Prevenzione incendi: la Cassazione sulle responsabilità

La Cassazione specifica il ruolo delle amministrazioni comunali e dei Sindaci sul rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione antincendi

di Redazione tecnica - 09/09/2021

Non si è ancora spento il clamore sugli incendi che hanno interessato una struttura ultramoderna come il grattacielo di Milano “Torre del Moro” e un edificio storico in pieno centro a Torino, distruggendo totalmente gli interni di entrambi, per cause diverse. Eventi di grave entità, che portano alla ribalta una tematica - è il caso di dirlo - scottante come la prevenzione incendi sia su strutture private che pubbliche.

La prevenzione incendi

L’attività di prevenzione, troppo spesso sottovalutata in Italia, è invece di fondamentale importanza, tanto più quando l’ambito di applicazione riguarda la tutela della pubblica incolumità. E chi se ne deve occupare, al netto degli scaricabarile a cui tanto spesso ci ha abituato il malcostume italico? La Corte di Cassazione lo ha chiarito ancora una volta, con una sentenza inerente il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione antincendi in una scuola.

Certificato prevenzione incendi: responsabilità

In capo a chi è la responsabilità di richiedere ai vigili del fuoco il rilascio o il rinnovo del certificato prevenzione antincendi a scuola? Innanzitutto, ricordiamo che:

  • nel caso in cui il numero di persone presenti nella scuola superi le 100 unità, la scuola è soggetta ai controlli di prevenzione incendi, come previsto dal d.P.R. 1° agosto 2011, n.151;
  • per la predisposizione degli estintori, al fine di individuare i soggetti responsabili è necessario distinguere tra:
    • misure di tipo strutturale ed impiantistico, di competenza dell'ente locale proprietario dell'immobile e titolare del potere di spesa funzionale all'adozione delle misure necessarie;
    • adempimenti di tipo amministrativo e gestionale spettanti, invece, alla amministrazione scolastica.

Nel caso in esame, il Sindaco pro tempore di un Comune era stato condannato per aver omesso, di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per una scuola media statale comunale. La Cassazione, con la sentenza n. 29575/2021, ha sottolineato come i giudici in appello abbiano applicato il principio per cui, in materia di prevenzione incendi, integra il reato la condotta di chi, in qualità di titolare di una delle attività contemplate alle categorie A, B e C dell'allegato I del d.lgs. n. 139 del 2006, ometta di richiedere ai vigili del fuoco il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione antincendi.

Responsabilità prevenzione incendi e pubblica incolumità

Questo perché in assenza di una delega specifica ad altro soggetto, è il legale rappresentante dell'ente proprietario dell'istituto scolastico, quindi il sindaco pro tempore, ad essere tenuto all'adempimento dell'obbligo, come stabilito anche dalla disciplina legislativa che attribuisce funzioni e responsabilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, e in particolare di quelle degli enti locali (artt. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – T.U.E.L.).

Si tratta di una conclusione ispirata al principio generale per cui non è ammissibile l’assenza di un responsabile, tanto più quando si tratta di norme cautelari connesse ad una posizione di garanzia finalizzate alla protezione della pubblica incolumità.

Gli ermellini hanno quindi confermato la sentenza precedente: non essendoci un responsabile designato con atto certo e univoco, la responsabilità di adempiere agli obblighi stabiliti in materia di prevenzione degli incendi, è in capo al proprietario degli edifici scolastici ossia il Comune nella persona del Sindaco, tanto più trattandosi di materia concernente la pubblica incolumità.

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