Portale aste giudiziarie: in Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento

Il Regolamento stabilisce le modalità di acquisizione dei dati e del loro inserimento nel database delle aste giudiziarie, oltre che le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della Giustizia

di Redazione tecnica - 25/08/2023

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2023, n. 175, il Decreto del Ministero della Giustizia 11 luglio 2023, n. 99, recante il "Regolamento relativo al funzionamento della banca dati relativa alle aste giudiziarie, ai sensi dell’art. 26, comma 6, del d.Lgs. n. 149/2022".

Portale aste giudiziarie: in Gazzetta il nuovo regolamento

Il decreto stabilisce le modalità di acquisizione dei dati e del loro inserimento nella banca dati relativa alle aste giudiziarie, oltre che le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della Giustizia.

La banca dati delle aste giudiziarie è tenuta presso il Ministero della giustizia in forma automatizzata ed è articolata nelle seguenti sezioni:

  • esecuzioni immobiliari;
  • esecuzioni mobiliari;
  • vendite nelle procedure concorsuali.

In ogni sezione sono contenuti i seguenti dati:

  • il nome, il cognome e il codice fiscale dell’offerente se persona fisica, oppure la denominazione e il codice fiscale dell’offerente se ente o persona giuridica;
  • il codice IBAN del conto corrente bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione o gli estremi identificativi del mezzo di pagamento o della fideiussione;
  • la relazione di stima dei beni;
  • il nominativo del professionista delegato;
  • il prezzo di stima;
  • il prezzo base;
  • il prezzo di aggiudicazione;
  • il compenso liquidato al professionista delegato.

Modalità di acquisizione e inserimento dei dati

I dati sono acquisiti tramite il portale delle vendite pubbliche previsto dall’articolo 490 del codice di procedura civile e inseriti nella banca dati mediante procedure automatizzate. Il compenso liquidato al professionista delegato è inserito nella banca dati a cura del cancelliere. Qualora il sistema non funzioni correttamente o i dati siano incompleti, l’inserimento dei dati mancanti è effettuato a cura del professionista delegato o della cancelleria del tribunale presso cui pende la procedura.

Accesso alla banca dati

L’accesso è consentito solo agli utenti autorizzati, nominati dal capo dell’ufficio giudiziario tra il personale amministrativo dell’autorità giudiziaria civile e penale. Tutti gli accessi sono conservati in un apposito file per cinque anni.

Tutte le specifiche tecniche relative a inserimento, conservazione e consultazione dei dati verranno fornite entro 9 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi e automatizzati.

 

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