Mancato versamento contributi INPS: dubbi della Cassazione sulle sanzioni

Rimessa alla Corte Costituzionale la questione sulla legittimità della norma sull'iscrizione alla Gestione separata INPS per attività in libera professione

di Redazione tecnica - 27/07/2023

È stata rimessa alla Corte Costituzionale la questione del pagamento delle sanzioni da parte di ingegneri e architetti non iscritti alla Gestione separata INPS per il mancato versamento dei contributi, sul presupposto della possibile illegittimità dell’art. 18, comma 12 del D.L. n. 98/2011, (convertito in legge n. 111/2011).

Omesso versamento contributi INPS: dubbi sulle sanzioni dovute

Il caso nasce dal ricorso per Cassazione da parte di un ingegnere, dopo che la Corte d’Appello aveva dichiarato l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS in relazione all’attività come libero professionista svolta in aggiunta a quella di lavoratore dipendente, stabilendo anche il pagamento delle sanzioni per evasione contributiva.

Secondo il ricorrente si sarebbero violati e applicati in maniera errata gli artt. 2, comma 26, l. n. 335/1995, 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, 21 della legge n. 6/1981, e art. 1 del d.lgs. n. 103/1996, considerato che già per l’attività fosse tenuto a versare all’Inarcassa il contributo integrativo.

I dubbi della Corte di Cassazione

Nell’ordinanza interlocutoria n. 22056/2023, gli ermellini della sezione Lavoro ricordano che, secondo l’ormai consolidato orientamento della Corte, gli ingegneri e gli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’Inarcassa, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, cosa che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica.

Si tratta di un regime previdenziale analogo a quello previsto per gli avvocati e sul quale la Corte costituzionale, con la sentenza n. 104/2022, ha rilevato che il legislatore, pur fissando legittimamente, con l’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., un precetto normativo che la disposizione interpretata era fin dall’inizio idonea ad esprimere, “avrebbe dovuto comunque tener conto, in questa particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento in una diversa interpretazione”, dichiarandone conseguentemente l’illegittimità costituzionale, “nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”.

Sanzioni per mancato versamento contributo INPS: i professionisti vanno esonerati?

Da qui il dubbio sollevato alla Consulta sulla legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, nella parte in cui non prevede che anche gli ingegneri e gli architetti, che non possono iscriversi all’Inarcassa per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ex art. 21, legge  n. 6/1981, e che siano pertanto tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore dell'obbligo.

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