Organismi indipendenti di valutazione: il nuovo regolamento ANAC per gli OIV

Il Regolamento disciplina l’accreditamento degli OIV e degli altri organismi con funzioni analoghe o, del RPCT o RT o rappresentante legale alla Piattaforma ANAC deputata alla raccolta delle attestazioni di cui all’art. 14, comma 4, lett. g), d.lgs. n. 150/2009

di Redazione tecnica - 04/07/2023

È attivo dal 2 luglio 2023, il Regolamento per l’accreditamento degli OIV e altri organismi con funzioni analoghe alla Piattaforma A.N.AC. per la raccolta delle attestazioni di cui all’art. 14, comma 4, lett. g), d.lgs. n. 150 del 2009, contenuto nella Delibera Anac del 13 giugno 2023, n. 251.

Accreditamento OIV: il regolamento nella delibera ANAC

Il Regolamento disciplina l’accreditamento degli OIV e degli altri organismi con funzioni analoghe o, nel caso in cui l’ente ne sia privo, del RPCT o RT o rappresentante legale (per gli enti di cui all’art. 2-bis, comma 3 del d.lgs. 33/2013) alla Piattaforma A.N.AC. deputata alla raccolta delle attestazioni di cui all’art. 14, comma 4, lett. g), d.lgs. n. 150 del 2009.

La registrazione ha come obiettivo il miglioramento dei flussi informativi tra gli OIV o gli altri organismi con funzioni analoghe e l’Autorità, per assicurare la piena osservanza delle disposizioni in tema di trasparenza.

Requisiti e modalità di iscrizione

L’iscrizione è riservata agli OIV ed agli altri organismi con funzioni analoghe tenuti all’attestazione degli obblighi di trasparenza prevista dall’art. 14, comma 4, lett. g), d.lgs. n. 150 del 2009, oppure nel caso in cui l’ente, pubblico o privato, ne sia momentaneamente privo, ai RPCT o ai RT o rappresentanti legali (per gli enti di cui all’art. 2-bis, comma 3 del d.lgs. 33/2013). Si tratta di un accreditamento funzionale ad accedere alla piattaforma che dovrà essere utilizzata per la rilevazione dell'assolvimento agli obblighi di trasparenza e la produzione della conseguente attestazione, attiva dal 3 luglio 2023.

L’iscrizione viene effettuata attraverso il sistema di registrazione e profilazione utenti reso disponibile sul portale istituzionale dell’Autorità, tramite il quale l’interessato:

  • richiede e ottiene un’utenza di accesso ai servizi dell’Autorità;
  • richiede il profilo specifico denominato per semplicità “OIV”, utilizzabile anche in caso di organismo con funzioni analoghe, RPCT, RT o rappresentante legale, indicando l’ente di appartenenza;
  • attiva il processo di validazione online del profilo richiesto, che prevede la convalida o la revoca da parte dell’ente di appartenenza (stazione appaltante, operatore economico, società, organismo di attestazione, sezione regionale osservatorio, amministrazione o soggetto aggiudicatore).

All’interno della Piattaforma sono raccolti i dati dell’interessato (nominativo, codice fiscale, ente di appartenenza, data dell’atto di nomina o di attribuzione delle funzioni, link al luogo di pubblicazione del suddetto atto, indirizzo di posta elettronica).

Ulteriori chiarimenti dell'Autorità

In caso di Oiv a composizione collegiale, la procedura di accreditamento dovrà essere effettuata da uno solo dei componenti; in caso di avvicendamento nel ruolo di OIV, è sufficiente che il soggetto subentrante attivi la stessa procedura di accreditamento, a cui seguirà la convalida, da parte dell’ente di appartenenza, della nuova richiesta di profilo OIV e la disabilitazione del profilo dell’OIV uscente e la disabilitazione del suo profilo.

Infine, come chiarito da ANAC:

  • qualora l’OIV non venga abilitato dall'amministrazione, dovrà contattare il centro assistenza dell’Autorità per richiedere il "modulo di autocertificazione" che dovrà essere firmato digitalmente dall'Oiv e dal rappresentante legale dell'amministrazione e trasmesso via Pec all'Autorità;
  • se lo stesso soggetto è componente di più Oiv, si può procedere all'accreditamento per più di una amministrazione mantenendo il medesimo profilo utente.
  • l'attestazione prevista dalla delibera Anac 203/2023 rappresenta una assoluzione parziale agli obblighi di monitoraggio e controllo dei flussi informativi e della pubblicazione dei dati da parte dell’OIV, che deve comunque monitorare tutte le sezioni previste dall'albero della trasparenza.
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