Principio di rotazione: no al ricorso sistematico all'affidamento diretto

Nuovo atto del Presidente ANAC: non conforme al Codice l'operato della SA che affida ripetutamente lo stesso servizio alla stessa impresa

di Redazione tecnica - 13/10/2023

L’affidamento ripetuto alla stessa impresa, senza procedure ad evidenza pubblica e frazionando in maniera artificiosa l’importo degli appalti, è una chiara violazione del prinicipio di rotazione, oltre che della tutela della concorrenza sul mercato.

Principio di rotazione: no di ANAC al continuo affidamento diretto

Lo specifica ANAC, nell’Atto del Presidente del 13 settembre 2023, fasc. UVCP n. 2223/2023, a seguito della segnalazione ricevuta sull’operato di un Comune, che tra il 2020 e il 2023 avrebbe fatto ricorso all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), appaltando il servizio sempre alla stessa impresa.

Secondo l’Autorità Anticorruzione, considerato il carattere di eccezionalità che la normativa vigente assegna agli istituti dell’affidamento diretto e della proroga, appare illegittima la gestione del servizio mediante ricorso in via continuativa a questi strumenti. In particolare, per quanto riguarda gli affidamenti diretti operati con richiamo all’art. 36 del codice, risulta violato il principio di rotazione degli affidamenti di cui all’art. 36 comma 1, che comporta il divieto di affidare ripetutamente al medesimo contraente commesse rientranti nello stesso settore di servizi.

Una violazione riscontrata anche quando sarebbe intervenuta la sospensione introdotta dalla normativa emergenziale, operante tra il 16 luglio 2020, data di entrata in vigore del d.l. n. 76/2020 e il 31 luglio 2021 (entrata in vigore dell’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108/2021), in quanto 10 su 12 affidamenti consecutivi alla impresa non ricadevano nell’intervallo temporale della predetta moratoria.

No al frazionamento artificioso degli appalti

Violato anche il divieto di frazionamento di cui all’art. 35 comma 6 del codice, visto che il particolare dimensionamento delle commesse ha permesso di utilizzare lo strumento dell’affidamento diretto al posto di quelli concorrenziali previsti dal Codice dei Contratti Pubblici.

Sul punto ANAC ha precisato che gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, sino al 16 luglio 2020 erano disciplinati dall’art. 36, comma 2, lett. a) del codice, che fissava in 40mila euro la soglia di ammissibilità dell’affidamento diretto. Ciò nonostante, risulta che anche precedentemente il Comune abbia affidato in via diretta alla stessa impresa appalti per un valore complessivo pari a 60mila euro; così come nel periodo in cui per effetto della disciplina sostitutiva dettata dall’art. 1, comma 2, della legge n. 120/2020 (di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) e dall’art. 51 del decreto-legge del 31/05/2021 n. 77 - la soglia per poter affidare servizi pubblici senza procedure competitive era fissata in 139mila euro, il Comune ha affidato in via diretta commesse per un valore totale superiore, compresa una proroga tecnica.

Per altro, nemmeno la proroga tecnica è risultata conforme alla norma di riferimento (art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016), non essendovi i presupposti per ammetterla ovvero che:

  • la nuova gara fosse già stata avviata al momento della proroga
  • l’amministrazione non fosse responsabile di ritardi nell’indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario.

Le conclusioni di ANAC

Nel complesso, ANAC ha ritenuto che, senza rispettare il principio di rotazione, il servizio in questione sia stato sottratto all’osservanza dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento che governano i contratti pubblici, con l’effetto di favorire l’impresa affidataria, che ha operato in regime di monopolio per diversi anni, non dovendo sostenere alcun confronto competitivo, ad eccezione di una procedura negoziata aggiudicata alla stessa impresa)

Inoltre l’omessa formalizzazione di contratti di appalto con l’esecutore del servizio si pone in contrasto con le norme sulla contabilità pubblica, secondo cui i contratti della pubblica amministrazione devono essere predisposti obbligatoriamente in forma scritta.

Infine l’Autorità ha rilevato anche la violazione degli obblighi di trasparenza sanciti dal d.Lgs. n. 33/2013, atteso che di tali affidamenti non vi è menzione nella sezione Amministrazione Trasparenti/Bandi e contratti sul sito istituzionale del Comune.

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