La modulistica di prevenzione incendi aggiornata

Istanze e segnalazioni presentate dall’utenza, dichiarazioni e certificazioni rese da professionisti e tecnici, imposta di bollo e versamenti, responsabilità dei titolari dell’attività e dei professionisti, i modelli da utilizzare obbligatoriamente.

di Mauro Malizia - 31/05/2021

Al fine di garantire l’uniformità delle procedure di prevenzione incendi, la trasparenza e la speditezza dell’attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze e la relativa documentazione da allegare come previsto dall’art. 2, comma 7 del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151, è stato emanato il D.M. 7 agosto 2012.

Tale provvedimento, all’art. 11, comma 1 ha previsto l’apposita modulistica unificata da utilizzare obbligatoriamente per istanze, segnalazioni e dichiarazioni inerenti alla prevenzione incendi unitamente alla relativa documentazione da allegare, stabilita con decreto del Direttore centrale della prevenzione e sicurezza tecnica.

Gli utenti e i Comandi dei Vigili del fuoco sono tenuti a adottare obbligatoriamente e unicamente tale modulistica, senza apportare nessuna variazione.

Istanze, segnalazioni, dichiarazioni e certificazioni

Con nota DCPREV n. 13552 del 31 ottobre 2012, inviata anche ai Consigli Nazionali (degli ingegneri, architetti, chimici, dott. agronomi e forestali, geometri, periti industriali, agrotecnici, periti agrari), è stato trasmesso il Decreto DCPST n. 200 del 31 ottobre 2012 recante in allegato la nuova modulistica di prevenzione incendi la quale, pur mantenendo la stessa l’impostazione delle versioni utilizzate fino a quel momento, ha recepito alcune novità e aggiornamenti per quanto riguarda:

  • i nuovi adempimenti di prevenzione incendi;
  • le sotto classificazioni delle “attività soggette”;
  • i criteri per la determinazione delle modifiche alle attività esistenti;
  • la documentazione tecnica da allegare;
  • il richiamo all’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.

Successivamente sono stati emanati altri provvedimenti che hanno aggiornato alcuni modelli:

  • Nota DCPREV prot. n. 13552 del 31 ottobre 2012 (Decreto DCPST n. 200 del 31 ottobre 2012);
  • Nota DCPREV prot. n. 4849 del 11 aprile 2014 (Decreto DCPST n. 252 del 10 aprile 2014), che ha aggiornato alcuni modelli.
  • Nota DCPREV prot. n. 6542 del 16 maggio 2018 (Decreto DCPST n. 72 del 16 maggio 2018), che ha ulteriormente aggiornato i vari modelli.

La modulistica può essere suddivisa in:

  • Istanze e segnalazioni, presentate dall’utenza: PIN 1-2018-Valutazione progetto; PIN 2-2018-SCIA; PIN 3-2018-Rinnovo; PIN 4-2018-Deroga; PIN 5-2018-N.O.F.; PIN 6-2018-Verifica in corso d'opera; PIN 7-2018-Voltura.
  • Dichiarazioni e certificazioni, rese da parte di professionisti e tecnici: PIN 2.1-2018-Asseverazione; PIN 2.2-2018-Cert.REI; PIN 2.3-2018-Dich.Prod.; PIN 2.4-2018-Dich.Imp.; PIN 2.5-2018-Cert.Imp.; PIN 2.6-2018-Non aggravio rischio; PIN 3.1-2014-Asseverazione Rinnovo.

Istanze e segnalazioni presentate dall’utenza

Le istanze (le parole “richiesta” o “domanda”, ove presenti, possono essere considerate sinonimi) sono riferite alla valutazione del progetto (PIN 1), deroga (PIN 4), nulla osta di fattibilità (PIN 5), verifica in corso d’opera (PIN 6).

Le segnalazioni (o anche attestazioni/dichiarazioni) sono riferite alla segnalazione certificata di inizio attività (PIN 2), attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (PIN 3), dichiarazione per voltura (PIN 7).

I modelli sono predisposti nel seguente modo:

  • In sommità della prima pagina sono presenti, nella parte sinistra, spazi riservati al Comando per il numero pratica VV.F. e protocollo e, nella parte destra, il riquadro per l'apposizione (solo sull'originale) della marca da bollo nei modelli inerenti alle “istanze” (esame progetto, deroga, NOF, verifica in corso d’opera);
  • Immediatamente dopo vi è una prima sezione informativa che contiene i dati per identificare univocamente il responsabile dell’attività (richiedente);
  • Segue una seconda sezione nella quale il responsabile dell’attività deve specificare l’ubicazione e le attività soggette riferite all’istanza riportando numero, sottoclasse e categoria (di cui al D.M. 7 agosto 2012 e D.P.R. n. 151/2011).

Altre sezioni sono invece specifiche per i singoli modelli e sono finalizzate ad acquisire ulteriori dati o contenere precisazioni:

  • se la domanda è riferita a un nuovo insediamento o a lavori di modifica di un'attività esistente (per le domande di valutazione del progetto o di NOF);
  • se nel progetto si è fatto ricorso alle norme tecniche allegate al D.M. 3 agosto 2015 (RTO) e/o alle regole tecniche verticali della sezione V (RTV) del decreto (per le domande di valutazione del progetto o deroga);
  • i riferimenti ai progetti approvati dal Comando per le attività in categoria B e C e/o alla documentazione progettuale presentata per attività non soggetta a preventivo parere del Comando (per le SCIA);
  • le dichiarazioni del responsabile dell'attività di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività, nonché i divieti, limitazioni e prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti (per le SCIA, le attestazioni di rinnovo e le volture);
  • ecc.

Nella sezione relativa alla distinta dei versamenti da effettuare a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 139/2006, l’attività viene contraddistinta con il numero e la categoria corrispondente (A, B o C) di cui all’allegato I del D.P.R. n. 151/2011 e la sottoclasse di cui al D.M. 7 agosto 2012.

Con note a piè di pagina viene inoltre ricordato, che in caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al D.M. 9 maggio 2007, l’importo da versare deve essere maggiorato del 50%.

Nella parte finale dei modelli sono presenti riquadri da compilare in caso di presentazione delle istanze o segnalazioni fisicamente allo sportello, in particolare:

  • lo spazio riservato al richiedente per eventuali deleghe (di norma ai professionisti) per il ritiro degli atti inerenti alla pratica e per gli eventuali chiarimenti tecnici;
  • lo spazio riservato al Comando dei Vigili del fuoco ai fini dell'accertamento dell’identità personale.

Apposite avvertenze precisano che la firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione o in alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta, allegando fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Dichiarazioni e certificazioni rese da professionisti e tecnici

Le dichiarazioni e certificazioni, rese da professionisti e tecnici, sono riferite ai modelli da allegare alla SCIA per la maggior parte dei casi e all’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Come previsto dal D.M. 7 agosto 2012, al fine di una maggiore semplicità e controllo, sulla modulistica è indicata esplicitamente la qualifica professionale per la firma del “tecnico abilitato” o del “professionista antincendio” come definiti all’art. 1, comma 1 lettera b, c del D.M. 7 agosto 2012.

  • Tecnico abilitato”: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze;
  • Professionista antincendio”: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze e iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 139/2006.

Analogamente a quanto descritto per le istanze e segnalazioni, anche le dichiarazioni e certificazioni prevedono varie sezioni:

  • sulla sommità della prima pagina è presente solo lo spazio per il numero di riferimento pratica VV.F., non essendo necessari quelli per protocollo e marca da bollo in quanto si tratta di allegati alla domanda;
  • la prima sezione informativa prevede esplicitamente l’indicazione della qualifica professionale richiesta per la firma dell’atto (tecnico abilitato o professionista antincendio), con l'indicazione delle generalità, titolo professionale, ecc.;
  • seguono i riferimenti alla specifica attività o parte di essa oggetto della dichiarazione o certificazione nonché all’iter di sopralluoghi e di verifiche, sia documentali che strumentali, necessari per la compilazione del modello da parte del tecnico.

Nel modello PIN 2.3-2018 - Dich.Prod, nonostante sia presente lo spazio per l’inserimento del codice di iscrizione agli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16 comma 4 del D.Lgs. n. 139/2006, lo stesso dovrà essere compilato dal professionista antincendio solo nel caso di assenza del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori.

Imposta di bollo e versamenti

Il regime dell'imposta di bollo per i procedimenti di prevenzione incendi è stato chiarito con nota DCPREV prot. n. 5307 del 19 aprile 2013. In particolare, tutte le richieste devono essere presentate in bollo (ove previsto). Sono esenti le Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni e altre Organizzazioni come previsto da specifiche disposizioni vigenti.

Il bollo è previsto solo per le istanze volte a ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo (ad esempio autorizzazione, rilascio certificati, ecc.).

Alla luce di quanto sopra non è pertanto richiesto il bollo sulle “Attestazioni di rinnovo” e sulla “SCIA”, le quali sono considerate semplici comunicazioni non contenenti istanze, che non prevedono autorizzazioni o rilascio di provvedimenti. Inoltre, non è richiesto il bollo sul verbale di visita tecnica (neanche sulla richiesta), e sul Certificato di prevenzione incendi, che è un atto rilasciato obbligatoriamente e non su istanza.

Per quanto concerne invece i versamenti previsti per i servizi a pagamento possono essere effettuati in genere mediante conto corrente postale intestato alle locali Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o tramite bonifico bancario alle coordinate IBAN fornite dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di competenza territoriale.

Non sono previste, come in precedenza, esenzioni a favore delle Amministrazioni dello Stato, considerato che l’art. 35 lettera r) del D.Lgs. n. 139/2006 ha abrogato l'art. 1 della legge 16 luglio 1965 n. 966 recante “Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento”, che prevedeva, tra l'altro che “… sono esenti dal pagamento le prestazioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato.”

Ad oggi il D.M. di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 139/2006, che doveva individuare le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabilire i corrispettivi per i servizi, non è stato emanato.

Responsabilità di titolari e professionisti

Una fondamentale differenza che contraddistingue l’approccio del nuovo regolamento di prevenzione incendi rispetto ai precedenti è rappresentata dalla maggiore responsabilità in capo ai cittadini, in particolare ai professionisti.

Il professionista (“asseveratore” o “certificatore”) e i titolari dell’attività si assumono rispettivamente le responsabilità di attestare la conformità alle norme e di osservare gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività in fase di “SCIA” e “Rinnovo”.

I principi introdotti dal nuovo regolamento, basati sui concetti di “semplificazione”, “meno ingerenza dello Stato”, “facilità per i cittadini” implicano ovviamente maggiori responsabilità a carico dei titolari e dei professionisti.

Alla luce della semplificazione del D.P.R. n. 151/2011, il cittadino utilizzando l’apposita modulistica, potrà, ad esempio:

  • avviare l'attività contestualmente alla presentazione della SCIA, tramite asseverazione a firma del professionista;
  • presentare la SCIA (senza nuovo “esame progetto”), anche in caso di “modifiche sostanziali”, allegando la “Dichiarazione di non aggravio di rischio” a firma del professionista;
  • presentare l’Attestazione di rinnovo periodico con una dichiarazione ed eventuale “asseverazione” di professionista antincendio;
  • presentare semplice documentazione all’atto del rinnovo, senza nuova SCIA in caso di “modifiche non sostanziali”.
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