PNRR: pubblicato il decreto per elenco professionisti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto della Funzione Pubblica inerente le "Modalità per l’istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un’alta specializzazione per il PNRR”.

di Redazione tecnica - 12/11/2021

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10/11/2021, n. 268 il Decreto del 14 ottobre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica , inerente le “Modalità per l’istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un’alta specializzazione per il PNRR”.

Modalità istituzione professionisti e personale specializzato per il PNRR: il decreto

Il decreto è così articolato:

  • Art. 1. Definizioni
  • Art. 2. Requisiti per l’iscrizione agli elenchi del Portale del reclutamento
  • Art. 3. Modalità di iscrizione agli elenchi per il conferimento di incarichi professionali
  • Art. 4. Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi professionali
  • Art. 5. Procedure idoneative per la formazione degli elenchi per assunzioni a tempo determinato
  • Art. 6. Limiti di conferimento degli incarichi e obblighi di pubblicità
  • Art. 6. Limiti di conferimento degli incarichi e obblighi di pubblicità

Vediamoli nel dettaglio.

Decreto Modalità istituzione professionisti e personale specializzato per il PNRR: definizioni

L’art. 1 del decreto specifica le figure richieste, i soggetti e gli ambiti coinvolti, chiarendo cosa si intenda per:

a) «professionista»: persona fisica iscritta ad un albo, collegio o ordine professionale e i professionisti come definiti ai sensi dell’art. 1 della legge n.4/2013, possesso dell’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 7 della stessa legge, rilasciata da un’associazione professionale inserita nell’elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell’art. 9 della legge n.4/2013.

b) «esperto»: persona fisica che esercita un’attività professionale non rientrante tra quelle previste per il “professionista”;

c) «personale di alta specializzazione»: persona fisica in possesso di laurea magistrale o specialistica e di almeno uno dei seguenti titoli, in settori scientifici o ambiti professionali strettamente correlati all’attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello, oppure documentata esperienza professionale qualificata e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell’Unione europea;

d) «iscritto»: persona fisica di cui alle lettere a) , b) , e c) , che ha completato con successo l’iscrizione nei relativi elenchi generati dal Portale del reclutamento di cui all’art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56;

e) «amministrazione»: le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR che reclutano personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione con le modalità di selezione previste dall’art. 1 del decreto-legge n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113/2021;

f) «elenco per il conferimento di incarichi professionali»: archivio digitale, contenente gli iscritti che hanno aderito agli avvisi adottati da ogni singola amministrazione e pubblicati sul medesimo Portale, in possesso di profilo professionale congruente a quello richiesto dall’amministrazione;

g) «elenco per assunzioni a tempo determinato»: archivio digitale, disponibile sul Portale del reclutamento, contenente gli iscritti, in ordine di graduatoria, che hanno superato la prova idoneativa di cui all’art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 80/2021 per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, comma 5, lettera b) del decreto-legge n. 80/2021;

h) «avviso di selezione»: l’avviso con cui l’amministrazione avvia la ricerca, pubblicato in una apposita sezione della piattaforma. Esso è contestualmente pubblicato nel sito dell’amministrazione che lo adotta;

i) «procedure di consultazione degli iscritti»: procedure svolte esclusivamente in modalità digitale attraverso gli elenchi, mediante le quali le amministrazioni individuano, previa pubblicazione dell’avviso di selezione nella piattaforma, i professionisti e gli esperti da selezionare per il conferimento degli incarichi di collaborazione e il personale di alta specializzazione da assumere, nel rispetto dell’ordine di graduatoria;

l) «procedure di selezione degli iscritti»: procedure comparative e pubbliche svolte dalle amministrazioni, per l’individuazione degli iscritti negli elenchi del Portale del reclutamento;

m) «piattaforma digitale»: l’infrastruttura digitale del Portale del reclutamento che assicura l’iscrizione, l’inserimento dei dati necessari alla generazione degli elenchi, l’accesso agli elenchi, la pubblicazione degli avvisi delle amministrazioni e tutte le fasi delle procedure;

n) «portale»: il Portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri http://www.inpa.gov.it/

Requisiti per l’iscrizione agli elenchi del Portale del reclutamento

Per l’iscrizione agli elenchi del Portale è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza UE ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente alle assunzioni a tempo determinato;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • non essere in quiescenza;
  • per i professionisti è richiesta, inoltre, l’iscrizione all’albo, collegio o ordine professionale comunque denominato, ove previsto, ovvero il possesso delle attestazioni o certificazioni di cui alla legge n. 4/2013;
  • per gli esperti è richiesta la comprovata esperienza almeno quinquennale;
  • per il personale di alta specializzazione sono richiesti, inoltre, il possesso della laurea magistrale o specialistica, il possesso del dottorato di ricerca o un’esperienza professionale continuativa almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell’Unione europea;
  • posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge.

Non possono essere iscritti all’elenco coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

I requisiti richiesti devono essere posseduti al momento dell’iscrizione e in quello della sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dall’ordinamento vigente, o all’atto del conferimento dell’incarico professionale. Non sono considerate valide iscrizioni agli elenchi a seguito di avvisi pubblicati dalle amministrazioni, inviate con modalità diverse da quelle prescritte, e quelle compilate in modo difforme o incompleto.

Conferimento di incarichi professionali per il PNRR: modalità di iscrizione agli elenchi

L’iscrizione all’elenco avviene attraverso la previa registrazione al Portale. La registrazione è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante SPID, CIE e CNS.

All’atto della registrazione al Portale l’interessato compila il proprio curriculum vitae, con valore di autocertificazione, indicando: dati anagrafici e fiscali, residenza, domicilio, PEC e numero di telefono, Comune di riferimento per le liste elettorali, eventuale posizione regolare nei confronti del servizio di leva, dichiarazioni relative alla non destituzione da incarichi e impieghi presso la PA e di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali oppure in caso contrario presso quale Autorità Giudiziaria. Inoltre vanno indicati: istituzione o università di conseguimento titolo, le comprovate e documentate esperienze professionali da valutare, la data di iscrizione all’albo o ordine professionale, la data di rilascio della prima attestazione o certificazione per i professionisti oppure l’inizio dell’attività professionale, l’ambito territoriale nel quale è disponibile ad essere impiegato.

L’elenco coincide con la graduatoria della procedura idoneativa prevista dall’art. 5 del decreto, predisposta in relazione alle disponibilità territoriali espresse dagli iscritti.

Modalità di pubblicazione degli avvisi pubblici per il conferimento di incarichi professionali

Ogni fase della procedura è pubblicata sul sito istituzionale dell’amministrazione interessata nella sezione «Amministrazione trasparente».

Le amministrazioni pubblicano sul Portale Reclutamento gli avvisi per la selezione dei professionisti e degli esperti specificando:

a) la professionalità, la specializzazione o l’esperienza richiesta;

b) la tipologia, la data di inizio e la durata del progetto oggetto dell’avviso;

c) il corrispettivo previsto;

d) l’ambito territoriale di svolgimento della prestazione;

e) il termine entro cui l’iscritto può aderire alla procedura di selezione.

All’atto della pubblicazione dell’avviso, il Portale individua i potenziali candidati in possesso dei requisiti richiesti e invia automaticamente una notifica per aderire alla selezione a coloro che hanno espresso la propria disponibilità per l’ambito territoriale corrispondente a quello indicato nell’avviso.

A seguito dell’adesione dei candidati all’avviso il Portale genera l’elenco dei candidati interessati alla selezione; il portale elabora gli elenchi attingendo esclusivamente dagli iscritti che abbiano indicato l’ambito territoriale previsto nell’avviso e, tra questi, individua tutti quelli che risultano essere in possesso della professionalità o dei titoli di studio richiesti.

A questo punto le amministrazioni, entro dieci giorni dalla scadenza del termine e sulla base dell’elenco ottenuto, procedono ai colloqui selettivi, invitando un numero di candidati per il conferimento dell’incarico pari ad almeno quattro volte il numero di professionalità richieste.

Al colloquio segue un provvedimento motivato, in cui si individuano i soggetti ai quali conferire l’incarico e registrano nel Portale il conferimento dello stesso e la sua durata.

Formazione degli elenchi per assunzioni a tempo determinato: le procedure idoneative

L’art. 5 del Decreto specifica che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge, con cadenza almeno annuale, avvalendosi di FormezPA, una o più procedure idoneative, anche suddivise per professionalità e specializzazione, svolte con modalità digitali e semplificate, prevedendo la sola prova scritta.

Le graduatorie elaborate non danno diritto all’assunzione, ma ad esse consegue esclusivamente il diritto all’inserimento negli elenchi in ordine di graduatoria, da cui le amministrazioni possono attingere per procedere alle assunzioni a tempo determinato.

Infine, il decreto specifica che non è consentito il conferimento a ciascun iscritto di più di un incarico per volta; all’atto della cessazione dall’incarico conferito, a qualsiasi titolo intervenuta, l’amministrazione registra sul portale la valutazione, positiva o negativa, relativa al professionista. In caso di risoluzione del contratto intervenuta ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 80/2021, o nel caso siano intervenute due valutazioni negative, l’iscritto viene cancellato dal Portale e non potrà effettuare una nuova registrazione per l’anno successivo alla data della intervenuta risoluzione

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