Nuovo Codice Appalti: chiarimenti dal MIT sull’accesso agli atti di gara

Il Supporto Giuridico interviene in un caso di applicazione dell'art. 35 del d.Lgs. n. 36/2023, ribadendo i limiti previsti per la consultazione dei documenti

di Redazione tecnica - 19/10/2023

Tra le norme relative alla digitalizzazione dei contratti pubblici, il d.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice Appalti), all'art. 35, disciplina le modalità di accesso agli atti di gara nelle diverse fasi e procedure.

Accesso agli atti di gara: chiarimenti dal MIT sul nuovo Codice Appalti

Ed è proprio sulla sua applicazione e sulle ipotesi di differimento che sono sorti alcuni dubbi, in particolare sul differimento riguardante la valutazione delle offerte. In particolare, un operatore si è chiesto se se tale differimento valga anche nel caso di gara al minor prezzo, in cui l'apertura delle offerte economiche avviene in seduta pubblica.

Sul punto ha risposto il Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT, che nel parere del 21 luglio 2023, n. 2166, ha ricordato quanto spiegato nella relazione illustrativa del Consiglio di Stato al Codice, ovvero che l'art. 35 del d. Lgs n. 36/2023, in adesione all'orientamento dell’Adunanza plenaria n. 10/2020,  si applica a tutte le fasi dei contratti pubblici, a prescindere dall'utilizzo del criterio scelto dalla stazione appaltante sull'utilizzo dell'offerta economicamente vantaggioso qualità prezzo o solo prezzo.

Come dispone il comma 1 dell'art. 35, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Accesso agli atti di gara: le limitazioni

Al comma 2 della stessa norma, sono previste però delle limitazioni: fatta salva la disciplina prevista dal codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, l’esercizio del diritto di accesso è differito:

  • a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
  • b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare;
  • c) in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all’aggiudicazione;
  • d) in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all’aggiudicazione;
  • e) in relazione alla verifica della anomalia dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all’aggiudicazione.

Quindi l'accesso sarà consentito a tutti i partecipanti a prescindere dal criterio di selezione adottato dalla Stazione Appaltante e con le modalità indicate dal comma 3 dell'art. 35, il quale dispone che fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui al comma 2 gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili, pena la violazione dell'articolo 326 del codice penale.

 

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