Prevenzione incendi: le principali disposizioni penali

Disposizioni previste dal codice penale, norme in materia di procedimento amministrativo, funzioni e compiti dei vigili del fuoco, disposizioni in materia di documentazione amministrativa, testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

di Mauro Malizia - 21/06/2021

Nell’ambito dell’attività istituzionale di prevenzione incendi di competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono applicabili numerose disposizioni di carattere penale, che possono essere riferite indifferentemente:

  • alle attività soggette o non soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151;
  • alle attività classificabili o non classificabili come luoghi di lavoro rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Inoltre, nell’ambito delle violazioni di rilevanza penale nell’attività di prevenzione incendi, i vari aspetti possono riguardare:

  • i reati in materia di procedimenti amministrativi, come ad esempio, il reato di falsità ideologica in certificato, dichiarazioni mendaci, false attestazioni, ecc.;
  • le violazioni di tipo procedurale, come ad esempio, l’omessa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o la mancata presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio previste dall’art. 20 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139;
  • le prescrizioni di natura tecnica, come ad esempio, la mancanza dei requisiti di sicurezza di uno stabilimento, un impianto o un'attività in genere, previsti da norme o regole tecniche di prevenzione incendi.

Le figure coinvolte nei procedimenti

Nei procedimenti di prevenzione incendi possono essere coinvolti, come contravventori, vari soggetti come, ad esempio:

  • i responsabili dell’attività (l’attività, come si è detto, può essere soggetta o non soggetta a controllo ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 oppure rientrante o non rientrante nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008);
  • i datori di lavoro, nel caso in cui l’attività rientri nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008;
  • i professionisti, i quali, nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, predispongono progetti, asseverazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc.;
  • gli installatori, che redigono la dichiarazione di corretta installazione e funzionamento degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
  • i lavoratori, che possono essere chiamati a rispondere, ad esempio, della mancata osservanza delle disposizioni impartite dal datore di lavoro o del mancato utilizzo dei dispositivi di protezione messe a loro disposizione, per violazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008 con le sanzioni previste all’art. 59 del decreto stesso.

Ad esempio, per quanto riguarda il reato connesso con il rilascio di false dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, previsto dall’art. 19, comma 6 della legge n. 241/1990 oppure di false certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della SCIA o dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio previsto dall’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 139/2006, si possono individuare eventuali responsabilità penali a carico:

  • del responsabile dell’attività, il quale attraverso la SCIA o l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, rende dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà per quanto riguarda stati, qualità personali e fatti previsti dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le conseguenze penali e amministrative sono quelle previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi nonché quelle di cui all’art. 19, comma 6, e all'art. 21 della legge n. 241/1990.
  • del tecnico abilitato, che firma, ai fini della SCIA, l’asseverazione ai fini della sicurezza antincendio e la dichiarazione di non aggravio del rischio incendio. In quest'ultimo caso le sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, in relazione ai lavori di modifica, sono quelle previste dall'art. 19 comma 6 della legge n. 241/1990, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 139/2006, nonché di quelle previste dagli articoli 359 e 481 del codice penale.
  • del professionista antincendio, che firma, oltre ai documenti da tecnico abilitato, l’asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo; le certificazioni di resistenza al fuoco, le certificazioni di rispondenza, atte a comprovare gli impianti sono stati realizzati in modo conforme alla regola dell’arte e risulta regolarmente funzionante. Il professionista antincendio, così come il tecnico abilitato, riveste la funzione di “persona esercente un servizio di pubblica necessità”, ai sensi dell’art. 359 c.p.
  • dell'installatore, che redige la dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto e le dichiarazioni di conformità per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Si riporta di seguito un elenco, non esaustivo, delle principali disposizioni di carattere penale che rivestono interesse nell’attività connessa con i controlli di prevenzione incendi e la vigilanza ispettiva del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Codice penale

Si citano gli articoli 650, 481, 482 e 483 del Codice penale approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 e aggiornato con le numerose modifiche legislative succedutesi nel tempo.

Articolo 650 (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità): “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206”.

Il reato si configura nell'inadempimento di un provvedimento specifico, emanato dall’autorità nell'interesse della collettività, per contingenti ragioni a tutela di interessi collettivi afferenti a scopi di giustizia, sicurezza, ordine pubblico ed igiene. Si tratta di una norma penale «in bianco» di carattere sussidiario, che si applica solamente quando l'inosservanza del provvedimento dell'autorità non sia sanzionata da nessuna altra norma, penale o amministrativa. Inoltre, è necessario che il provvedimento, emesso per ragioni di giustizia e di sicurezza, di ordine pubblico o di igiene, sia adottato nell'interesse della collettività e non di privati individui. Nel caso in cui l'ordine di ottemperare sia diretto ad una società, il contravventore può essere individuato nel legale rappresentante o nella persona fisica incaricata della gestione di fatto dell'impresa.

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., la legalità dell'ordine impartito dall'Autorità per ragioni di sicurezza pubblica non è condizionata dall'apposizione o meno di un preciso termine per adempiere, quando il destinatario debba obbedire alle prescrizioni imposte entro un termine ragionevolmente ristretto, in considerazione dell'urgenza dettata dai concreti interessi tutelati (Sentenza n. 7527 del 25 luglio 1996 della Cassazione penale, Sez. I). In questo caso, il Comando dei Vigili del fuoco pur senza indicare un termine per l'osservanza delle prescrizioni, aveva ingiunto al titolare di un'attività di vendita di gas in bombole, di rimuovere le bombole di gas detenute e, nelle more, sospendere l'attività. Il provvedimento emesso dal Comando indicava espressamente il termine per l'osservanza della prescrizione specificando, e cioè allontanare «immediatamente» le bombole di gas detenute, e dopo mesi, tale prescrizione non era stata attuata.

Per quanto concerne l’inottemperanza delle indicazioni contenute nei verbali delle Commissioni di vigilanza (provinciali o comunali) sui locali di pubblico spettacolo (di cui all’art. 80 del TULPS), organi dotati di attribuzioni solamente consultive, non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità di cui all'art. 650 c.p. Infatti, le conclusioni delle citate Commissioni devono essere recepite in provvedimenti dell'autorità, e sono di per sé privi di efficacia cogente nei confronti dei terzi, essendo atti meramente preparatori, interni al procedimento amministrativo, qualificati espressamente come “pareri” dagli articoli 141-bis e 142 del regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Articolo 481 (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità): “Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”.

Il reato di falsità ideologica in certificato può commetterlo il professionista antincendi o il tecnico abilitato che predispongono atti relativi ai procedimenti di prevenzione incendi, i quali devono considerarsi esercenti un servizio di pubblica necessità. A differenza del delitto di falsità materiale, che punisce la falsa formazione di un atto o l'alterazione di un atto vero, il delitto punisce la falsità ideologica, ovvero la falsa attestazione, da parte del pubblico ufficiale, dei fatti o delle dichiarazioni raccolte.

Articolo 482 (Falsità materiale commessa dal privato): “Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”.

Articolo 483 (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico): “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale [c.p. 357], in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità [c.p. 567], è punito con la reclusione fino a due anni”.

Norme in materia di procedimento amministrativo

Si cita l’art. 19, comma 6 e l’art. 21 commi 1, 2-bis e 2-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Articolo 19, comma 6 (Segnalazione certificata di inizio attività): “Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

Articolo 21 (Disposizioni sanzionatorie): “Comma 1: Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Comma 2-bis: Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20. Comma 2-ter: La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti”.

Funzioni e compiti dei Vigili del fuoco

Si riporta l’art. 20, comma 1 e 2 del D.Lgs. 8 aprile 2006, n. 139 e s.m.i. recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco …».

Articolo 20 (Sanzioni penali e sospensione dell’attività): “Comma 1: Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall’articolo 16, comma 2. Comma 2: Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime”.

Disposizioni in materia di documentazione amministrativa

Si riporta l’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

Articolo 76 (Norme penali): “Comma 1: chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà. Comma 2: l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Comma 3: Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Comma 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte”.

Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Per le violazioni del testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. si applica la disciplina sanzionatoria prevista dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, relativa alle contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o ammenda.

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