Nuovo codice dei contratti pubblici: le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

Un'analisi dell'art. 140, che sostituirà l'art. 163 dell'attuale Codice. Ecco tutte le differenze e le novità previste per contratti e procedure di affidamento urgenti

di Pier Luigi Gianforte - 16/02/2023

Tra gli articoli dell’approvando Codice figura l’art. 140 denominato “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”; tale sistema è già previsto nel d.Lgs. n. 50/2016 (art. 163), e complessivamente il tenore letterale dell’art. 140 lo ricalca.

Procedure di somma urgenza e di protezione civile: cosa prevede il nuovo Codice degli Appalti

Relativamente ai contratti e alle procedure di affidamento urgenti, infatti, si è deciso di non intervenire sulle fattispecie di urgenza o di somma urgenza dettagliandone l’iter. Vi sono, tuttavia, alcune modifiche che, se confermate dall’assise parlamentare, meritano di essere evidenziate.

Si apprezza un contenuto testuale dell’art. 140 più asciutto, concreto e quindi più comprensibile rispetto al suo omologo (e abrogando) art. 163; sono espunti o comunque sostituiti termini lessicalmente desueti o di fallace interpretazione (“ovvero” “laddove”), di indicazione generica (“amministrazione aggiudicatrice” “valore”) come pure parole più ridondanti che utili (“profilo del committente”), quest’ultimo sostituito da un ben più conferente “sito istituzionale dell’ente” più in linea al principio della digitalizzazione.

I principi della digitalizzazione e del risultato

Quest’ultimo è uno dei cardini su cui si fonda il nuovo Codice, e su cui il legislatore punta molto per modernizzare ed europeizzare il settore degli appalti pubblici.

Il principio della digitalizzazione viene sviluppato con quanto previsto dal tavolo istituito dalla Presidenza del consiglio e ANAC secondo gli obiettivi del PNRR, a beneficio non solo del sistema giuridico ma anche del benessere economico e sociale del paese poiché oltre a semplificare e accelerare le procedure dovrebbe prevenire il rischio di fenomeni corruttivi.

Riconducibili ad un altro principio basilare del nuovo testo (principio del risultato), finalizzato all’estrema ottimizzazione di tempistiche e modalità dell’intera procedura, risultano essere le modifiche contenute nei commi 3– 6 – 8 – 9 del richiamato articolo 140.

Il principio del risultato opera sia come criterio di bilanciamento per individuare la regola da applicare nel caso concreto sia come criterio interpretativo delle singole disposizioni, garantendo completezza all’ordinamento giuridico. Nello specifico il comma 3 prevede che, in difetto di preventivo accordo con l’affidatario circa il corrispettivo ordinario, il Responsabile unico del Progetto (nell’attuale art. 163 è la Stazione Appaltante ad avere questo potere) possa ingiungere a quest’ultimo “l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezziari ufficiali di riferimento, ridotti del 20%, comunque ammessi alla contabilità”.

Niente di nuovo nella procedura, ma l’accentramento di tale facoltà nella persona del RUP, piuttosto che nell’Ente committente, lascia presupporre che si voglia ovviare alle lungaggini burocratiche che inficiano (spesso) le decisioni di un Ente pubblico collegiale.

Il nuovo Codice vuole accentuare e incoraggiare lo spazio valutativo e i poteri di iniziativa delle stazioni appaltanti in un clima di rinnovata fiducia nei confronti dell’azione dell’amministrazione, anche al fine di contrastare il fenomeno della “burocrazia difensiva”, ed evitando così ritardi e inefficienze nell’affidamento e esecuzione dei contratti.

Le procedure per eventi emergenziali

Nel comma 6, come pure nel comma 8, si adotta come normativa di riferimento quella del D.L. n. 1/2018 che, abrogando e sostituendosi alla previgente legge n. 225/1992, ha delimitato e censito più analiticamente “gli eventi emergenziali di protezione civile”, anche alla luce dell’ultimo triennio di congiuntura pandemica.

Collegato anch’esso alla congiuntura pandemica, e più che mai ispirato al predetto principio del risultato, risulta essere il comma 9 dell’art. 140; nel periodo iniziale dell’emergenza Covid si erano appalesate situazioni poco chiare, a volte penalmente rilevanti, negli appalti aventi ad oggetto la fornitura di beni (DPI, disinfettanti, ecc) e servizi (pulizie, disinfezioni, ecc.), con le PA, necessitate da situazioni di somma urgenza ed eccezionalità, a procedere ripetutamente ad acquisti in deroga alla procedure ordinarie.

Il limite allora, e tutt’ora vigente, di 40mila euro in cui, in assenza di prezzari ufficiali di riferimento, gli affidatari si impegnano a “fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità” ha denotato palesemente la sua esiguità, ed incongruità, rispetto alle esigenze reali (in questo caso della Sanità pubblica).

Per i servizi e le forniture il nuovo codice al comma 9, in coerenza con la disciplina generale, ha deciso di aumentare il suddetto limite sino a 140mila euro e questo appare a parere di chi scrive, più congruo a quanto richiedono le situazioni emergenziali oggetto di tale previsione normativa.

Ulteriore modifica sostanziale apportata al medesimo comma è la soppressione, prevista nel vigente art. 163, del parere di congruità affidato all’ANAC, che previa comunicazione del suddetto prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell’affidamento, entro 60 giorni rilasciava il proprio parere di congruità sul prezzo de quo. Era evidente, infatti, come questa disposizione rappresentava un incongruo aggravio procedimentale soprattutto nel caso di dissenso da parte dell’operatore economico.

Va tuttavia monitorato (e probabilmente proprio in questi giorni di audizioni parlamentari potrà emergere con chiarezza), a quale soggetto (RUP, DL, Funzionario intervenuto per prima in loco) verrà attribuito il potere di emettere parere di congruità sul prezzo e con quale tempistica. Infine sarebbe auspicabile un allegato specifico che disciplini e contemperi le attività urgenti, con gli adempimenti autorizzatori (si pensi all’autorizzazione sismica) e con l’adozione delle misure di sicurezza (nomina del CSE e notifica preliminare).

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