Pagamenti in contanti: il limite consentito scende a 1.000 euro

La nuova soglia non include le negoziazioni a pronti di mezzi di pagamento in valuta. Sanzioni da 3mila a 50mila euro

di Redazione tecnica - 30/12/2021

Scatta dal 1° gennaio 2022 il divieto di trasferimento di contanti e di titoli al portatore per un ammontare pari o superiore a 1.000 euro.

Limite trasferimento contanti: nuova soglia a 1.000 euro

La misura, stabilita dal decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (articolo 18, comma 1, lettera a), Dl n. 124/2019), dimezza il tetto precedentemente definito e applicato dal 1°luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, pari appunto a 2mila euro.

Con il D.L. n. 146/2021, c.d. "collegato fiscale 2022" è stata introdotta una deroga sul provvedimento, escludendo dal nuovo limite l’attività esercitata dal cambiavalute. Secondo l’art. 5-quater del Decreto, la soglia in questo caso viene riportata al limite di  3.000 euro previsto dal Decreto Antiriciclaggio.

Trasferimento contanti: il Decreto Antiriciclaggio

Ricordiamo che con il Decreto “Antiriciclaggio”, ossia il D.Lgs n. 231/2007, all'art. 49, commi da 1 a 3-bis, sono state introdotte delle limitazioni all’uso del contante, in attuazione alle direttive comunitarie in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Tale disposizione originariamente prevedeva una soglia limite per il trasferimento di contanti e titoli al portatore di 5mila euro, ma nel corso degli anni il limite è stato modificato più volte, oscillando da una soglia di ben 12.500 euro a quella di 1.000 euro. Ed è a questa cifra che si torna a partire dal 1° gennaio 2022.

In particolare, il trasferimento di contanti è vietato quando:

  • il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro;
  • avviene con più pagamenti inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. Si considera frazionata un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore al tetto stabilito, messa in atto attraverso più operazioni, singolarmente inferiori al limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrono elementi per ritenerla tale (articolo 1, comma 2, lettera v), D.lgs n. 231/2007).

Secondo il Ministero dell'Economia e Finanze non c’è violazione se il trasferimento oltre soglia:

  • discende da più operazioni distinte (ad esempio, nel caso di singoli pagamenti effettuati presso le singole casse di diversi settori merceologici nei magazzini cash and carry);
  • quando la pluralità di pagamenti è connaturata all’operazione stessa (come per i contratti di somministrazione),
  • quando discende da un preventivo accordo tra le parti, come il pagamento a rate).

I passaggi superiori al limite possono avvenire esclusivamente attraverso banche, Poste italiane, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Si tratta dello stesso limite già stabilito per gli assegni bancari e postali che, come previsto dal comma 5 dell’art. 49 del Decreto Antiriciclaggio, devono indicare nome o ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, nel caso vengano emessi per importi pari o superiori a quella cifra.

Superamento soglia dei 1.000 euro: sanzioni previste

La violazione delle disposizioni sulla soglia limite del trasferimento contanti e titoli portatore prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 3mila a 50mila euro (articolo 63, comma 1, decreto “Antiriciclaggio”). Il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che tali valori sono quintuplicati in caso di violazioni per importi superiori a 250mila euro.

Deroga per l’attività di cambiavalute

Novità per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento: il  “collegato fiscale” 2021, con il decreto legge n. 146/2021 ha riportato la soglia dell'attività di cambiavalute a 3.000 euro, come previsto dall’articolo 49, comma 3, Dlgs n. 231/2007. Si crea quindi un regime diverso rispetto a quello previsto al trasferimento di denaro in contanti e di titoli al portatore.

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