Pergotenda, Gazebo e destinatari delle sanzioni edilizie: i chiarimenti del TAR

Il TAR Sicilia chiarisce (ancora una volta) quali sono le caratteristiche che devono possedere gazebo e pergotende per rientrare in edilizia libera e le responsabilità per gli abusi edilizi

di Redazione tecnica - 14/04/2025

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Gazebo, pergotenda o nuova costruzione

Altro passaggio chiave della sentenza riguarda la qualificazione del gazebo come struttura rientrante o meno nell’edilizia libera. La ricorrente aveva sostenuto che l’intervento fosse riconducibile tra le casistiche disciplinate dall’art. 6 (Attività edilizia libera) o al più art. 6-bis (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata), del Testo Unico Edilizia.

Nel dettaglio, secondo la difesa:

  • l’intervento era da considerarsi ad edilizia libera a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Salva Casa, così come indicato da una circolare regionale;
  • nelle more la Regione Sicilia ha recepito le nuove disposizioni del Salva Casa, mediante la Legge 18 novembre 2024, n. 27;
  • l’art. 15 di tale norma ha modificato ed esplicitato la L.r. 16/16, aggiungendo al comma 1 dell’art. 3 L.R n. 16/16 la lettera af-ter che indica come edilizia libera anche le opere oggetto della contestazione;
  • tale norma prevede come edilizia libera le opere di protezione da sole e dagli agenti atmosferici, addossate o annesse agli immobili, anche strutture fisse necessarie al sostegno ed all’estensione dell’opera;
  • alla luce dell’entrata in vigore della L.R. 27/24 l’opera contestata dovrebbe considerarsi rientrate nella edilizia libera e pertanto la sanzione andrebbe annullata.

Il TAR ha, però, escluso che l’intervento potesse essere considerato una pergotenda. Il motivo? La struttura contestata comprendeva:

  • muretti perimetrali;
  • rete metallica;
  • pilastri in c.a. per sostenere cancelli carrabili;
  • pavimentazione in battuto di cemento;
  • e un gazebo plastificato.

Un insieme organico che, per consistenza e stabilità, esula dalle opere amovibili riconducibili all’edilizia libera.

Il giudice amministrativo ha, quindi, richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato tra cui la sentenza 18 ottobre 2024, n. 8349, secondo la quale si può parlare di pergotenda solo in presenza di:

  • struttura leggera;
  • telo retrattile come elemento principale;
  • assenza di volumi chiusi o stabili;
  • impatto minimo e armonia estetica con il contesto.

Conclusione: non è sufficiente denominare un’opera “gazebo” per ricondurla all’edilizia libera. Occorre una valutazione concreta dell’intervento, anche nella sua unitarietà. Se sono presenti elementi stabili, in muratura o con rilevanza volumetrica, si entra nel campo della nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire.

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