Nuovo Codice Appalti e procedure sottosoglia: nuova Circolare del MIT

Il Ministero ribadisce la possibilità di ricorrere a procedure aperte o ristrette nel caso di affidamenti sotto soglia ai sensi dell'art. 50 del d.Lgs. n. 36/2023

di Redazione tecnica - 24/11/2023

Le disposizioni sull’affidamento diretto contenute nell’articolo 50 del Codice dei Contratti Pubblici vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette anche nel caso di appalti sottosoglia, come disposto dalla Direttiva 2014/24/ UE.

Affidamenti sottosoglia: la discrezionalità della Stazione Appaltante

A specificarlo è la Circolare del MIT del 20 novembre 2023, n. 298, con il cui il Ministero ha fornito chiarimenti sulle previsioni dell’art. 50 del d.Lgs. n. 36/2023, in relazione alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e di importo inferiore alle soglie definite all’art. 14 dello stesso Codice dei Contratti.

In particolare, l'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 prevede che - fatto salvo quanto previsto dagli articoli 62 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze, e 63, in materia di centralizzazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza – le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità:

  • a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150mila euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
  • b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140mila euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
  • c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150mila euro e inferiore a 1 milione di euro;
  • d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
  • e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140milaeuro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

Spiega il MIT che attraverso tali disposizioni, il nuovo Codice dei contratti pubblici ha inteso, in continuità con le semplificazioni introdotte dai decreti-legge n. 76/2020 e n. 77/2021, individuare soglie di affidamenti al di sotto delle quali possono essere utilizzate procedure ritenute idonee a soddisfare le esigenze di celerità e semplificazione nella selezione dell'operatore economico, fermi restando i principi fondamentali del Codice.

Si tratta di disposizioni in linea con il principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice che impone, tra l'altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività. Questo principio costituisce peraltro attuazione nel settore dei contratti pubblici del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.

La circolare del MIT: ok anche a procedure ordinarie per il sottosoglia

Attenzione però, perché, precisa il MIT, al contempo, viene fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. Si ribadisce quindi che l'art. 48, comma 1, del Codice, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sotto-soglia, richiama accanto al principio del risultato tutti i principi contenuti nel Titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice, tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia, che valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici.

Tale richiamo conferma che le procedure del sotto-soglia saranno interpretate ed applicate tenendo conto, al contempo:

  • del principio del risultato;
  • degli ulteriori principi del Titolo I, Parte I, Primo Libro del Codice;
  • dei principi generali dell'ordinamento attraverso le prassi delle Amministrazioni pubbliche e la giurisprudenza.

Da qui la conferma cheper gli affidamenti sotto-soglia è possibile scegliere, nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, tra l’applicazione di procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/ UE.

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