Previsione e prevenzione grandi rischi: nasce la Commissione Nazionale

La Commissione, che risponde al Capo della Protezione Civile, fornisce pareri tecnico-scientifici in relazione alle diverse tipologie e situazioni di rischio potenziali, imminenti o in atto

di Redazione tecnica - 22/03/2023

È stata istituita presso la Protezione Civile la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, organo di consulenza tecnico scientifica che fornirà pareri tecnico-scientifici su quesiti e argomenti posti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in relazione alle diverse tipologie e situazioni di rischio potenziali, imminenti o in atto. La conferma arriva con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2023, n. 67 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile dell’8 febbraio 2023.

Previsione e prevenzione grandi rischi: nasce la Commissione nazionale

La commissione è incaricata di fornire pareri tecnico-scientifici su quesiti e argomenti posti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in relazione alle diverse tipologie e situazioni di rischio potenziali, imminenti o in atto, tenuto conto anche delle conoscenze e dei risultati derivanti da attività di ricerca e innovazione che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuti secondo le prassi in uso nella comunità scientifica e tecnica.

Inoltre, la Commissione potrà fornire al Capo del Dipartimento della protezione civile anche proposte per migliorare le capacità di valutazione, previsione e prevenzione rispetto alle diverse tipologie di rischio.

Otto i settori in cui si articola la Commssione, e che attengono alle diverse tipologie di rischio:

  • Rischio sismico;
  • Rischio vulcanico;
  • Rischio da maremoto;
  • Rischio idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici;
  • Rischio da incendi boschivi e da deficit idrico;
  • Rischio nucleare e radiologico;
  • Rischio chimico, tecnologico, industriale e da trasporti;
  • Rischio ambientale e igienico-sanitario.

Composizione della Commissione

Ogni settore di rischio è composto da un numero massimo di otto componenti, compreso il referente, individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile, tenendo conto delle specificità dei rischi trattati e garantendo un’adeguata rappresentatività di genere, tra i legali rappresentanti dei Centri di competenza e tra esperti di comprovata esperienza in materia, avvalendosi del supporto degli organi di coordinamento nazionali delle università e degli enti di ricerca.

È prevista anche la nomina di un Presidente e di un vicepresidente, individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile tra personalità di alto prestigio scientifico, culturale o istituzionale nei rischi di protezione civile.

La Commissione dura in carica cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Inoltre nel caso di verifichino esigenze connesse a rischi non contemplati nei settori individuati e per i quali venga dichiarato lo stato di emergenza nazionale, con un decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile possono essere individuati ulteriori settori della Commissione, con nomina dei relativi componenti, nel numero massimo di otto per ciascun settore, scelti tra figure ritenute competenti per lo specifico contesto.

Sempre con l’obiettivo di integrare le competenze tecnico-scientifiche della Commissione, il Capo del Dipartimento della protezione civile, in caso di potenziali situazioni emergenziali, può integrare con proprio decreto, sino al perdurare delle esigenze, la partecipazione alle riunioni della stessa Commissione con ulteriori esperti, così come possono essere invitati alla sessione illustrativa delle riunioni della Commissione, in accordo con il Presidente della Commissione, o in ogni momento auditi, specialisti con competenze tecnico-scientifiche e rappresentanti delle autorità territoriali di protezione civile o di altri enti

La Commissione opera a titolo gratuito e ai suoi componenti, nonché agli ulteriori esperti, specialisti e rappresentanti delle autorità territoriali di protezione civile o di altri enti e amministrazioni, non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. L’unico rimborso è quello relativo alle spese di missione per le riunioni della Commissione e per le altre attività specificamente richieste dal Capo del Dipartimento.

Le disposizioni transitorie

Fino all’entrata in vigore del decreto di nomina dei componenti la Commissione continua a operare, secondo le previgenti disposizioni, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni.

A decorrere dall’entrata in vigore del decreto di nomina dei componenti sono abrogati:

  • a) il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 29 novembre 2022 recante proroga del funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017;
  • b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020 recante composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all’art. 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
  • c) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018 recante modifiche inerenti alla composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
  • d) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
  • e) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2015 recante ulteriori modifiche inerenti alla composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
  • f) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2013 recante integrazioni e modifiche inerenti alla composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi; g) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011 recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
  • h) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2011 recante riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

 

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