Nuovo Codice Appalti e ricostruzione sisma: le indicazioni per le stazioni appaltanti

Una nuova ordinanza del Commissario Straordinario definisce l'efficacia del d.Lgs. n. 36/2023 e prevede una deroga al sistema di qualificazione previsto dagli artt. 62 e 63 del Codice

di Redazione tecnica - 30/08/2023

Deroghe, eccezioni e analogie tra nuovo e vecchio Codice dei Contratti, nella recente Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione del 28 giugno 2023, n. 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2023, n. 200 e con la quale sono state rese efficaci le disposizioni del d.Lgs. n. 36/2023 anche per gli appalti pubblici legati alla ricostruzione nelle aree del cratere.

Nuovo Codice Appalti: cosa cambia per la ricostruzione sisma

Entrato in vigore il 1° aprile 2023, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha acquisito efficacia dal 1° luglio 2023, rendendo necessari alcuni chiarimenti anche per le opere pubbliche legate alla ricostruzione post sisma 2016.

In particolare, secondo quanto previsto dagli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del nuovo Codice (d.Lgs. n. 36/2023), a decorrere dal 1° luglio 2023, tutti i richiami al d.Lgs. n. 50/2016 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario straordinario devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del d.Lgs. n. 36/2023, oppure, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo.

Sempre dalla stessa data restano valide le deroghe a disposizione del d.Lgs. n. 50/2016 contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario straordinario, che vanno riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del nuovo Codice. Inoltre tutti i provvedimenti del Commissario straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del d.Lgs. n. 36/2023.

Qualificazione delle stazioni appaltanti: regime transitorio per le aree sisma

Di rilievo sicuramente l’art. 2 dell’Ordinanza, il quale stabilisce che, per evitare soluzioni di continuità o ritardi nell’avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica, in deroga agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 36/2023, fino al 31 dicembre 2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta.

Fino alla fine dell’anno quindi nessun problema nel portare avanti o avviare le attività legate alla ricostruzione di opere pubbliche, anche se le SA non sono inserite nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate tenuto da ANAC.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati