Progetti conformi alla normativa e titoli edilizi: il permesso di costruire

Consiglio di Stato: il permesso di costruire è un provvedimento autoritativo che, per quanto privo di indole concessoria, ha natura solo tendenzialmente vincolata perché richiede sempre un minimo esercizio di discrezionalità e lo svolgimento di una attività istruttoria complessa, quantomeno in ordine all’accertamento dei presupposti di fatto e diritto previsti dalla legge e dalla disciplina pianificatoria

di Redazione tecnica - 24/11/2022

Un titolo edilizio come il permesso di costruire è sempre riferito a uno specifico progetto, motivo per cui, quando si riscontra la sua conformità alla normativa urbanistica, il suo rilascio ne attesta la conformità, senza che si possa pensare a una sua possibile, sopravvenuta invalidità o annullamento implicito in autotutela.L'unico obbligo che si ravvisa in capo all'Amministrazione è la verifica dell'avvio e della realizzazione dei lavori  nei termini previsti dalla normativa.

Permesso di costruire: conformità e decadenza dei titoli edilizi

Sulle caratteristiche e sulla conformità del permesso di costruire si è soffermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 9664/2022, culmine di una complessa vicenda riguardante alcune opere edilizie realizzate, secondo il ricorrente, in violazione delle normative antisismiche. Inoltre uno dei permessi di costruire al centro dei fatti sarebbe stato nullo perché mai utilizzato nei termini previsti dal Testo Unico Edilizia.

In particolare, il ricorrente ha sollecitato il Comune ad adottare il provvedimento di decadenza del permesso di costruire, la sanzione demolitoria su quanto costruito in violazione della normativa antisismica, oltre che a dichiarare l'inefficacia e/o di decadenza dell’originaria concessione edilizia, con conseguente ingiunzione a demolire quanto realizzato in forza della stessa e a ripristinare lo stato dei luoghi.

A seguito del silenzio del Comune, è stato proposto ricorso al TAR per:

  • l’inosservanza dell’obbligo di provvedere sancito dall’art. 2 della legge n. 241/1990;
  • violazione dell’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, quanto al mancato accertamento della decadenza del permesso di costruire;
  • violazione dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, per mancata adozione dei provvedimenti sanzionatori resi necessari dal mancato rispetto della normativa antisismica e dalle condizioni di deterioramento e pericolo per la pubblica incolumità, nelle quali verserebbe la porzione di fabbricato interessata dai lavori.

Il TAR ha accolto il ricorso solo in relazione al mancato avvio e conclusione del procedimento volto a verificare se sia o meno intervenuta la decadenza del permesso di costruire del 2014 e all’adozione delle eventuali misure consequenziali, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 27 d.P.R. n. 380/2001.

Il Comune ha quindi verificato se i lavori fossero stati eseguiti e ha dichiarato l’intervenuta decadenza del permesso di costruire per omesso inizio e omessa realizzazione dei lavori nei termini di legge. Contestualmente, dava atto che “il complesso immobiliare interessato dai lavori di adeguamento sismico risulta comunque realizzato, per le parti poste in essere, in conformità ai titoli edilizi agli atti di questo Settore”.

In seguito ha anche richiesto un parere alla Regione in relazione alla necessità di eseguire lavori di adeguamento previsti dal permesso di costruire decaduto, in considerazione della normativa vigente e di quella applicabile al caso di specie. Secondo la Regione sarebbe stata sufficiente "una “valutazione di sicurezza” ai sensi dell’art. 8.3 delle nuove norme tecniche d.m. 18 gennaio 2018, con la quale stabilire se l’uso della costruzione possa continuare senza ulteriori opere strutturali o sia necessario aumentare la sicurezza mediante interventi di adeguamento". Di conseguenza, non era necessario un nuovo permesso di costruire, cosi come quelli rilasciati precedentemente risultavano legittimi.

Legittimità del permesso di costruire e conformità alla normativa urbanistica

Sulla questione il Consiglio ha infatti ribadito che il titolo edilizio è sempre riferito a uno specifico progetto, motivo per cui, quando si riscontra la sua conformità alla normativa urbanistica, il suo rilascio ne attesta la conformità, senza che possa predicarsi una sorta di invalidità sopravvenuta del titolo medesimo ovvero il suo successivo annullamento implicito in autotutela.

Spiegano i giudici di Palazzo Spada che la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento nel momento in cui esso è adottato risponde a canoni costituzionali di certezza del diritto, stabilità dei rapporti, effettività del potere siccome funzionalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico.

Il permesso di costruire è un provvedimento autoritativo che, per quanto privo di indole concessoria, ha natura solo tendenzialmente vincolata perché richiede sempre un minimo esercizio di discrezionalità e lo svolgimento di una attività istruttoria complessa, quantomeno in ordine all’accertamento dei presupposti di fatto e diritto previsti dalla legge e dalla disciplina pianificatoria per il rilascio dei titoli.

Nel caso in esame, i titoli edilizi via via rilasciati nel tempo dal Comune – a parte quello del 2014 - si sono consolidati nell’ordinamento giuridico, dato che sono rimasti inoppugnati, ragion per cui gli stessi non possono più essere rimessi in discussione nella presente sede giudiziaria; né il Comune ha un obbligo giuridico di rimuoverli in autotutela, trattandosi di poteri appartenenti piuttosto alla sfera libera di determinazione dell’amministrazione, come tali insindacabili e incoercibili.

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la validità dei permessi di costruire precedentemente rilasciati: l’unico vincolo che investe l’azione amministrativa, è l’attivazione dei controlli previsti dall’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, lasciando intonso il “quid” del potere in concreto esercitato.

 

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