Milleproroghe e messa in sicurezza degli edifici: più tempo per gli affidamenti

Con la conversione in legge del Decreto, viene introdotto l'art. 1-bis che proroga i termini per la realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio

di Redazione tecnica - 04/03/2022

Con la legge n. 15/2022 del 28 febbraio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2022, è stata effettuata la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", cd. Milleproroghe 2022.

Milleproroghe 2022: più tempo per la messa in sicurezza degli edifici

Tra le novità introdotte con la conversione in legge, l’art. 1-bis, che prevede la proroga dei termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. In particolare, esso aggiunge al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), la seguente disposizione: "I termini di cui al primo periodo sono prorogati di tre mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter”. Vediamone i dettagli.

Opere pubbliche di messa in sicurezza: le risorse assegnate

Il comma 139 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2019, ha assegnato ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio nel limite complessivo di:

  • 350 milioni di euro per l'anno 2021;
  • 450 milioni di euro per l'anno 2022;
  • 550 milioni di euro annui dal 2023 al 2025;
  • 700 milioni di euro per l'anno 2026;
  • 750 milioni annui dal 2027 al 2030.

A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili va destinato agli enti locali del Mezzogiorno.

Al comma 139 sono stati poi aggiunti:

  • il comma 139-bis che ha incrementato le risorse assegnate di 900 milioni di euro per il 2021 e di 1,75 miliardi di euro per il 2022;
  • il comma 139-ter, il quale dispone che per le risorse di cui al comma 139 e 139-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, devono concludere i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura.

Le richieste vanno presentate al Ministero dell’Interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine è stato fissato al 15 febbraio 2022. La richiesta deve contenere:

  • il quadro economico dell'opera;
  • il cronoprogramma dei lavori;
  • le informazioni riferite alla tipologia dell'opera, al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera.

Per ciascun anno:

  • la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio;
  • ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
  • il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande;
  • non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente.

I contributi riguardano investimenti per le seguenti tipologie di interventi:

  • a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  • b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
  • c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

Termini per l'affidamento delle opere

Come stabilito al comma 143, l'ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i seguenti termini, a partire dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141:

  • a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;
  • b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;
  • c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
  • d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.

Secondo quanto previsto con l’introduzione dell’art.1-bis della legge n. 15/2022, per gli interventi oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, i termini previsti sono prorogati di tre mesi, fermo restando in ogni caso i termini e le condizioni stabilite dall’utilizzo di risorse del PNRR.

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