Piattaforma Digitale Nazionale Dati: la direttiva sull'interoperabilità

Pubblicata la direttiva del Dipartimento per la Trasformazione Digitale contenente gli indirizzi operativi per l’utilizzo della PDND

di Redazione tecnica - 06/03/2024

La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione rappresenta uno degli obiettivi principali del PNRR, al quale si stanno cercando di aggiungere faticosamente i tasselli mancanti, non sempre di facile recepimento.

Lo dimostrano le difficoltà che PA ed enti attuatori hanno incontrato (e stanno incontrando) nell’attuare, per esempio, la digitalizzazione degli appalti pubblici; lo dimostrano i numerosi corsi di formazione che vengono messi a disposizione anche dalla SNA per aggiornare il personale; ma lo dimostra anche la difficoltà nel dare pienamente forma al concetto di interoperabilità, che è alla base degli obiettivi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Ma adesso i nodi stanno venendo al pettine e le Pubbliche Amministrazioni dovranno dare attuazione all’art. 50-ter del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD – d.Lgs. n. 82/2005).

Interoperabilità informazioni delle PA: la direttiva sulla PDND

Così ha infatti stabilito la Direttiva del 5 dicembre 2023 del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri  “Misure per l’attuazione dell’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”, contenente gli indirizzi operativi per l’utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (“PDND”) di cui all’articolo 50-ter del d.lgs. n. 82/2005 (“CAD”), con l’obiettivo di assicurare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, di semplificarne lo svolgimento e di garantire la piena attuazione del c.d. principio del once only, secondo cui al cittadino può essere richiesto una sola volta di fornire alla pubblica amministrazione un proprio dato.

PDND: le strutture di coordinamento e i compiti

Il provvedimento stabilisce che i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del CAD provvedano all’adeguamento dei propri modelli di interoperabilità con efficacia e tempestività.

Ciascuna amministrazione dovrà quindi individuare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della direttiva, strutture di coordinamento esistenti, anche all’interno dell’ufficio del responsabile per la transizione digitale, oppure istituirle ad hoc, cui affidare l’adeguamento ed il coordinamento di ogni altra iniziativa in materia di interoperabilità, con particolare riferimento:

  • all’individuazione e al conseguente coordinamento dei soggetti deputati ad operare all’interno della PDND;
  • b) allo sviluppo e al coordinamento delle interfacce di programmazione delle applicazioni (API);
  • c) alla realizzazione degli e-service, implementando le API conformi alle linee guida sull’interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni e le linee guida tecnologie e standard per la sicurezza dell’interoperabilità tramite API dei sistemi informatici;
  • d) all’individuazione delle basi dati cui accedere quali Soggetti Fruitori ai sensi delle linee guida sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati.

I compiti delle strutture includono:

  • il conseguimento di obiettivi di data governance e di razionalizzazione delle banche dati esistenti interne alla Pubblica Amministrazione, a garanzia dell’univocità e della qualità del dato;
  • b) la valorizzazione dell’interoperabilità, assicurando l’allineamento delle informazioni contenute nella PDND e garantendone il pieno utilizzo da parte delle amministrazioni;
  • c) il costante allineamento degli archivi informatizzati delle amministrazioni di appartenenza con le anagrafiche contenute nell’ANPR, avvalendosi dei servizi messi a disposizione dal Ministero dell’interno tramite PDND;
  • d) la garanzia della circolarità dei dati anagrafici e l’interoperabilità con le altre banche dati dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) e b), mediante il codice identificativo univoco (ID ANPR) attribuito a ciascun cittadino e secondo le tempistiche ivi indicate;
  • e) la promozione della condivisione del patrimonio informativo detenuto dalle pubbliche amministrazioni, anche ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, in favore dei soggetti che hanno diritto ad accedervi;
  • f) la predisposizione di un capillare programma di sensibilizzazione e di formazione, che in tale contesto assume un rilevante significato culturale.

Infine, oltre a supportare dal punto di vista tecnico le amministrazioni che lo richiedano, il Dipartimento collaborerà insieme ad AgID per l’avvio dei procedimenti nei confronti delle PA che non ottempereranno agli obblighi di utilizzo della PDND.

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