Modifica del punteggio offerta tecnica: è violazione del Codice Appalti

Nel confronto a coppie, la Commissione non può modificare la propria valutazione dell'offerta tecnica dopo aver aperto l'offerta economica

di Redazione tecnica - 17/12/2023

La modifica del punteggio attribuito all’offerta tecnica successiva all’apertura dell’offerta economica non è conforme alle disposizioni in materia e viola i principi di imparzialità, trasparenza e par condicio.

Valutazione offerta tecnica: illegittima la modifica del punteggio

Lo specifica ANAC con l'Atto del Presidente del 29 novembre 2023, fasc. prot. n. 3363/2023, a seguito della segnalazione pervenuta dal concorrente di una procedura di gara, provvisorio aggiudicatario dell’affidamento, che è scivolato dal primo al quarto posto dopo la riconvocazione della Commissione, che ha modificato i punteggi sulla base di quello che ha definito come “mero errore materiale”.

Di diverso avviso l’Autorità. Ricorda ANAC che l’errore materiale consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione, di immediata evidenza, la cui correzione non alteri l’effettiva volontà dell’offerente. In giurisprudenza “l’errore materiale non esige alcuna attività correttiva del giudizio, che deve restare invariato, dovendosi semplicemente modificare il testo in una sua parte, per consentire di riallineare in toto l’esposizione del giudizio alla sua manifestazione”.

Dunque l’errore materiale direttamente emendabile dalla Commissione:

  •  è soltanto quello che può essere percepito o rilevato ictu oculi dal contesto stesso dell’offerta del concorrente e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà dell’offerente agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque;
  • attiene dunque alla formulazione dell’offerta del concorrente che comporta una attività della commissione limitata alla sua correzione, senza alcuna modifica del giudizio espresso, che non lede la par condicio dei concorrenti
  • non è applicabile all’operato della commissione di gara la quale asserisce di aver errato, nella elencazione delle imprese soggette a valutazione, attribuendo a queste ultime nel file excel utilizzato per il confronto a coppie, una lettera dell’alfabeto diversa da quella loro attribuita sulla piattaforma di gara che elencava le imprese assegnando loro le lettere dell’alfabeto in ordine di arrivo

In questo caso non sussisteva il carattere manifesto dell’errore, in quanto esso è emerso soltanto successivamente all’aggiudicazione provvisoria; la Commissione, facendo erroneamente ricorso a fonti esterne (un foglio excel di successiva elaborazione), ha ritenuto di dover emendare un “mero errore materiale” che tale non era considerabile in quanto non percepibile ictu oculi dal contesto stesso dell’atto, né chiaramente riconoscibile da chiunque.

La riconvocazione della Commissione e il ruolo del RUP

Per altro, ricorda ANAC, sono del tutto residuali le ipotesi in cui la Commissione di gara deve essere riconvocata a seguito dell’emersione di errori o lacune nell’operato della Commissione medesima. In via ordinaria, infatti, a seguito del completamento dei lavori della Commissione, è il R.U.P. a potere (rectius: dovere) esercitare i suoi tipici poteri di verifica e controllo, nell’esercizio della sua tipica funzione di verifica e supervisione sull’operato della Commissione medesima.

Nel caso in esame, il RUP, a fronte dell’asserito errore commesso dalla Commissione giudicatrice, non avrebbe dovuto ammettere una riapertura del procedimento di gara e dunque una nuova valutazione delle offerte tecniche, viste le esigenze di segretezza delle offerte economiche e della necessaria separazione fra la valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica – nel senso che la prima deve necessariamente anticipare la seconda, con divieto di commistione fra le offerte.

Qui non si parla di mera irregolarità formale o errori di calcolo, quanto di errore sostanziale, non emendabile, in quanto ha portato ad una nuova valutazione nel confronto a coppie.

Violato il principio di segretezza delle offerte

Continua ANAC specificando che l’attività correttiva della Commissione giudicatrice non parrebbe legittima, visto che ha comportato la rimodulazione di punteggi attribuiti alle offerte tecniche, esercitando nuovamente i propri poteri valutativi:  l’“errore materiale di scambio di lettere assegnate ai nominativi dei partecipanti” fa presumere che lo scambio di lettere attribuite alle imprese abbia reso necessaria la riedizione del confronto a coppie.

Ciò significa che la rivalutazione delle offerte tecniche dunque è intervenuta nonostante la conoscenza e la valutazione delle offerte economiche e di tempo, e dunque non in linea con il principio che impone la segretezza delle offerte, a tutela dell’imparzialità delle operazioni di gara e della par condicio dei concorrenti.

Il RUP pertanto, non avrebbe potuto ammettere la rettifica delle offerte tecniche, accogliendo l’istanza della Commissione giudicatrice di sblocco della sezione valutazione tecnica nel pannello di gestione della gara, visto che “la conoscenza da parte della commissione di gara dell’importo economico offerto, nella fase della valutazione dell'offerta tecnica, è da ritenersi di per sé idonea a determinare anche solo in astratto un condizionamento dell'operato della commissione medesima, alterando o perlomeno rischiando potenzialmente di alterare la serenità e l'imparzialità dell'attività valutativa della commissione stessa”

La giurisprudenza sul punto ha chiarito che “La valutazione di offerte inserite in buste già aperte (entrambe) implica la violazione del principio di segretezza delle offerte, per come sopra definito, nella misura in cui l’attività valutativa si è concentrata su offerte i cui contenuti avevano ormai irrimediabilmente perso i caratteri indefettibili della riservatezza e dell’anonimato, essendo stati già conosciuti.”.

La decisione di ANAC

Di conseguenza ANAC ha deliberato che:

  • non costituisce un errore materiale emendabile quello posto in essere dalla Commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte tecniche che emerge da una fonte esterna alla gara;
  •  l’operato della commissione giudicatrice che ha modificato i punteggi attribuiti alle offerte tecniche successivamente alla apertura delle offerte economiche non è conforme alla normativa di settore relativamente al rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
  • l’accoglimento da parte del RUP dell’istanza di sblocco della sezione valutazione tecnica nel pannello di gestione della gara, ai fini della rettifica del punteggio delle offerte tecniche e della riformulazione della graduatoria, vista l’avvenuta conoscenza delle offerte economiche, non è rispondente alla normativa di settore e ai principi espressi dalla giurisprudenza in materia di principio di segretezza delle offerte.
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