Nuovo Codice Appalti e qualificazione stazioni appaltanti: lo stato dell'arte

A 4 mesi dall'entrata in vigore del d.Lgs. n. 36/2023, ANAC riporta i dati sulla qualificazione delle SA singole, delle Centrali di Committenza e dei Comuni

di Redazione tecnica - 10/11/2023

Mancano poco meno di due mesi all'entrata a pieno regime, a partire dal 1° gennaio 2024, del sistema di e-Procurement, che prevede anche la qualificazione come requisito indispensabile di operatività per le Stazioni Appaltanti.

Qualificazione stazioni appaltanti: il report ANAC

Al 6 novembre 2023, risultano 3.370 le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate nei primi quattro mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti (2.887 stazioni appaltanti singole e 483 centrali di committenza).

La conferma arriva nel report ANAC del 6 novembre 2023, con il quale si conferma il consolidamento del sistema della qualificazione, che il nuovo Codice degli appalti prevede come requisito obbligatorio per bandire le gare di lavori sopra i 500mila euro e quelle di servizi sopra i 140mila.

Il sistema di qualificazione nel nuovo codice dei Contratti

Il 1° luglio 2023 è infatti entrato in vigore il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza ai sensi degli artt. 62 e 63 e dell’allegato II.4 del nuovo Codice dei Contratti, d.lgs. n. 36/2023. L’obbligo alla qualificazione è previsto per lo svolgimento di procedure di affidamento di contratti di lavori d’importo superiore a 500mila euro e di servizi e forniture di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (art. 62, comma 1, d.lgs. n. 36/2023).

In base all’art. 2, comma 2 dell’All. II.4, la qualificazione “non si applica agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del Codice”, fermo restando quanto previsto dall’articolo 62, comma 17 dello stesso.

Per le procedure per le quali vige l’obbligo di qualificazione, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti e centrali di committenza non qualificate (art. 62, comma 2, d.lgs. n. 36/2023).

Inoltre l’art. 63, comma 1 del Codice prevede che sia istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all’allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell’elenco. Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che, la qualificazione per la progettazione e l’affidamento si articola in tre fasce di importo:

  • a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;
  • b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all’articolo 14;
  • c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.

Sono iscritti di diritto nell'elenco i soggetti indicati nel comma 4 ovvero “il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a”.

Qualificazione SA: i dati del report

In base ai dati aggiornati al 6 novembre 2023, nei primi 4 mesi di vita del sistema, 5.832 stazioni appaltanti/centrali di committenza registrate in AUSA hanno fatto ingresso nell’applicativo messo a disposizione dall’Autorità per la presentazione delle domande di qualificazione; di queste, 4.237 hanno completato l’iter di compilazione dell’istanza provvedendo all’invio del modulo di domanda.

Le amministrazioni che hanno conseguito la qualificazione sono state complessivamente 3.370, di cui 2.864 si sono qualificate per via ordinaria sulla base di una valutazione puntuale dei requisiti previsti negli articoli 4 e 6 dell’All. II.4, mentre 506 amministrazioni, appartenenti alle categorie delle unioni di comuni, province, città metropolitane, comuni capoluogo di provincia, regioni, SUA e CUC costituite dai predetti enti, si sono qualificate con riserva conseguendo i livelli massimi di qualificazione nei settori dei lavori (L1) e dei servizi e forniture (SF1), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dell’All. II.4.

Gran parte delle amministrazioni hanno richiesto la qualificazione in qualità di stazione appaltante singola piuttosto che in qualità di centrale di committenza.

Le centrali di committenza che hanno conseguito la qualificazione sono 483. Oltre l’80% hanno conseguito il livello massimo di qualificazione, sia nel settore dei lavori che in quello dei servizi e forniture. Il dato è indice del fatto che i soggetti attualmente operanti nel mercato che ricoprono le funzioni di centralizzazione abbiano un buon grado di professionalizzazione ed esperienza.

Infine, i Comuni qualificati alla data del 6 novembre 2023 sono 1.106, ovvero circa un terzo del numero complessivo di tutti i soggetti, stazioni appaltanti e centrali di committenza, qualificati. I Comuni qualificati con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono, a loro volta, circa un terzo di tutti i Comuni qualificati.

Il commento di ANAC 

Nel commentare i dati sullo stato dell’arte della qualificazione delle SA, il presidente di ANAC, Giuseppe Busia, ha espresso un parere ottimistico, evidenziando come la maggior parte delle stazioni appaltanti che hanno chiesto la qualificazione l’hanno raggiunta. Busia ha anche spiegato che i numeri non sono bassi, nonostante lo possano sembrare: questo perché molte stazioni appaltanti non hanno avuto l’esigenza di richiederla subito, ad esempio per appalti PNRR, per i quali esiste una deroga, e per appalti sotto la soglia dei 500mila euro, oltre la quale è necessario qualificarsi.

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