Offerta economica in gara: senza computo metrico è incompleta

Il computo metrico estimativo e l’elenco dei prezzi unitari netti complessivi dell’opera da realizzare costituiscono elementi indefettibili dell’offerta anche nell’ambito degli appalti a corpo

di Redazione tecnica - 24/01/2024

L’indicazione del computo metrico estimativo e dell’elenco dei prezzi unitari netti complessivi dell’opera da realizzare, se richiesti dal disciplinare di gara a pena di esclusione, ovvero di inammissibilità dell’offerta, rappresenta un elemento indefettibile dell’offerta stessa, anche nell’ambito degli appalti a corpo.

Appalti a corpo: l'offerta deve comprendere il computo metrico

Lo ha confermato il TAR Puglia con la sentenza del 22 gennaio 2024, n. 91 sul ricorso proposto contro l'aggiudicazione dei lavori di adeguamento sismico a un’impresa che non aveva accompagnato l’offerta economica dal “computo metrico estimativo e dall’elenco prezzi unitari netti complessivi dell’opera da realizzare (compreso le eventuali varianti migliorative)”, come richiesto dal disciplinare di gara, nel quale si specificava anche che le carenze relative all’offerta tecnica ed economica non erano sanabili per mezzo dell’istituto del soccorso istruttorio, in linea con le disposizioni codicistiche.

Il giudice amministrativo ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui l’indicazione del computo metrico estimativo e dell’elenco dei prezzi unitari netti complessivi dell’opera da realizzare - ove richiesti dal disciplinare di gara a pena di esclusione ovvero di inammissibilità dell’offerta - costituisce elemento indefettibile dell’offerta medesima anche nell’ambito degli appalti a corpo.

Si tratta infatti di indicazioni di natura polifunzionale, che consentono alla stazione appaltante: 

  • l’acquisizione della conoscenza immediata del valore degli interventi in specie migliorativi (con tutto ciò che ne consegue in ordine alla consapevolezza sul valore delle prestazioni);
  • l'assunzione d’informazioni utili a fini esecutivi;
  • l’acquisizione anticipata di elementi di valutazione della congruità dell’offerta;
  • la formulazione di un giudizio circa la serietà di quest’ultima.

Il ricorso è stato quindi accolto: l’aggiudicazione in favore dell’impresa che non aveva presentato un’offerta economica completa, insanabile mediante soccorso istruttorio, era illegittima ed è stata quindi annullata.

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