Norme prevenzione incendi: modifiche all'Allegato 1 del DM 3 agosto 2015

Pubblicato in Gazzetta il Decreto del Ministero dell'Interno con le modifiche all'Allegato 1 del DM del 3 agosto 2015 concernente le norme tecniche di prevenzione incendi

di Redazione tecnica - 07/12/2021

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 02/12/2021, n. 287 il decreto del Ministero dell’Interno del 24 novembre 2021, “Modifiche all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”.

Modifiche allegato 1 norme tecniche prevenzione incendi: il Decreto

Con il Decreto, che entrerà in vigore il 24 dicembre 2021, sono state stabilite diverse modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015, inerente, l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”. Segnaliamo le più importanti.

Modifiche alla sezione G.1. - Generalità

  • al paragrafo G.1.7 il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Quota del compartimento: dislivello tra il piano del compartimento ed il relativo piano di riferimento. In caso di compartimento multipiano si assume il dislivello che determina le soluzioni più gravose (es. per il piano più elevato di compartimento fuori terra, per il piano più profondo di compartimento interrato).”;

  • al paragrafo G.1.8, nel comma 4, sono eliminate le seguenti parole “in particolare grazie all'assenza di inneschi efficaci ed al ridotto carico di incendio specifico qr ammesso” ed è aggiunta la seguente nota:

“Nota Ad esempio, grazie alla bassa probabilità di inneschi efficaci ed al ridotto carico di incendio specifico qr.”;

  • al paragrafo G.1.9 il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Luogo sicuro temporaneo: luogo in cui è temporaneamente trascurabile il rischio d'incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano durante l'esodo; tale rischio è riferito ad un incendio in ambiti dell'attività specificati, diversi dal luogo considerato.”;

  • al paragrafo G.1.9 il comma 14 è sostituito dal seguente:

“14. Uscita finale (o uscita d'emergenza): varco del sistema di esodo al piano di riferimento, che immette all'esterno su luogo sicuro temporaneo o luogo sicuro.”;

  • al paragrafo G.1.12 sono aggiunti il seguente comma e la relativa nota:

“14. Strutture vulnerabili in condizioni di incendio: strutture, solitamente di tipo leggero, che per loro natura risultano particolarmente sensibili all'azione del fuoco.”;

“Nota Tipici esempi di sistemi costruttivi vulnerabili nei confronti dell'incendio sono: tensostrutture, strutture pressostatiche, strutture strallate, membrane a doppia o semplice curvatura, coperture geodetiche, strutture in lega di alluminio, allestimenti temporanei in tubo e giunto, tunnel mobili,….”;

  • al paragrafo G.1 .18 i commi 7, 8 e 9 e le relative note sono sostituiti dai seguenti:

“7. Malfunzionamento: stato in cui apparecchi, sistemi di protezione o componenti non svolgono la funzione prevista.

Nota Un malfunzionamento può accadere per diverse ragioni, tra cui: la variazione di una caratteristica o di una dimensione del materiale o del pezzo lavorato, il guasto di uno o più elementi costitutivi di apparecchi, sistemi di protezione e componenti, per effetto di disturbi di origine esterna (es. urti, vibrazioni, campi elettromagnetici), per un errore o un’imperfezione nella progettazione (es. errori nel software), per effetto di un disturbo dell'alimentazione di energia o di altri servizi; per la perdita di controllo da parte dell'operatore (specialmente per le macchine a funzionamento manuale).

8 Malfunzionamento previsto: malfunzionamento (es. disturbi o guasti) di apparecchi, sistemi di protezione o componenti, che è noto si verifichi durante il normale utilizzo.

9. Malfunzionamento raro: tipo di malfunzionamento che è noto possa accadere, ma solo in rari casi. Nota Ad esempio, due malfunzionamenti previsti indipendenti che separatamente non creerebbero il pericolo di accensione, ma che in combinazione creano il pericolo di accensione, sono considerati come un malfunzionamento raro.”; h) al paragrafo G.2.6.5.2, nel comma 1, la parola “paolo” è sostituita dalla seguente “comma”,’

Modifiche alla sezione Strategia antincendio

  • a ciascuno dei paragrafi S.1.4, S.3.4, S.6.4, S.8.4, S.9.4 è aggiunta la seguente nota:

“Nota Il livello di prestazione I della presente misura antincendio non richiede l'applicazione di soluzioni progettuali.”

  • al paragrafo S.4.5.3.2, nel comma 2, sono eliminate le seguenti parole:

“Qualora il percorso d'esodo fino a luogo sicuro sia solo protetto, l'intera via d'esodo può essere considerata equivalente ad una via d’esodo protetta.”;

  • al paragrafo S.4.5.11 è aggiunto il seguente comma:

“4. Negli ambiti ove siano prevalentemente installati posti a sedere, sono ammessi anche occupanti in piedi. Le aree dedicate agli occupanti in piedi devono essere identificate e non devono interferire con il sistema d’esodo.”;

  • al termine del paragrafo S.4.8.2 è aggiunta la seguente nota:

“Nota Anche nel caso sia ammesso omettere porzione di corridoio cieco, devono essere rispettati i requisiti del paragrafo S.4.7”;

  • al paragrafo S.4.12, nel comma 1, la lettera d è sostituita dalla seguente:

“d. UNI EN 17210 “Accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito - Requisiti funzionali”,”;

Modifiche alle tabelle della sezione S Strategia antincendio 

  • Le ultime tre righe della tabella S.1-8 sono sostituite dalle seguenti:

Tabella Modifiche Norme Antincendio

  • la tabella S.4-15 è sostituita dalla seguente:

Tabella Modifiche Norme Antincendio

  • la tabella S.4-27 è sostituita dalla seguente:

Tabella Modifiche Norme Antincendio

  • la tabella S.4-28 è sostituita dalla seguente:

Tabella Modifiche Norme Antincendio

  • la tabella S.4-29 è sostituita dalla seguente:

Tabella Modifiche Norme Antincendio

  • la tabella S.4-32 è sostituita dalla seguente:

Tabella Modifiche Norme Antincendio

  • nella tabella S.8-2 del paragrafo S.8.3 è eliminato il primo punto dell'elenco dei criteri di attribuzione per il livello di prestazione I che recita: “non adibiti ad attività che comportino presenza di occupanti, ad esclusione di quella occasionale e di breve durata di personale addetto".

Modifiche alla sezione V — Regole tecniche verticali

  • nella tabella V.2-1 al paragrafo V.2.2.3, nella cella della quarta colonna “P [1]”, quarta riga “NP”, i termini “P < 10 ’” sono sostituiti dai seguenti “P < 10⁵ ;
  • nella tabella V.4-4 del paragrafo V.4.4.5, la parola “Sì” nella cella della terza colonna “Protezione esterna”, seconda riga “OB”, è sostituita dalle seguenti “Non richiesta”;
  • nella tabella V.6-2, terza colonna, prima riga (tipologia autorimessa “SA, AB, HB”), oltre alla nota [3], è aggiunto anche il riferimento alla nota [5];

1) al paragrafo V.6.5.8 il comma 3 è sostituito dal seguente:

“2. Se la movimentazione di veicoli con montauto avviene con occupanti a bordo, devono essere garantiti i seguenti requisiti minimi:

a. la dimensione della cabina consenta l'apertura delle porte per l'abbandono del veicolo in caso necessità ed il movimento degli occupanti, anche in relazione alle specifiche necessità degli stessi;

b. presenza di sistemi di apertura automatica delle porte di cabina e di piano, in caso di emergenza;

c. rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti per gli ascensori per il trasporto di persone (norme della serie EN 81 o equivalenti);

d. installazione di sistema di comunicazione bidirezionale per permettere agli occupanti di segnalare la loro presenza e richiedere assistenza;

e. il montauto costituisca compartimento distinto oppure sia inserito in aree TA provviste di misure di controllo dell'incendio con livello di prestazione IV;

f. il montauto sia dotato di alimentazione di sicurezza ad interruzione breve (< 0,5 s) ed autonomia > 30’.”.

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