Pagamento elettronico rifiutato: da quando scattano le sanzioni

Il Fisco ribadisce che, come stabilito all'art. 19-ter del D.L. n. 152/2021, la misura non è ancora in vigore

di Redazione tecnica - 26/01/2022

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti con carta di debito o di credito: c’è ancora un po’ di tempo prima che la misura entri in vigore.

Pagamento elettronico rifiutato: quando scatta la multa

Lo ha ribadito Fisco Oggi, la rivista online dell'Agenzia delle Entrate nel rispondere al dubbio di un contribuente sull’applicazione delle nuove disposizioni previste dal decreto legge n. 152/2021, convertito con legge n. 233/2021. Esso ha infatti introdotto l’art. 19 ter, che prevede una sanzione amministrativa per la mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento (di debito o di credito), nei confronti dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, indicati nell’articolo 15, comma 4, del decreto legge n. 179/2012.

Mancata accettazione pagamento elettronico: cosa succede

In particolare, l’articolo 19-ter ha introdotto il comma 4-bis al sopraindicato art. 15, disponendo che “A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981”.

Quindi, secondo quanto prevista dalla norma, la sanzione per la mancata accettazione di pagamento elettronico è pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Infine, la disposizione non è ancora in vigore: essa entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2023 e quindi tra poco meno di un anno.

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