Progettazione e Direzione lavori, nessun incarico per geometri non abilitati

Il MIMS risponde a un quesito sulle capacità professionali richieste in caso di affidamento a tecnici della Pubblica Amministrazione

di Redazione tecnica - 16/07/2022

Non è possibile affidare la redazione di un progetto o la direzione lavori di un cantiere a un geometra comunale non ancora abilitato alla professione. A vietarlo espressamente è il Codice dei Contratti Pubblici che, all’art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 specifica che i progetti redatti dai soggetti interni alle amministrazioni devono essere firmati da dipendenti in possesso dell'abilitazione.

Progettazione e direzione lavori a geometri non abilitati: il no del MIMS

La precisazione arriva dal Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) con il parere n. 1347 del 6 luglio 2022, reso appunto in riferimento a un quesito sulle capacità professionali richieste ai tecnici delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, al MIMS è stato chiesto se un geometra dipendente comunale non ancora in possesso di abilitazione possa:

  • firmare i progetti inerenti opere appartenenti al demanio comunale e/o patrimonio disponibile e/o indisponibile comunale;
  • essere Direttore Lavori per interventi di ristrutturazione/riqualificazione/manutenzione inerenti opere appartenenti al demanio comunale e/o patrimonio disponibile e/o indisponibile Comunale.

Firma del progetto solo a tecnici abilitati

La risposta al primo quesito è stata negativa. In particolare, il MIMS specifica che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, i progetti redatti dai soggetti interni alle amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell’indicato articolo devono essere firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione.

Requisiti per Direzione dei lavori

Per quanto riguarda la direzione lavori, il Supporto Giuridico ha richiamato il comma 5 del citato art. 24, il quale indica i requisiti che deve possedere il Direttore dei Lavori in caso di affidamento dell’incarico a un soggetto esterno, il cui conferimento avviene secondo le modalità di cui all’art. 31, comma 8, dello stesso Codice dei Contratti Pubblici.

In caso di nomina del Direttore del Lavori fra i soggetti interni dell’amministrazione, il MIMS ritiene che è necessario fare riferimento alle Linee Guida ANAC "Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto", le quali specificano che il Direttore dei Lavori è individuato dal RUP prima dell’avvio delle procedure di gara tra i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 24 del Codice, quindi tra i tecnici abilitati, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto.

Inoltre il MIMS ha ricordato che il Direttore dei Lavori svolge, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Nel caso in cui non ne sia in possesso, la Stazione Appaltante può procedere alternativamente in due modi:

  • costituire un Ufficio di direzione lavori prevedendo la presenza di almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa sulla sicurezza ai sensi dell’art. 101, comma 3, lett. d), del Codice;
  • affidare l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, con le modalità previste dal citato art. 31, comma 8, del Codice.

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