Omissione CAM nella lex specialis: la gara è regolare

Le disposizioni in materia di Criteri Ambientali Minimi costituiscono obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti, automaticamente integrati nella legge di gara

di Redazione tecnica - 10/04/2024

La mancata indicazione dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) nel bando di gara non rappresenta una clausola immediatamente escludente, tale da legittimare eventualmente l’impugnazione del bando di gara.

Non solo: le disposizioni in materia di C.A.M., lungi dal risolversi in mere norme programmatiche, costituiscono in realtà obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti, automaticamente eterointegrati nella documentazione di gara.

Indicazione CAM nel bando: cosa succede se i Criteri Ambientali Minimi non vengono specificati?

La conferma arriva dal TAR Lazio con la sentenza del 6 marzo 2024, n. 4493, che ha giudicando inammissibile il ricorso proposto da un operatore, che aveva impugnato l’aggiudicazione di un servizio in favore di un altro concorrente.

Secondo il ricorrente sarebbero stati violati gli artt. 34 e 71 del d. lgs. n. 50/2016 (Codce dei Contratti Pubblici), in quanto la legge di gara non avrebbe previsto né le specifiche tecniche, né le clausole contrattuali né i criteri premiali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (c.d. “CAM”) adottati con i DM del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 10 marzo 2020 e del 29 gennaio 2021, relativi al settore del servizio da espletare e formulati con lo scopo di contenere gli impatti ambientali connessi alle attività di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile nonché alle forniture di alcuni altri prodotti per l’igiene.

Il mancato inserimento dei CAM nella documentazione di gara fin dal momento della sua indizione avrebbe quindi costituito un obbligo indefettibile per la stazione appaltante, il cui mancato assolvimento avrebbe determinato l’illegittimità del bando e dell’intera procedura.

Immediata impugnazione del bando: quando è ammessa

Una posizione non condivisa dal giudice amministrativo: la giurisprudenza ha ammesso l'immediata impugnazione della lex specialis quando l'interesse a ricorrere dipende da clausole del bando che, in quanto contemplanti requisiti di ammissione alla procedura, risultino impeditive della partecipazione dell'interessato alla gara, oppure che prevedano oneri di partecipazione manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati.

In riferimento alla specifica omissione del riferimento ai decreti relativi ai criteri minimi ambientali, la giurisprudenza, anche d’appello, afferma che la non conformità della legge di gara agli articoli 34 e 71 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in tema di criteri ambientali minimi (C.A.M.) non è vizio tale da imporre un’immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara, non ricadendosi nei casi eccezionali di clausole escludenti o impeditive che, sole, consentono l’immediata impugnazione della lex specialis di gara, con la conseguenza che “la partecipazione alla gara in un’ipotesi del genere non può considerarsi acquiescenza alle regole di gara, essendo l’impugnazione proponibile solo all’esito della procedura e avverso l’aggiudicazione, senza che ciò possa qualificarsi come un venire contra factum proprium”.

Inoltre, “In riferimento alla clausola immediatamente escludente che si assuma consistere nella difficoltà/impossibilità di formulare un'offerta, la casistica giurisprudenziale vi include anche le clausole che impongono oneri o termini procedimentali o adempimenti propedeutici alla partecipazione di impossibile soddisfazione o del tutto spropositati”; tra questi casi possono essere annoverati anche le prescrizioni “impongano obblighi contra ius, ovvero presentino gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta”.

No all'impugnazione del bando dopo l'aggiudicazione

Del resto, quando la violazione dei principi che informano le procedure di evidenza pubblica risulta già immediatamente evidente e percepibile al momento dell'indizione della gara, posporre l'impugnazione della lex specialis fino al momento dell'aggiudicazione non solo non risulta coerente, ma si pone anche in contrasto con il dovere di leale collaborazione e con i principi di economicità dell'azione amministrativa e di legittimo affidamento, immanenti anche nel procedimento amministrativo che governa le procedure evidenziali.

Spiega il giudice che nel caso in esame è evidente che l'operatore partecipante alla gara ha atteso di verificare di non essersi collocato in posizione utile all’aggiudicazione, e soltanto dopo di ciò ha ritenuto di impugnare la lex specialis, senza indicare le specifiche violazioni dei CAM operate dai concorrenti in sede di offerta, lamentando in via del tutto generale e senza precisare altro, che le prescrizioni dei due decreti ministeriali e dei relativi allegati non sarebbero in alcun modo contemplate nella legge di gara.

Criteri Ambientali Minimi: sono eterointegrati alla lex specialis

Peraltro è oramai jus receptum, e qui non è suscettibile di rimeditazioni, che la ratio dell’intero impianto normativo risiede nel duplice obiettivo di consentire agli operatori economici di formulare un’offerta consapevole ed adeguata sulla base di tutti gli elementi, compresi i CAM, che la stazione appaltante deve mettere a disposizione, e di garantire, al contempo, che la norma di cui all’articolo 34 del codice dei contratti pubblici e l’istituto da essa disciplinato contribuiscano a connotare l’evoluzione del contratto d’appalto pubblico da mero strumento di acquisizione di beni e servizi a strumento di politica economica: "in particolare, come affermato in dottrina, i cc.dd. green public procurements si connotano per essere un segmento dell’economia circolare” , atteso che le disposizioni in materia di C.A.M., lungi dal risolversi in mere norme programmatiche, costituiscono in realtà obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti.

Per tale ragione si ritiene che, a prescindere dell’irricevibilità del ricorso, le prescrizioni ministeriali invocate entrano a far parte della legge di gara attraverso il meccanismo dell’eterointegrazione, la cui applicazione è stata valorizzata in materia dalla giurisprudenza, finanche in ipotesi di completa omissione, sul punto, della lex specialis.

 

 

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