Permuta di immobili pubblici: è soggetta a tassazione?

L’Agenzia delle Entrate riesamina un contratto di permuta di beni pubblici per valutare la corretta tassazione da applicare.

di Redazione tecnica - 23/10/2021

Il trasferimento di un immobile proprietà dello Stato a una Provincia, a fronte dell’espletamento di alcuni interventi inseriti in un accordo quadro si configura come permuta di beni pubblici? Se sì, è possibile applicare un regime fiscale agevolato per le imposte di registro, catastali e di bollo?

Si tratta di un interessante quesito su cui l’Agenzia delle Entrate è tornata a dare un parere nel merito, con la risposta n. 739/2021 dopo avere inizialmente rigettato l’istanza perché:

  • nell'atto, a fronte della precisa indicazione degli immobili trasferiti dallo Stato alla Provincia, la controprestazione a carico della Provincia era indicata in modo generico e non valorizzata;
  • l'interpretazione dell'atto doveva essere operata esclusivamente in base al contenuto dello stesso, senza considerare qualsiasi elemento ad esso estraneo.

Permuta di beni pubblici: la tassazione secondo il Fisco

Anche il riesame dell’istanza può essere considerato come un caso eccezionale: una deroga alla Circolare n. 9/2016 che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) del d. lgs n. 156 del 2015, giudica sono inammissibili le istanze di interpello che hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere. In questo caso, la Provincia ha modificato la bozza dell’atto di trasferimento integrandolo, come richiesto dal Fisco, con la descrizione analitica e dettagliata degli obblighi da portare avanti, in modo da qualificare l’operazione come permuta e procedere con l’applicazione del relativo regime fiscale.

Trattandosi quindi di un nuovo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha dato una nuova risposta: in essa ha fatto riferimento all’articolo 10 del d. Lgs. n. 23/2011 con cui è stata modificata la disciplina applicabile, ai fini dell'imposta di registro, agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari.

In particolare, il comma 4 del citato articolo 10, ha soppresso tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, relative agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili posti in essere a titolo oneroso.

Le successive modifiche alla previsione normativa hanno portato alla formulazione attuale che prevede che “…è altresì esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta". Quindi, sono state ripristinate le disposizioni di favore che avrebbero trovato applicazione prima dell'entrata in vigore della previsione recata dal richiamato comma 4 dell'articolo 10.

Permuta beni pubblici: applicazione dell’imposta di registro fissa

In relazione alle operazioni di permuta di immobili pubblici e per queste operazioni trova applicazione la disciplina recata dal punto 7 dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al TUR, nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2013: l’operazione di permuta di immobili pubblici che interviene tra l'ente pubblico territoriale e l'Amministrazione Statale deve essere assoggettata ad imposta di registro nella misura fissa di 200 euro (Risoluzione 31 gennaio 2018, n. 12).

L'Accordo in esame prevede il trasferimento di immobili da parte dello Stato contro la realizzazione da parte della Provincia di una serie di intervento e si qualifica come una permuta tra lo Stato e la Provincia, con effetti reali non immediati ma con efficacia obbligatoria, al pari della vendita.

Sulla base di queste considerazioni, l'operazione rientra nell’ambito della permuta dei beni pubblici, è un contratto a tutti gli effetti e va assoggettata ad imposta di registro nella misura fissa di 200 euro ai sensi dell'art. 1 punto 7 della tariffa, parte prima, allegata al TUR.

Tale imposta deve essere corrisposta dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 57, comma 7, del TUR che fissa una deroga al generale principio di solidarietà passiva nel pagamento dell'imposta di registro, prevedendo che "nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreché non si tratti di imposta dovuta su atti presentati volontariamente per la registrazione dalle Amministrazioni dello Stato".

Inoltre sono dovute :

  • l'imposta ipotecaria nella misura fissa di 200 euro, ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa allegata al d.lgs n.347 del 1990;
  • l'imposta catastale nella misura dell'1%, come previsto dall'articolo 10, comma 1 del del d. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Infine, l'operazione sarà esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16 della Tabella allegata al d.P.R 26 ottobre 1972, n. 642, perché rientrante tra gli Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni.

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