PNRR, ANAC a favore della partecipazione anche dei privati

In una delibera vengono specificate le modalità di utilizzo delle risorse in caso di Partenariato Pubblico-Privato

di Redazione tecnica - 29/09/2022

Meno vincoli, maggiore partecipazione dei privati ai progetti del Pnrr: i fondi del PNRR nell’ambito del partenariato pubblico-privato (PPP) sono esclusi dal limite del 49% previsto dagli articoli 165, comma 2 e 180, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici.

Partenariato Pubblico-Privato e fondi PNRR: la delibera ANAC

Questo, in estrema sintesi, il contenuto della delibera ANAC n. 432 del 20 settembre 2022, a fronte di un parere richiesto dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe) della presidenza del Consiglio. In particolare, l’Autorità ha evidenziato che, se non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano in qualche modalità o forma a carico della pubblica amministrazione, i finanziamenti a fondo perduto di provenienza euro-unitaria, anche nell’ambito del PNRR, possono ritenersi esclusi dalle valutazioni in merito al “contributo pubblico” e, in particolare, al perimetro del 49% di cui agli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in quanto destinati a “nettare” la quota di investimento.

In caso di distinzione tra risorse europee a fondo perduto (grants) e prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello Stato italiano (loans), la predetta indicazione si applica esclusivamente alle risorse europee a fondo perduto (grants).

Come sottolinea l’Autorità, si tratta di una questione di particolare importanza “soprattutto in questa fase storica caratterizzata da ingenti risorse economiche di provenienza comunitaria, in primo luogo il Pnrr.”

Per altro, proprio l’utilizzo dei fondi europei, anche nell’ambito del Pnrr, - in particolare, l’incidenza dei finanziamenti a fondo perduto (i cosiddetti grants) di provenienza europea ai fini del calcolo del prezzo non superiore al 49% del costo dell’investimento in tali operazioni -  rappresenta uno degli elementi rilevanti per le operazioni di Partenariato per la costruzione o per la concessione e gestione di asset pubblici.

I principi alla base della Delibera

Nella delibera l’Autorità fa riferimento al “Manual on Government deficit and debt” di Eurostat, ossia il manuale attuativo del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali dell’Ue (Sec 2010), e al codice dei contratti pubblici italiano. Se il primo specifica che la valutazione della contribuzione pubblica rispetto all’apporto di soggetti privati nel finanziamento dei costi di investimento deve escludere le sovvenzioni a fondo perduto di matrice euro-unitaria, il Codice appalti suggerisce che il “contributo pubblico” in conto capitale, complessivamente inteso per il rispetto del limite del 49%, debba riferirsi esclusivamente al perimetro delle risorse “della pubblica amministrazione” e, dunque, a carico di Autorità nazionali, così escludendo le altre fonti di finanziamento, comprese le risorse europee.

In questo modo, distinguendo tra risorse europee a fondo perduto (grants) e prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello Stato italiano (loans), l’Anac precisa che l’esclusione dal contributo pubblico si applica esclusivamente alle risorse europee a fondo perduto.

Infine, considerando che si tratta di soluzioni interpretative che potranno essere recepite nel nuovo Codice dei Contratti, il testo della delibera è stato inviato anche al Consiglio di Stato.

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