Prevenzione incendi, la nuova RTV per edifici di civile abitazione

La normativa entrerà in vigore il prossimo 29 giugno e riguarda gli edifici di altezza superiore ai 24 metri

di Redazione tecnica - 01/06/2022

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2022, n. 125 il decreto del Ministro dell’Interno del 19 maggio 2022 inerente la regola tecnica verticale di prevenzione incendi (V.14) per gli edifici di civile abitazione, secondo il Codice di prevenzione incendi.

Prevenzione incendi, pubblicata la RTV per edifici di civile abitazione

Le norme tecniche, che entreranno in vigore il 29 giugno 2022, si applicano agli edifici destinati a civile abitazione, di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate al numero 77. Le norme tecniche si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’Interno 16 maggio 1987, n. 246.

In particolare, il capitolo V.14 reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti gli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione di altezza antincendio > 24 m. Tra gli edifici destinati prevalentemente ad abitazionesi intendo anche quelli includenti attività artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici.

Edifici di civile abitazione: la nuova RTV

La RTV è così articolata:

  • Classificazioni
  • Valutazione del rischio di incendio
  • Strategia antincendio
    • Reazione al fuoco
    • Resistenza al fuoco
    • Compartimentazione
    • Esodo
    • Gestione della sicurezza antincendio
      • Compiti e funzioni
      • Misure preventive
      • Pianificazione di emregenza
      • Preparazione all’emergenzia
    • Controllo dell'incendio
    • Rivelazione ed allarme
    • Operatività antincendio
    • Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Classificazioni

Ai fini della RTV gli edifici di civile abitazione sono classificati in relazione alla massima quota dei piani h:

  • HC: hs32m;
  • HD: h<s54m;
  • HE: hs80m;
  • HF: h>80m;

Le aree dell’attività sono classificate come segue:

  • TA: unità adibite a civile abitazione 0 ad uso esclusivo (es. appartamenti);
  • TB: unità destinate a piccole attività di tipo civile (es. attività artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici);
  • TC: spazi comuni (es. scale e corridoi condominiali, atri, androni, terrazzi condominiali, rampe e passaggi in genere, sale riunioni con basso affollamento);
  • TM1: depositi o archivi di superficie lorda ≤25 m2 con carico di incendio specifico qf≤1200 MJ/m2, oppure di superficie lorda ≤100m2 con carico di incendio specifico qf≤ 600 MJ/m2;
  • TM2: depositi o archivi di superficie lorda ≤400 m2 con carico di incendio specifico qf≤1200 MJ/m2, oppure di superficie lorda ≤1000 m2 con carico di incendio specifico qf≤600 MJ/m2;
  • TO: locali con affollamento > 100 occupanti (es. locali ad uso collettivo, sale conferenze, sale riunioni, ...);
  • TT: locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
  • TZ: altre aree.

Valutazione del rischio di incendio

La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

Strategia antincendio

Come specificato nella RTV, nella definizione della strategia, devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

Inoltre in merito alle aree a rischio specifico devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti, mentre in merito alle chiusure d’ambito degli edifici civili devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.13.

La strategia riguarda i seguenti ambiti:

  • Reazione al fuoco
  • Resistenza al fuoco
  • Compartimentazione
  • Esodo
  • Gestione della sicurezza antincendio
    • Compiti e funzioni
    • Misure preventive
    • Pianificazione di emergenza
    • Preparazione all’emergenza
  • Controllo dell'incendio
  • Rivelazione ed allarme
  • Operatività antincendio
  • Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

In riferimento alla gestione della sicurezza antincendio è necessario individuare un responsabile dell’attività che organizza la GSA tramite:

  • a) adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive di cui al paragrafo V.14.4,5.2; .
  • b) per le aree TC, verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;
  • c) mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportandone gli esiti in un registro dei controlli;
  • d) predisposizione, verifica ed aggiornamento periodico della pianificazione d’emergenza;
  • e) apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...);
  • f) informazione agli occupanti sulle misure antincendio preventive da osservare e sulle procedure di emergenza da adottare in caso d’incendio, anche tramite invio telematico o pubblicazione, nelle aree comuni dell’edificio, di sintetiche schede informative, comprensibili a tutti gli occupanti, riportanti:
    • i. divieti e precauzioni da osservare;
    • ii. numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza;
    • iii. istruzioni per garantire l'allarme e l’esodo in caso d’incendio.

Negli edifici di tipo HE ed HF, il responsabile dell’attività designa anche uno o più coordinatori dell’emergenza e comunica loro le necessarie informazioni e procedure contenute nella pianificazione d'emergenza.

I coordinatori dell'emergenza devono essere formati come addetti antincendio, secondo le norme vigenti in relazione al livello di rischio dell’attività, e sovrintendere all’attuazione della pianificazione d’emergenza e delle relative misure di evacuazione, interfacciandosi con i responsabili delle squadre di soccorso.

Inoltre, negli edifici di tipo HF, il responsabile dell’attività predispone ed organizza il centro di gestione delle emergenze.

Strategia antincendio: misure preventive

Come riportato nella RTV, le misure preventive da attuare consistono almeno in:

  • a) corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose;
  • b) garanzia costante di disponibilità delle vie d’esodo, sgombre e sicuramente fruibili;
  • c) corretta manutenzione ed esercizio delle chiusure tagliafuoco dei varchi tra compartimenti;
  • d) riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell’uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate);
  • e) gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio (es. lavori a caldo), temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego di sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle);
  • f) valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche all’attività (es. alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico e agli impianti).

Pianificazione d'emergenza

La RTV specifica che la pianificazione d'emergenza deve riguardare almeno:

  • a) le istruzioni per la chiamata di soccorso, comprensive delle informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
  • b) le istruzioni per diffondere l’allarme a tutti gli occupanti; ove presente l’IRAI, la pianificazione d’emergenza deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell’allarme;
  • c) le istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di occupanti con specifiche esigenze;
  • d) le azioni da eseguire per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti (es. sezionamento della distribuzione del gas naturale);
  • e) le informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto (es. planimetrie, ubicazione dei quadri di controllo degli impianti, presenza di occupanti con specifiche esigenze);
  • f) il divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare secondo le modalità previste; 
  • g) il divieto di rientrare nell’edificio fino al termine dell’emergenza.

Per gli edifici di tipo HF, la pianificazione d’emergenza deve prevedere le procedure di attivazione e funzionamento del centro di gestione delle emergenze.

Centro di gestione delle emergenze

Secondo la tipologia di edificio, va predisposto il centro di gestione delle emergenze per il coordinamento delle operazioni d’emergenza, commisurato alla complessità dell’attività.

Il centro di gestione delle emergenze deve essere fornito almeno di:

  • a) informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici, ...);
  • b) strumenti di comunicazione con le squadre di soccorso, con il personale e con gli occupanti;
  • c) centrali di controllo degli impianti di protezione attiva o ripetizione dei segnali d’allarme.

Controllo dell'incendio

In relazione al tipo di aree presenti, l’attività, ad esclusione delle aree TA, deve essere dotata di misure di controllo dell’incendio (capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.14-3.

In particolare, per consentire la pronta estinzione di piccoli focolai domestici può essere consigliato agli occupanti di installare coperte antincendio, ad esempio del tipo UNI EN 1869. Per la progettazione della rete idranti, se riferita alla norma UNI 10779 e UNI EN 12845, devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.14-4.

Rivelazione ed allarme

Le aree dell’attività devono essere dotate di misure di rivelazione ed allarme; per gli edifici di tipo HF deve essere previsto anche il sistema EVAC. Nelle aree TA degli edifici di tipo HE ed HF, ove non presente IRAI, devono essere previsti rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico.

Operatività antincendio

Per gli edifici di tipo HE e HF, deve essere previsto il livello d prestazione IV per l'operatività antincendio. Infine con riferimento alla sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, le canne fumarie devono essere dotate di adeguato isolamento termico o distanza di separazione da elementi combustibili negli attraversamenti al fine di non costituire causa d'incendio.

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