Mobili ed Elettrodomestici: cessione del credito e sconto in fattura

Per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta prestazione energetica arrivano a cessione del credito e lo sconto in fattura

di Redazione tecnica - 06/05/2021

L'Assemblea del Senato ha avviato ieri l'esame della legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto sostegni), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Testo del cosiddetto decreto sostegni

Il testo era originariamente composto di 43 articoli divisi in cinque titoli:

  • sostegno alle imprese e all'economia (contributi a fondo perduto, sospensione dell'attività dell'agente della riscossione, annullamento dei carichi, riduzione degli oneri delle bollette elettriche);
  • disposizione in materia di lavoro (misure di integrazione salariale);
  • salute e sicurezza;
  • misure per assicurare le funzioni degli enti territoriali;
  • altre disposizioni urgenti, che riguardano l'attività didattica, l'università e la ricerca, la tutela di persone con disabilità

ma dopo l’esame della 5a (Bilancio) e della 6a commissione (Finanze e Tesoro) si incrementerà di oltre 20 articoli e di molti nuovi commi.

Sconto in fattura e cessione del credito anche per mobili ed elettrodomestici

Tra i tanti commi introdotti evidenziamo il comma 11-bis introdotto nell’articolo 30 rubricato “Ulteriori disposizioni urgenti e disposizioni di proroga“ che aggiunge l'acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta prestazione energetica alle spese - sostenute negli anni 2020 e 2021 - per le quali si può usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei crediti.

Nuovo testo dell'articolo 121 del dl n. 34/2020

A tal fine la disposizione in esame propone un nuovo testo dell'art. 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) convertito dalla legge n. 77 del 2020.

L'art. 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 consente ai soggetti che, negli anni 2020 e 2021, sostengono alcune spese in materia edilizia ed energetica per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui redditi, di usufruire di talune agevolazioni sotto forma, alternativamente, di:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti. Tale il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante, che può coinvolgere più fornitori e che può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari; la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti.

Aggiunte le spese per mobili ed elettrodomestici

Il comma 2 del medesimo articolo 121 elenca le tipologie di spese alle quali si applica la disciplina in questione. La nuova disposizione introdotta con il comma 11-bis dell’articolo 30 del csoiddetto “decreto Sostegni” integra tale comma 2, aggiungendo alle spese in questione l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. I benefici riconosciuti a tale tipologia di spesa sono disciplinati dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013 convertito dalla legge n. 90 del 2013.

Detrazione d'imposta sino a 16.000 euro

Ricordiamo che in relazioni alle citate spese documentate sostenute nell'anno 2021 è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2020. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro, per gli interventi effettuati nell'anno 2020 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione.

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