Nuovo codice dei contratti: punti critici da non sottovalutare

Alcuni passaggi normativi potrebbero generare ritardi, aumento dei costi, scarsa qualità del risultato. Effetti esattamente opposti rispetto all’intento

di Redazione tecnica - 24/05/2023

Nonostante il nuovo codice dei contratti pubblici sia basato su principi assolutamente condivisibili (i primi tre in particolare: principio del risultato, principio della fiducia, principio dell’accesso al mercato), gli effetti potrebbero essere esattamente l’opposto. Ne parla con preoccupazione ISI – Ingegneria Sismica Italiana, ritenendo che alcuni passaggi potrebbero generare un effetto diverso rispetto all’intento: ritardi, aumento dei costi, scarsa qualità del risultato. Vediamoli nel dettaglio.

Nuovo Codice Appalti: poca attenzione al patrimonio esistente

Primo punto critico, il fatto che tutta l’impostazione del codice sia basata sulle nuove opere, quando nel nostro paese non è possibile prescindere dal patrimonio edilizio esistente, dalle sue peculiarità e necessità: si pensi per esempio ai borghi storici, vero patrimonio italiano, o a tutti gli edifici con funzioni pubbliche all’interno dei centri cittadini. “Per essi, seppure a volte sia auspicabile la rigenerazione e quindi la configurazione come “nuova opera”, risulta necessaria la manutenzione e l’intervento sull’opera esistente”.

Considerato che con il d.Lgs. n. 36/2023 il quadro economico viene formulato nelle fasi preliminari e non all’atto della progettazione definitiva come in precedenza, mentre per un’opera nuova questo può essere condivisibile, in quanto le incertezze sono ridotte alla sola opera di progettazione, per ISI, una situazione simile in relazione all’esistente rappresenta un’incertezza difficilmente gestibile.

Spiega l’Associazione che le NTC 2018 ammettono per gli interventi sulla costruzione esistente una conoscenza di quest’ultima variabile significativamente in funzione delle indagini, diagnostica e ricerche effettuate; a ogni livello di conoscenza è associato un coefficiente di sicurezza: tanto più si conosce la struttura, quanto più si possono abbattere i coefficienti di sicurezza da utilizzare per le verifiche. Su uno stesso elemento, la differenza tra un livello di conoscenza alto e uno basso incide per circa il 35% sulla bontà delle verifiche. Questo significa che una corretta conoscenza della struttura o infrastruttura esistente, a norma di legge, può incidere notevolmente sulla spesa finale dell’opera, così come una cattiva valutazione iniziale può far cambiare il progetto in maniera significativa, generando aumenti di spesa e ritardi in quanto si presenteranno imprevisti durante l’esecuzione.

Sul punto, conclude ISI che impostare il quadro economico e le voci di spesa per la conoscenza all’inizio, potenzialmente senza neppure aver visto l’opera, pone un’incertezza enorme sul buon esito della progettazione e dei lavori, prestando il fianco a varianti, contenziosi, responsabilità professionali del RUP, della stazione appaltante, del progettista e del direttore dei lavori.

L'assenza della manutenzione nel costo dell’opera

Altra nota dolente, la manutenzione: essa compare nel nuovo Codice solo come documento necessario per la progettazione, ma non è mai computata in termini economici né inserita all’interno del quadro economico QE.

Sulla questione, vengono richiamate nuovamente le NTC2018, che utilizzano alcuni parametri per definire la sicurezza di una costruzione, tra cui vita nominale (Vn), intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata. Per esempio, un edificio o un ponte devono avere una vita nominale di almeno 50 anni e in questo arco di tempo deve essere garantita, attraverso la manutenzione, la corretta usabilità e funzionalità dell’opera.

Suggerisce ISI che l’opera debba quindi essere vista nel suo ciclo di vita e che il suo costo non possa prescindere dagli oneri per la manutenzione, soprattutto in questo periodo storico in cui le stazioni appaltanti hanno necessità di pianificazione sia economica che di servizi. Troppe volte, sottolinea l'associazione, negli ultimi anni si sono manifestate chiaramente le conseguenze dell’assenza di manutenzione.

Le soglie di affidamento diretto e le professionalità

Altro problema, l’affidamento diretto anche con soglie elevate che, sebbene risulti comprensibile nell’ottica dei principi generali che regolamentano il codice, sotto diversi aspetti è non condivisibile. In sostanza, secondo l’associazione, l’unico vincolo del fatturato porta a un’apertura pericolosa anche verso professionisti che non hanno specifici requisiti di capacità: progettare o dirigere i lavori su un’opera nuova – ribadisce ISI - non è la stessa cosa che farlo sul patrimonio esistente, così come risulta ancora diverso il mondo delle infrastrutture, della viabilità o delle reti.

Inoltre, il problema potrebbe venire accentuato nell’affidamento all’impresa esecutrice con la formula della progettazione esecutiva PE ed esecuzione, quando a monte c’è il solo progetto di fattibilità tecnica ed economica PFTE: se quest’ultimo non è redatto in maniera rigorosa si apre la strada a varianti e contenziosi.

L'approccio sulla sismica

Infine, non mancano alcune note in relazione all’approccio alla sismicità del nostro paese.

Il richiamo è all'art. 42 del Codice, che pone in capo alla verifica anche anche l’autorizzazione sismica ora demandata alle strutture decentrate competenti (ex genio civile). Secondo ISI, il rischio è di perdere il grande patrimonio di conoscenza delle strutture di controllo terze e superpartes, ma soprattutto, nel caso di opere modeste o stazioni appaltanti piccole, di affidare la verifica a professionalità non adeguate.

Inoltre,in riferimento alle procedure di somma urgenza, l'art. 140 ammette ulteriori semplificazioni in deroga alle procedure ordinarie. Sul punto, secondo ISI è interessante notare che tali procedure possono essere attivate anche allo scopo preventivo nei confronti di tutti gli eventi di cui all’articolo 7 del codice della Protezione Civile (D.lgs. 2 gennaio 2018 n° 1), quindi, paradossalmente, anche per qualsiasi intervento di riduzione del rischio sismico.

Infine, ISI evidenzia che nell’allegato I.7, nel punto in cui si parla dei calcoli delle strutture (articolo 26), vengono (sicuramente per una svista) citate esclusivamente le verifiche statiche e non tutto quanto richiesto dalla specifica normativa tecnica per le costruzioni (NTC2018), ivi comprese le verifiche nei confronti delle azioni sismiche.

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