Opere ante '67: cosa succede se esiste già un regolamento edilizio?

È sufficiente invocare la Legge Ponte per non qualificare delle opere come abusive ed evitare la demolizione? Ecco la risposta del Consiglio di Stato

di Redazione tecnica - 27/05/2025

Le valutazioni del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando l'ordine di demolizione e quanto già deciso dal TAR, specificando che:

  • il manufatto principale, per dimensioni e struttura, non può essere considerato una pertinenza: sviluppa volume e superficie autonoma, con destinazione abitativa, e non ha carattere accessorio o servente rispetto ad altri edifici;
  • la valutazione delle opere va fatta nel loro complesso e non in maniera atomistica: il fatto che vi sia un secondo manufatto più piccolo adibito a ricovero animali non muta la qualificazione edilizia dell’intervento principale;
  • la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione (fiscalizzazione) non può trovare applicazione, mancando ogni presupposto normativo.

Conclusioni

Si ribadiscono così alcuni principi fondamentali in materia di repressione degli abusi edilizi:

  • gli interventi vanno valutati nel loro complesso e non in maniera atomistica;
  • manufatti autonomi per dimensione e funzione non possono essere considerati pertinenze;
  • la presenza di un regolamento edilizio antecedente l’entrata in vigore della Legge Ponte rende obbligatorio il titolo edilizio per opere anteriori;
  • l’onere della prova sulla datazione delle opere ricade sempre sul privato;
  • in mancanza di titolo, l’opera è abusiva e soggetta alla demolizione ex art. 31 del d.P.R. 380/2001.

In sintesi, viene confermato l’orientamento giurisprudenziale che valorizza la certezza della disciplina urbanistica e la funzione vincolata del potere sanzionatorio in caso di costruzioni abusive.

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