Covid-19: Ordinanza con divieto di ingresso in Italia da otto Paesi africani

Firmata dal Ministro Speranza l’Ordinanza con il divieto di ingresso in Italia da otto Paesi Africani a causa della variante B.1.1.529 cosiddetta “Omicron”

di Redazione tecnica - 27/11/2021

Il Ministro della Salute Robrto Speranza ha formato ieri l’Ordinanza 26 Novembre 2021 che, a causa della variante B.1.1.529 cosiddetta “Omicron”, vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, ad eccezione dei cittadini italiani che abbiano residenza anagrafica in Italia da data anteriore alla stessa Ordinanza, unitamente ai figli minori, al coniuge o alla parte di unione civile, a condizione che non manifestino sintomi da Covid-19.

Soggetti che si trovano già nel territorio nazionale

Nel provvedimento è, anche, precisato che le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla Ordinanza stessa hanno soggiornato o transitato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, anche se asintomatiche, sono obbligate:

  • a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio,
  • a sottoporsi a test molecolare, da effettuarsi per mezzo di tampone nonché
  • a sottoporsi ad isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, con obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare al termine del periodo di isolamento.

Disciplina che deve essere applicata ai soggetti interessati dall’Ordinanza

Ai commi 3 e 4 dell’articolo 1 dell’Ordinanza è, poi, indicata la disciplina che si applica sia ai soggetti rientranti che abbiano residenza anagrafica in Italia sia ai soggetti che si trovano nel territorio nazionale nei quattordici giorni antecedenti all’Ordinanza stessa sia all 'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto d i persone e merci

Garanzia di adeguato livello di protezione sanitaria

Nell’articolo 2 dell’Ordinanza è, anche, aggiunto che, al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria è interdetto il traffico aereo da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini.

Le autorità preposte ai controlli di frontiera attuano le disposizioni della presente ordinanza e di ogni misura attuativa adottata dall'Ente nazionale per l 'aviazione civile (ENAC) e dalle altre autorità competenti.

Testo dell'Ordinanza

In allegato l’Ordinanza 26 novembre 2021.

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