Pagamento con POS rifiutato? Multa assicurata

Approvata la conversione in legge del D.L. n. 152/2021: dal 2023 sanzioni a chi rifiuta di effettuare pagamenti elettronici

di Redazione tecnica - 28/12/2021

Decreto PNRR e pagamenti elettronici: il commerciante o il professionista che non accetta di effettuare un pagamento con bancomat o carta di credito, dal 2023 sarà sanzionabile con una multa di 30 euro, più il 4% dell’importo della transazione rifiutata.

Pagamento elettronico negato: sanzioni dal 2023 

Così è stato stabilito con il disegno di conversione in legge del D.L. n. 152/2021, il cosiddetto “Decreto PNRR”, che ha dettato disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

In particolare, l’articolo 19-ter “Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito” al comma 1, lettera b) afferma che “A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento".

In questo modo viene chiarito il quadro delle sanzioni previste per chi non accetta pagamenti effettuati tramite carte di debito e carte di debito, salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica previsti dall'articolo 15, comma 4, dello stesso D.L. n. 179/2012.

Si tratta di un importante passo avanti nelle misure finalizzate alla riduzione dell’economia sommersa, incentivando un minor utilizzo di contante e un maggiore uso di strumenti di pagamento tracciabili, comprendenti anche carte di debito e di credito. L’obbligo, introdotto già dal 30 giugno 2014, non è mai infatti stato accompagnato da uno schema sanzionatorio, che finalmente è stato adesso specificato con l’art. 19-ter del D.L. n. 152/2021.

Rifiuto a pagamento elettronico: procedure e termini per le sanzioni

Oltre all’entità della sanzione, il decreto stabilisce anche procedure e termini per le sanzioni: in generale si seguono le norme sulle sanzioni amministrative dettate dalla legge 689/1981, eccetto che per l’articolo 16, che disciplina il pagamento in misura ridotta (“oblazione amministrativa”). Al contravventore, infatti non è consentito, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

Inoltre l’articolo 13 del D.L. 152/2021 stabilisce che gli addetti al controllo (anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria), per accertare la violazione, possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e a ogni altra operazione tecnica, mentre l’art. 17 individua il prefetto del territorio in cui è stata commessa l’irregolarità quale autorità deputata a ricevere il rapporto redatto dall’accertatore.

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