Milleproroghe 2023: tutte le novità nella Legge di conversione

Ecco cosa prevede la Legge n. 14/2023 in materia di edilizia, lavori pubblici, prevenzione incendi e fotovoltaico

di Redazione tecnica - 01/03/2023

Con la legge n. 14/2023 di conversione del D.L. n. 198/2022 (cd. "Decreto Milleproroghe"), sono state inserite o confermate alcune proroghe relative a scadenze su diversi, interessanti ambiti tra cui edilizia, energie rinnovabili, antincendio e appalti pubblici. Vediamole nel dettaglio.

Milleproroghe 2023: tutte le novità in Legge di conversione

Tra le norme di particolare rilievo, la conferma, fino al 31 dicembre 2023, della possibilità per gli esercizi pubblici titolari di concessioni o di autorizzazioni all’uso del suolo pubblico di collocare temporaneamente, senza necessità di autorizzazione paesaggistica, strutture amovibili in aree di interesse culturale o paesaggistico, tra quali sono comprese:

  • dehors
  • elementi di arredo urbano
  • attrezzature
  • pedane
  • tavolini
  • sedute e ombrelloni

Norme tecniche per costruzioni

Come previsto all’articolo 2, comma 4, viene spostato al 31 dicembre 2023 il termine concesso per la verifica di vulnerabilità sismica:

  • degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile
  • degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Proroghe su norme antincendio

La legge di conversione prevede:

  • al comma 9-bis dell’articolo 2, una proroga di tre anni per alcuni dei termini previsti dal D.M. 19 marzo 2015 per gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio e che per cause di forza maggiore, dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste.
  • al comma 5 dell’art. 5 la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 della scadenza per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola, per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), oltre per gli edifici e i locali adibiti ad asilo nido; stessa scadenza anche gli edifici, i locali e le strutture ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy;
  • all’articolo 12-bis la proroga al 31 dicembre 2024 dei termini per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto; nel caso dei rifugi alpini, la scadenza è fissata invece al 31 dicembre 2023.

Agevolazioni per l'acquisto della prima casa

Confermato il differimento al 30 giugno 2023 dell’estensione della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito e età. Lo stabilisce l'art.10 comma 3-bis della legge.

Cessione del credito e invio spese edilizie condominiali

Ne abbiamo già parlato qualche giorno fa: con i commi 10-octies e 10-novies dell’articolo 3, viene prorogato al 31 marzo 2023 il termine per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio, in alternativa alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) in riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi edilizi.

Messa in sicurezza degli edifici: le misure previste nel Milleproroghe 2023

Secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della Legge, viene differito al 31 maggio 2023 il termine ultimo per l’aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, previsti dal PNRR, M4.C1, investimento 1.1.

Prorogato invece al 31 marzo 2023 il termine per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio compresi tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, come previsto dall’art. 10-bis della legge.

Lavori pubblici e prezzari: le proroghe

C’è tutto il 2023, come previsto dall’articolo 10, comma 4-bis, per i concessionari di cui all’art. 142, comma 4, del previgente Codice dei contratti pubblici e a quelli di cui all’art. 164, comma 5, del d.Lgs. n. 50/2016, per effettuare l’aggiornamento, utilizzando il prezzario più recente, del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo, in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, ovvero il 18 maggio 2022, e in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento oppure ne sia previsto l'avvio entro il 31 dicembre 2023. L'obiettivo è quello  di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina.

Inoltre al comma 11-duodecies viene progato al 31 dicembre 2023 il termine previsto dall'articolo 26, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022 (Decreto Aiuti) in materia di applicazione dei prezziari ai contratti pubblici.

Proroga dei titoli edilizi

Sempre all’art. 10, e sempre in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, i commi 11-decies e 11-undecies prorogano i termini di alcuni titoli edilizi, oltre che i termini delle convenzioni di lottizzazione urbanistica.

In particolare si dispone che vengono prorogati di due anni:

  • i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico edilizia), relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2023;
  • il termine di validità, oltre che i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della L. n. 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2023.

Inoltre si modifica l’art. 10, comma 7-ter, del DL 76/2020 (c.d. decreto Semplificazioni) che sposta al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale devono risultare iniziate, affinché siano sempre consentite con SCIA e purché realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'art. 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del D. Lgs. 58/1998.

Smaltimento impianti fotovoltaici

Infine, in riferimento agli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW, entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, viene differito al 30 giugno 2023 il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare al GSE la scelta di partecipare a un sistema collettivo per lo smaltimento a fine vita dei relativi materiali. La conferma arriva con l’articolo 11, comma 8-quater della legge n. 14/2023.

© Riproduzione riservata