Opere ante '67: cosa succede se esiste già un regolamento edilizio?
È sufficiente invocare la Legge Ponte per non qualificare delle opere come abusive ed evitare la demolizione? Ecco la risposta del Consiglio di Stato
Le valutazioni del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando l'ordine di demolizione e quanto già deciso dal TAR, specificando che:
- il manufatto principale, per dimensioni e struttura, non può essere considerato una pertinenza: sviluppa volume e superficie autonoma, con destinazione abitativa, e non ha carattere accessorio o servente rispetto ad altri edifici;
- la valutazione delle opere va fatta nel loro complesso e non in maniera atomistica: il fatto che vi sia un secondo manufatto più piccolo adibito a ricovero animali non muta la qualificazione edilizia dell’intervento principale;
- la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione (fiscalizzazione) non può trovare applicazione, mancando ogni presupposto normativo.
Conclusioni
Si ribadiscono così alcuni principi fondamentali in materia di repressione degli abusi edilizi:
- gli interventi vanno valutati nel loro complesso e non in maniera atomistica;
- manufatti autonomi per dimensione e funzione non possono essere considerati pertinenze;
- la presenza di un regolamento edilizio antecedente l’entrata in vigore della Legge Ponte rende obbligatorio il titolo edilizio per opere anteriori;
- l’onere della prova sulla datazione delle opere ricade sempre sul privato;
- in mancanza di titolo, l’opera è abusiva e soggetta alla demolizione ex art. 31 del d.P.R. 380/2001.
In sintesi, viene confermato l’orientamento giurisprudenziale che valorizza la certezza della disciplina urbanistica e la funzione vincolata del potere sanzionatorio in caso di costruzioni abusive.
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