Nuovo codice dei contratti: chiarimenti dal MIT sul sistema di qualificazione

In una nuova Circolare del Ministero, alcune precisazioni sulle deroghe al nuovo sistema di qualificazione per opere PNRR e PNC, con preghiera alle SA di non rimanere comunque inerti

di Redazione tecnica - 13/07/2023

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la Circolare del 12 luglio 2023, recante alcuni importanti chiarimenti e indicazioni sul l'applicazione del sistema di qualifcazione delle stazioni appaltanti in relazione ad affidamenti per le opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023, con l’entrata a pieno regime del Codice dei Contratti Pubblici.

Qualificazione SA e opere PNRR/PNC: chiarimenti dal MIT sulle deroghe

Il MIT specifica che resta confermato il regime speciale sull'aggregazione delle stazioni appaltanti introdotto per le opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea indette successivamente al 1° luglio 2023.

L'articolo 225, comma 8, infatti, continua a far salva - per questi predetti affidamenti - l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1 .2, del D.L. n. 77/2021, che rinvia all'articolo 37, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, confermandone, quindi, la specialità rispetto al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti introdotto dagli articoli 62 e 63 e dall'Allegato 11.4 del d.lgs. n. 36/2023.

In ogni caso, sottolinea il MIT, le stazioni appaltanti non possono essere esonerate, anche in relazione a questi appalti, dall'attivarsi tempestivamente per conseguire "a regime" i requisiti di qualificazione previsti dal d.lgs. n. 36 del 2023 e, dunque, dal rendersi pars diligentior nel richiedere l'accreditamento al nuovo sistema di qualificazione.

A maggior ragione considerato quanto previsto dall'articolo 14 del D.L. n. 14/2023 (c.d. “Decreto PNRR 3”) con il quale è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle procedure di affidamento semplificate (e derogatorie al d.lgs. 50/2016), introdotte dal D.L. n. 76/2022, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC. Come riporta il MIT, l'articolo 14 dispone infatti che "limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55".

Ciò significa che, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, viene espressamente prorogata fino al 31 dicembre 2023, la possibilità per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle modalità (derogatorie) di acquisizione di forniture, servizi e lavori di cui all'articolo 1 comma 1, del D.L. n. 32/2019, così come modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del D.L. n. 77/2021.

Si conferma così, osserva il MIT, l'effettiva volontà del legislatore di far salva - seppure per un periodo circoscritto — in favore dei Comuni non capoluogo, la perdurante efficacia delle disposizioni "speciali" e derogatorie introdotte dal d.l. n. 77 del 2021 (anche) dopo il 1° luglio 2023.

Qualificazione con riserva: efficacia provvisoria 

Lo stesso regime di qualificazione "con riserva" relativo agli affidamenti "ordinari" di cui all'articolo 2, comma 3 dell'Allegato II.4 del nuovo Codice, (quindi non PNRR e assimilati) indetti dalle Unioni di comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, dai Comuni capoluogo di provincia e dalle Regioni, introduce un termine di efficacia finale, conferendo in tal modo anche a tale disciplina una natura "ontologicamente" temporanea e transitoria.

L'articolo 9 dell'allegato II.4, infatti, stabilisce che la qualificazione con riserva, pur consentendo temporaneamente "l'esercizio di attività di committenza a favore di altre stazioni appaltanti", abbia una durata non superiore al 30 giugno 2024, e che a decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti interessate debbano presentare domanda per l'iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.

Da qui l’invito alle SA a non considerare l'iscrizione con riserva una sorta di "autorizzazione" sine die ad operare, ma quale provvedimento intrinsecamente provvisorio, la cui efficacia viene espressamente perimetrata ex lege; dall'altro, a non essere inerti, attivandosi, fin da ora, anche in relazione agli appalti PNRR e assimilati, per richiedere l'accreditamento al nuovo sistema di qualificazione in virtù dei requisiti disciplinati dall'Allegato II.4 del d.lgs. n. 36 del 2023.

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