Piattaforme certificate: qualificazione Stazioni Appaltanti a rischio

ANAC conferma l’obbligo di comunicare la disponibilità o l’utilizzo di piattaforme certificate entro e non oltre il 31 gennaio 2024, pena la decadenza dalla qualificazione

di Redazione tecnica - 20/01/2024

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno tempo fino al 31 gennaio 2024 per comunicare, attraverso il servizio "Qualificazione stazione appaltanti" messo a disposizione da ANAC, la disponibilità e l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, di proprietà oppure tramite contratti di servizio con soggetti terzi.

Piattaforme certificate: gli obblighi di comunicazione per le Stazioni Appaltanti

Un obbligo perentorio da assolvere nei tempi indicati, considerato che dal 1° febbraio 2024, in caso di mancata comunicazione, la qualificazione ottenuta decadrà. La comunicazione dovrà avvenire accedendo all’applicativo dedicato alla qualificazione e seguendo le istruzioni operative del manuale utente.

Come specificato nella FAQ C.9. sulla digitalizzazione, possono essere considerate come certificate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023) il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023). Nel dettaglio le piattaforme “devono essere iscritte nell’Elenco di cui all’articolo 26, comma 3, del Codice, gestito da ANAC, che raccoglie sia i soggetti titolari di piattaforme, pubblici e privati, sia i gestori delle stesse. A tal fine sarà possibile verificare l’Elenco accedendo al seguente link a partire dal 18 dicembre 2023”.

Disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate: cosa significa?

ANAC specifica nella FAQ 8 del servizio digitalizzazione, per “disponibilità” di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate si intende la possibilità di uso permanente di piattaforme certificate ai sensi degli artt. 25 e 26 del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36/2023), in quanto di proprietà della stazione appaltante o messe a disposizione da parte di soggetti terzi per il tramite di contratti di servizio, altra tipologia di contratto o altro titolo idoneo.

Per esempio, costituiscono titoli idonei di disponibilità della piattaforma:

  • modulo di formale richiesta di utilizzo;
  • modulo di adesione ad un servizio messo a disposizione sulla base di regolamento regionale;
  • possesso di credenziali idonee che consentano l’adesione l servizio mediante autenticazione.

Come si dimostra la disponibilità di una piattaforma certificata?

Entro e non oltre il 31 gennaio 2024, le Centrali di Committenza e le Stazioni Appaltanti già qualificate devono accedere al servizio “Qualificazione stazioni appaltanti” e comunicare la “disponibilità” della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata di cui agli articoli 25 e 26 del Codice. In caso di mancato aggiornamento, a decorrere dal 1° febbraio 2024, la qualificazione ottenuta decadrà.

Proprio ai fini della qualificazione, la disponibilità della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata deve essere dichiarata:

  • dai soggetti tenuti alla qualificazione, in fase di compilazione del modulo di domanda di qualificazione;
  • dai soggetti già qualificati prima del 31 dicembre 2023, entro il 31 gennaio 2024 attravesro il servizio qualificazione di ANAC, pena la decadenza della qualificazione dal 1° febbraio 2024.

Disponibilità piattaforma: soggetti esonerati dalla Comunicazione

ANAC specifica che i soggetti qualificati di diritto e i soggetti che hanno dichiarato di non rientrare nell’ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla qualificazione non devono comunicare la disponibilità della piattaforma di approvvigionamento digitale, fermi restando gli obblighi di utilizzo previsti dal d.lgs. n. 36/2023. 

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