudici del Consiglio di Stato hanno ricordato che sulla materia si è anche espressa la Corte UE e hanno specificato che "la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un'offerta economica presentata nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l'esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d'appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione".

Ma, dicono i giudici, se le disposizioni della gara di appalto non consentono di indicare i costi di manodopera nelle offerte economiche, si può consentire di sanare la situazione e di ottemperare agli obblighi previsti entro un determinato e stabilito periodo di tempo. L'obbligo di indicare i costi di manodopera esiste anche se questo non è specificato nella documentazione della gara di appalto. "E - dicono i giudici - qualsiasi operatore economico ragionevolmente informato e normalmente diligente si presume a conoscenza dell'obbligo in questione".

L'inserimento in piattaforma

Il giudice di primo grado ha ritenuto valida la giustificazione del mancato inserimento dei costi di manodopera non essendo possibile farlo in piattaforma mancando il campo "costi del personale". Ma, dice il consiglio di Stato, "l’offerta economica si articolava in diversi documenti, tra cui il “Modello di dichiarazione di offerta economica” che, viceversa, recava una voce specifica sul punto, oltre a contenere una parte editabile, e che, però, l’aggiudicataria non ha inteso compilare". Già in sede di verifica andava esclusa la società vincitrice. Per questo il ricorso è stato accolto ma la società seconda classificata è rimasta con un pugno di mosche in mano. Infatti la società vincitrice aveva, nel frattempo, già portato a termine il contratto con la stazione appaltante.

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